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Il ruolo del Dirigente Scolastico e delle Forze dell’Ordine: chiarimenti e zone d’ombra sulla sicurezza

Ecco il ruolo dei DS

La direttiva firmata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito e dal Ministro dell’Interno il 28/01/2026 delinea una strategia coordinata per prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità negli istituti scolastici, quali violenza, spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi o oggetti atti ad offendere. La procedura si articola attraverso una collaborazione istituzionale che vede come figure centrali i Prefetti e i Dirigenti scolastici.

  1. Il processo può essere così sintetizzato:

Convocazione e Analisi: I Prefetti, d’intesa con i Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali, hanno il compito di convocare apposite sedute del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Questo organo funge da sede per l’analisi delle problematiche e la definizione di un indirizzo unitario per le attività di vigilanza e controllo, tenendo conto delle priorità e delle esigenze specifiche del territorio.

Approccio Multidisciplinare: Ai lavori del Comitato possono partecipare referenti di strutture sanitarie, servizi sociali e altre realtà istituzionali e territoriali. L’obiettivo è raggiungere una conoscenza condivisa delle dinamiche di disagio giovanile e individuare soluzioni calibrate sulle singole realtà provinciali.

Valutazione delle Criticità e Intervento Graduale: La direttiva adotta un approccio basato su un “livello di intervento crescente”. Per gli istituti scolastici che presentano “profili di criticità” — come episodi di violenza, spaccio o atti di bullismo reiterati e segnalati — il Comitato può valutare:

La loro temporanea inclusione nei Piani di controllo coordinato del territorio.

L’attivazione di controlli mirati.

Impiego di Strumenti di Controllo (Metal Detector): Nelle “situazioni più gravi”, la direttiva prevede la possibilità di disporre l’impiego di strumenti di controllo agli accessi degli edifici, incluso il ricorso a dispositivi manuali di rilevazione di oggetti metallici (metal detector).

L’attivazione di tale misura è subordinata a precise condizioni:

Deve avvenire su richiesta dei Dirigenti scolastici interessati.

Deve essere preceduta da “previe intese” in sede di Comitato.

Deve essere attuata nel pieno rispetto della normativa vigente e dei diritti fondamentali delle persone.

  1. Modalità Operative dei Controlli

Le modalità pratiche di adozione di tali strumenti sono definite in riunioni tecniche dedicate presso le Questure, alle quali possono partecipare anche i Dirigenti scolastici. Un punto fondamentale della direttiva è che l’attività di controllo resti affidata ai soli operatori di pubblica sicurezza, evitando ogni impropria partecipazione del personale degli istituti interessati.

  1. Monitoraggio

È previsto un sistema di monitoraggio strutturato per verificare l’efficacia delle iniziative, valutarne l’impatto e identificare eventuali criticità o buone pratiche. I Prefetti sono invitati a trasmettere periodicamente informazioni sintetiche al Ministero dell’Interno sugli esiti delle azioni intraprese.

Analisi delle Potenziali Lacune e Profili di Criticità

Nonostante l’intento di creare una strategia complessiva, la direttiva presenta alcuni aspetti che potrebbero configurarsi come lacune o generare criticità applicative.

  1. Discrezionalità e Assenza di Criteri Oggettivi

La direttiva affida al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica la valutazione circa l’adozione delle misure più invasive, basandosi su concetti quali “profili di criticità” e “situazioni più gravi”. Tuttavia, il documento non fornisce parametri oggettivi o soglie quantitative per definire tali situazioni (ad esempio, cosa si intende per “reiterati atti di bullismo”). Questa indeterminatezza conferisce un’ampia discrezionalità agli organi decisionali, con il rischio di applicazioni disomogenee sul territorio nazionale e di una difficile prevedibilità delle decisioni. La giurisprudenza amministrativa, sebbene in contesti diversi come i concorsi pubblici, ha qualificato l’impiego di cautele come i metal detector quale “mera facoltà” e non un obbligo, la cui adozione è rimessa all’apprezzamento dell’amministrazione. Tale principio, applicato al contesto scolastico, rafforza l’idea di una scelta ampiamente discrezionale.

 Bilanciamento tra Sicurezza e Diritti Fondamentali

La direttiva menziona la necessità di agire nel “rispetto dei diritti fondamentali delle persone”. Tuttavia, non approfondisce le modalità con cui tale bilanciamento debba avvenire. L’introduzione di controlli sistematici all’ingresso di un istituto scolastico, assimilando di fatto la scuola a un’area ad alta sicurezza come un aeroporto, rappresenta un’ingerenza significativa nella vita quotidiana degli studenti e nella loro sfera di libertà personale. La scuola è un luogo con una specifica missione educativa e formativa, e la normalizzazione di pratiche di controllo di polizia potrebbe alterarne la natura. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sottolineato che qualsiasi misura restrittiva dei diritti fondamentali, come quelli tutelati dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (diritto alla vita privata e familiare), deve essere “strettamente proporzionata” allo scopo perseguito. La vaghezza dei criteri di attivazione delle misure rende complessa una valutazione a priori della loro proporzionalità.

  1. Coinvolgimento della Comunità Scolastica

Il processo decisionale descritto dalla direttiva è di natura verticistica: il Dirigente scolastico richiede l’intervento, e gli organi di pubblica sicurezza decidono e attuano. Non è previsto un percorso formale di consultazione o coinvolgimento degli altri attori della comunità scolastica, come il collegio docenti, il consiglio d’istituto, i rappresentanti degli studenti e dei genitori.

  1. Sbilanciamento tra Misure Repressive e Preventive

Sebbene la direttiva si proponga come una “strategia complessiva” che integra prevenzione e controllo, la parte più dettagliata e innovativa del documento riguarda le misure di controllo e repressione, come i metal detector. Le “iniziative di prevenzione sociale ed educativa” sono menzionate in termini generali, senza un’analoga strutturazione procedurale o l’indicazione di risorse dedicate. Esiste il rischio che l’attenzione e le risorse si concentrino prevalentemente sugli aspetti securitari, a scapito di interventi a lungo termine sul disagio giovanile, che è la causa primaria dei fenomeni che si intendono contrastare. La giurisprudenza ha riconosciuto che il contatto tra studenti e forze dell’ordine può rappresentare di per sé una “situazione di rischio e pericolo” che andrebbe, per quanto possibile, evitata all’interno delle scuole.

  1. Ruolo e Responsabilità del Personale Scolastico

La direttiva esclude esplicitamente il personale scolastico dalla partecipazione alle attività di controllo fisico. Se da un lato questa previsione tutela i docenti e il personale ATA dall’assumere compiti impropri, dall’altro non chiarisce come questa misura si integri con gli obblighi generali di vigilanza e sicurezza che gravano sul datore di lavoro (il Dirigente scolastico) e sui preposti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Il Dirigente scolastico mantiene la responsabilità di “garantire la sicurezza della scuola” e, in caso di “pericolo grave e immediato”, ha il potere di interdire l’uso dei locali. La direttiva introduce un attore esterno (le Forze di Polizia) per una specifica funzione, ma lascia aperti interrogativi sulla gestione coordinata della sicurezza e sulla ripartizione delle responsabilità in scenari complessi.

Avv. Gianfranco Nunziata

(Foro di Salerno)

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