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I docenti di ruolo possono iscriversi in GPS per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24

Tra aprile e maggio presumibilmente si aggiorneranno per il biennio 22/23 e 23/24 le graduatorie provinciali per le supplenze ( GPS), ricorrente è la domanda se i docenti di ruolo possano o meno iscriversi nelle GPS.

Si tratta di docenti che sono stati immessi in ruolo in un’altra provincia e aspirano a tornare, in caso di mancato trasferimento o assegnazione provvisoria interprovinciale, a tornare nella loro provincia di provenienza oppure desiderano insegnare in un altro ordine e grado di scuola, avendone i requisiti, l’abilitazione o il titolo di studio.

Sgombriamo ogni dubbio, gli insegnanti di ruolo possono iscriversi nelle GPS nella propria o in un’altra provincia per altro ordine e grado di scuola o classe di concorso.

Si possono altresì iscrivere i docenti immessi in ruolo dall’a.s. 2020/21 e quei docenti che dall’1.9.2021 sono stati avviati alla procedura di assunzione, ai sensi dei commi 4,5,6,7,8 dell’art.59 della legge 106/2021, stipulando per il 2021/22 un contratto a tempo determinato al 31 agosto 2022.

Ad esempio, la docente di ruolo della scuola dell’infanzia nella provincia di Milano, potrà iscriversi nella GPS di prima fascia della scuola primaria nella provincia di Roma; la docente di ruolo della scuola primaria nella provincia di Varese, potrà iscriversi, se abilitata, nella GPS di prima fascia per la classe di concorso AO12 Discipline letterarie della scuola secondaria di secondo grado nella provincia di Bari, ecc…

Il docente di ruolo, ai sensi dell’art.36 del CCNL istruzione e ricerca del 19.4 2018, potrà accettare per il biennio 22/24 rapporti di lavoro a tempo determinato ( supplenze) in un diverso ordine e grado di istruzione o per un’altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico, complessivamente per tre anni, conservando la titolarità della sede dove attualmente è di ruolo.

Ricapitolando, i docenti di ruolo, ivi compresi i docenti di cui al comma 4 dell’art. 59 della legge 106/2021 assunti da GPS di prima fascia ( 2020) o da elenchi aggiuntivi l’1.9.2021, potranno iscriversi ( presumibilmente tra aprile e maggio) nella prima fascia se abilitati e/o nella seconda fascia se non abilitati nella provincia di titolarità o in altra provincia ed accettare per il biennio 22/24 supplenze temporanee di durata annuale ( 30 giugno) o supplenze annuali su posto vacante ( 31 agosto):
a) in un diverso ordine e grado di scuola;
b) per un’altra classe di concorso;
c) su posto di sostegno se convocati da posti o classi di concorso diversi rispetto a quelli di titolarità, ad esempio il docente su posto comune di scuola dell’infanzia, se ha il requisito, potrà accettare una supplenza su posto di sostegno nella scuola primaria ma non una supplenza su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia.

Libero Tassella.

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