La questione va affrontata sotto due diversi profili: la possibilità di intervento unilaterale da parte dell’amministrazione scolastica e i rimedi azionabili dagli aventi titolo che si ritengano lesi. In riferimento al primo profilo va detto che l’amministrazione, ai sensi dell’art. 21 quater, quinquies e nonies della legge 241/90 potrebbe sospendere, revocare o annullare i provvedimenti di nomina eventualmente disposti in violazione di legge, esercitando il cosiddetto potere di autotutela. Quanto ai rimedi azionabili dai soggetti lesi, in via preliminare sarebbe opportuno trasmettere un reclamo-diffida ad adempiere, indicando la situazione asseritamente lesiva del diritto dell’istante, in uno alla descrizione dei titoli posseduti. Dopo di che, in caso di inerzia dell’uffi cio scolastico potrebbe essere opportuno valutare la possibilità dell’esperimento dell’azione giudiziale, tenuto conto del fatto che, trattandosi di materia di natura patrimoniale, non sembrerebbero sussistere i presupposti per un eventuale ricorso d’urgenza.
Antimo Di Geronimo