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Il Convitto Nazionale e le scuole annesse – La scuola informa

“ ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE”

Riflessioni sulla natura giuridica del rapporto tra Istituzioni educative e scuole annesse , nel peculiare modello del “Convitto Nazionale”.

Cenni storici

Secondo un dossier Uil del gennaio 2008, – i convitti nazionali sono trentanove, distribuiti in tutte le Regioni italiane, con un totale di 13.768 utenti e una media di 353 persone per ciascun convitto nazionale – .

” Nella Roma di Augusto si chiamavano collegia iuvenum. Nel Medioevo l’impronta è religiosa, destinata a diminuire sull’onda della Rivoluzione francese. Gli atti di nascita: la legge Casati e la riforma Gentile.
Si tratta di un cammino iniziato nell’antichità: troviamo “paleo-convitti” già in Persia, a Sparta e Cartagine, nella società greca e perfino celtica. Nella Roma augustea nascono i primi collegia iuvenum, destinati a evolversi sotto i vari imperatori e ad assumere dopo il Medioevo una connotazione prevalentemente religiosa. Saranno la Rivoluzione francese e Napoleone a “laicizzare” convitti ed educandati, con immediate ripercussioni anche sul sistema italiano, dove all’inizio dell’Ottocento sono istituiti i primi licei nazionali con convitto a Fermo, Milano, Torino, Venezia, Verona e Novara. La nascita giuridica dei convitti nazionali si fa coincidere con la legge Casati (n. 3725 del 13 novembre 1859), che attribuisce loro il compito di preparare i giovani alla gestione del potere senza dimenticare l’assistenza ai bisognosi e meritevoli. Successivamente, la riforma Gentile del 1923 regola l’istruzione media e i convitti nazionali mentre un regolamento specifico per i convitti è datato 1925 (e il suo impianto è tuttora in vigore) ed è del ‘29 l’istituzione degli educandati statali. Risalgono soprattutto alla fine degli anni Cinquanta i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, in particolare di tipo agrario e alberghiero.
Per i convitti passò praticamente tutta la classe dirigente italiana nei diversi aspetti: culturali artistici, politici.
Tra alcuni degli allievi illustri che scelsero e frequentarono i Convitti Nazionali ricordiamo Gabriele d’Annunzio, allievo del Cicognini di Prato o Giuseppe Mazzini, allievo del Colombo di Genova, citati spesso come i primi e storici convittori. ”

L’evoluzione dei convitti

L’evoluzione moderna. Non sono più esclusivamente vivaio della nuova classe dirigente, ma strutture nelle quali la famiglia moderna trova una risposta alla richiesta di istruzione ed educazione dei figli.
Negli ultimi anni i convitti hanno sensibilmente modificato l’attività e le motivazioni che ne avevano determinato la nascita: in origine, infatti, tali istituti dovevano assicurare la formazione della classe dirigente e, attraverso le strutture residenziali, garantire ai giovani meritevoli la possibilità di frequentare le scuole di ogni ordine e grado, attesa la scarsissima diffusione di istituti scolastici sul territorio, in particolare della scuola secondaria di secondo grado.
Oggi si è ottenuta una diffusione capillare degli istituti, anche nei centri più periferici, ed è mutato l’atteggiamento culturale delle famiglie che, piuttosto che delegare, intendono occuparsi direttamente dell’educazione dei figli.
Questa situazione ha comportato l’aumento della richiesta di semiconvittualità (che prevede la permanenza a scuola fino al pomeriggio inoltrato). I convitti nazionali, anche se si rifanno all’ordinamento legislativo del 1923, hanno visto cambiare l’organizzazione interna a seguito di interventi legislativi che, tra l’altro, hanno contribuito a superare la distinzione fra momento educativo e istruttivo.
I convitti nazionali oggi concorrono al perseguimento degli obiettivi generali del sistema formativo italiano ,sia con l’offerta formativa qualificata delle scuole interne sia con lo sviluppo delle potenzialità educative.”

Le peculiarità

La peculiarità di questa Istituzione è che essa, tra l’altro gode da sempre, ( R.D. del 6 maggio 1923, n. 1054, art 119 ) dell’autonomia giuridica ed amministrativa e conseguentemente della Personalità Giuridica e lo fa già da molto prima dell’entrata in vigore della inflazionatissima e citatissima legge sull’autonomia scolastica ( DPR n. 275 del’ 99 ) che la estendeva in maniera generalizzata a tutte le restanti istituzioni scolastiche, che sino ad allora ne erano prive.
Quindi, quando si parla di Convitto Nazionale non si puó , ne’ si deve ignorare la sua natura di Istituzione autonoma, nata con un suo proprio potere regolativo e una sua precisa , chiara e intoccabile “personalità giuridica”, oltrechè identità culturale e operativa, rinvenibili , del resto, nella sua infungibile e peculiare funzione di alta istruzione.
Trattasi di un complesso sistema di istruzione ed educazione a 360 gradi, e a formazione permanente.
Anche qui ,oserei dire, una funzione antesignana rispetto ai principi metodologici di più recente memoria ( “LONG LIFE LEARNING” o “COOPERATIVE LEARNING” , “peer education”).
Un grande “contenitore ” dalle immense e variegate potenzialità, all’interno del quale calare , a mo’ di ‘ contenuto’ ciascuna “scuola statale annessa” , che viene di volta in volta deliberatamente scelta e ospitata per la offerta scolastica e le discipline di apprendimento più compatibili , allettanti o consone al modello educativo “Convittostyle”.
A dimostrare la natura ,appunto, di “accessorio a principale” di questo legame tra scuole statali annesse e Convitto ci sono varie argomentazioni, tra le quali :
1. Il Dirigente Scolastico delle scuole annesse è ,prima ancora che dirigente delle stesse, Rettore dell’ istituzione Educativa che governa, assieme agli altri organi amministrativi ( Cda e Commissario straord.).Non a caso, tutti gli atti a firma del capo dell’Istituzione educativa, vedono precedere il titolo di “Rettore” a quello di D.S e alle altre varie qualifiche professionali.
2. Intanto taluni percorsi formativi possono trovare applicazione operativa ,e trasformarsi in offerte scolastiche per il soddisfacimento della platea dei discenti , in quanto sussista, come quadro giuridico e sistema organizzativo accogliente, la “Struttura Convitto” in cui gli stessi possano essere declinati : vds il Liceo Classico europeo , il Liceo Internazionale ecc., proposte, queste ultime che, mutuando il modello della formazione scolastica, attuata già dagli anni 50 nelle ‘ Scuole Europee’ delle principali capitali d’Europa , unisce al valore dell’accoglienza quello della multiculturalità e dell’eccellenza nella formazione.
3. il legame viene recepito e sancito anche in giurisprudenza da talune notevoli sentenze, tra cui quella del Tar Lazio – Sentenza n. 7586 del 25 luglio 2013 che nell’ambito del dimensionamento scolastico, in sintesi afferma :…”Ciò significa che le scuole annesse ai convitti sono prive di personalità giuridica propria, distinta da quella dell’istituzione educativa alla quale accedono, con l’ulteriore conseguenza che tali scuole non possono avere una “sorte” distinta da quella dell’istituzione di educazione statale alle quali sono annesse“.

L’Educatrice
Battista Alessandra.

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