GUIDE – ILLEGITTIMO SDOPPIARE LE CLASSI – Proponiamo una scheda della UIL Scuola

Cosa fare in caso di assenza dell’insegnante

Scheda a cura della UIL Scuola con i riferimenti alle note MIUR

Riceviamo ancora segnalazioni circa la cattiva abitudine di alcuni Dirigenti Scolastici di “sdoppiare” le classi o lasciarle “scoperte” in caso di assenza dell’insegnante.
Tale procedura è del tutto illegittima e può determinare responsabilità diretta del Dirigente Scolastico il quale non può limitarsi ad assicurare la semplice vigilanza ma è tenuto a garantire la continuità didattica quale elemento prioritario insito nei compiti istituzionali delle istituzioni scolastiche autonome.
Le indicazioni del Miur che riportiamo in sintesi chiariscono come si deve procedere sia per la sostituzione del personale assente sia per gli aspetti finanziari.

Le note del Miur:
•Già il 6 ottobre 2009 con la nota n. 14991 – «Indicazioni alle scuole secondarie per la sostituzione del personale docente assente » – il MIUR ribadiva il concetto per cui deve essere assicurata la continuità didattica, quale elemento prioritario insito nei compiti istituzionali delle istituzioni scolastiche autonome : (…) «Si fa riferimento alle segnalazioni di alcuni casi in cui le istituzioni scolastiche , a causa di assenze del personale docente titolare in servizio si trovano in gravi difficoltà nell’assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche nei riguardi degli alunni (…) “al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo”;
Successivamente, lo stesso Ministero, con la nota n. 9839 dell’8 novembre 2010 confermando le indicazioni della nota del l’anno precedente, ricordava ai DS che “l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto ”. Pertanto, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del
diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella
scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria (…)
Per retribuire le ore eccedenti le risorse finanziarie disponibili sono state recentemente comunicate alle singole scuole.
Per quanto attiene la “provvista” finanziaria, per le supplenze, la procedura è innovata rispetto al decorso anno scolastico ed è regolata dal programma annuale che ne stabilisce le modalità operative.
A decorrere dal 1 gennaio 2013, il pagamento, è curato dal service NoiPA del MEF, a valere sulla quota, degli appositi capito li di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero, assegnata a ciascuna istituzione. Pertanto, solo se la procedura è attivata secondo le indicazioni del programma annuale, potrà avere esiti positivi.

In particolare, occorre definire le fasi:
a. inserimento dei contratti sul sistema informativo SIDI ( solo così il MIUR può valutare il fabbisogno finanziario della singola scuola);
b. liquidazione competenze tramite NoiPA (calcolo delle spettanze individuali);
c. convalida del Dirigente Scolastico e DSGA;
d. pagamento tramite NoiPA sul cedolino stipendiale.

Di seguito uno stralcio delle “Istruzioni per la predisposizione del programma annuale esercizio finanziario 2012/13”, sulla procedura che le scuole devono seguire per il pagamento degli stessi:

SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE – GESTIONE TRAMITE CEDOLINO UNICO
(…) I contratti di supplenza dovranno essere “inseriti” sul sistema informativo SIDI, al fine di consentire a questa Direzione di avere conoscenza del fabbisogno finanziario di ciascuna scuola. Detto adempimento è necessario per poter provvedere all’assegnazione delle somme occorrenti per il pagamento, a cura di NoiPA, dei contratti medesimi.
Si raccomanda in particolare di inserire sul sistema SIDI, qualora non si sia già provveduto, anche i contratti che pur iniziando nel 2012 terminino nel 2013. La Direzione generale per il personale scolastico diramerà a breve istruzioni circa i contratti in parola e le modalità di inserimento sul SIDI.
Questa Direzione esaminerà i contratti inseriti sul SIDI dalle istituzioni, al fine di stimare il fabbisogno finanziario di ciascuna scuola e provvedere periodicamente alle occorrenti assegnazioni finanziarie.
Tali assegnazioni saranno, come di consueto, comunicate alle scuole, che potranno quindi conoscere l’ammontare della risorsa finanziaria su cui fare affidamento per le richieste a NoiPA di pagamento. Tale ammontare sarà anche consultabile tramite apposite funzioni del sistema NoiPA.
Nel caso in cui i contratti stipulati ed inseriti al SIDI prevedano una spesa molto alta in rapporto alle dimensioni della scuola potranno essere disposti controlli a cur a di questo Ministero, ai sensi dell’ultimo periodo dell’articolo 7 comma 38 del decreto legge 95/2012, eventualmente anche avvalendosi dei revisori dei conti.
Una volta al mese e comunque al termine di ogni contratto le scuole dovranno comunicare a NoiPA la liquidazione, cioè il calcolo di quanto effettivamente spettante in funzione del servizio prestato dal singolo supplente breve e saltuario, al netto delle eventuali riduzioni e trattenute per assenze ed al lordo dei rateidi tredicesima maturati.
Le liquidazioni così comunicate dovranno essere oggetto di una convalida da parte sia del dirigente scolastico che del DSGA (cfr. articolo 12 comma 1 DI del 44/2001). Una volta convalidate saranno messe in pagamento da NoiPA sul primo cedolino di stipendio utile , secondo il calendario comune anche ai pagamenti delle spettanze accessorie (…)