Si avvicina il 4 aprile, il termine per l’aggiornamento delle GAE per il triennio ( 22/23, 23/24, 24/25) e puntuale, come ad ogni aggiornamento, viene ripetuta la domanda: se un docente di ruolo, in passato inserito in GAE e assunto per scorrimento della stessa, possa ora reinserirsi per altra tipologia di posto o classe di concorso.
La risposta ovviamente è no.
La legge n.167 del 24.11.2009 di conversione con modificazione del DL n. 134 del 25.9.2009 all’ art.1 comma 4 quinques prevede che a decorrere dall’a.s. 2010/2011 non è più consentita la permanenza nelle GAE del personale docente ed educativo che ha già stipulato un contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posto d’ insegnamento o classe di concorso.
Esemplificando, il docente che nell’a.s. 19/20 con decorrenza 1.9.2019 è stato assunto da GAE per la classe di concorso AO22, Italiano, Storia e Geografia nella scuola media, è stato depennato dalla GAE per la classe di concorso AO12, Discipline letterarie nella scuola secondaria di secondo grado, dove si era inserito con l’aggiornamento nel 2019 ai sensi del DM 374 del 24.4.2019.
Questo docente ora non potrà inserirsi nelle GAE per il triennio 22/25 di cui al DM 60 del 10 marzo 2022, lo stesso sistema previsto per l’aggiornamento delle GAE non glielo consentirebbe.
Questo stesso docente potrà invece presentare domanda per essere inserito nelle GPS 22/23 e 23/24 di prima ( se abilitato) o di seconda fascia ( se non abilitato) per la classe di concorso AO12, per la sua provincia di titolarità o per altra provincia nel caso voglia per l’a.s. 22/23 trasformare il suo contratto da tempo indeterminato a tempo determinato, ai sensi dell’art.36 del CCNL.
Libero Tassella
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