HomeConsulenza e informazioneIndividuazione del docente soprannumerario dalle graduatorie di circolo o istituto

Individuazione del docente soprannumerario dalle graduatorie di circolo o istituto

La graduatoria di circolo e di istituto per l’individuazione del docente soprannumerario ( parte prima).

1) Il DS, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’annuale O.M.per la presentazione delle domande di trasferimento, provvede alla formulazione e alla pubblicazione delle graduatorie di circolo o di istituto comprendenti gli insegnanti titolari su scuola (non vanno inseriti i docenti in utilizzazione e in assegnazione provvisoria).

Tali graduatorie dovranno contenere, oltre al punteggio complessivo, i punteggi analitici relativi al servizio, alle esigenze di famiglia e ai titoli.
Avverso le graduatorie redatte dal DS ( attribuzione del punteggio, mancata esclusione dalla graduatoria, ecc..) è consentita la presentazione da parte del docente motivato reclamo dalla pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola, i reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i 10 giorni successivi. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
Consigliamo comunque, in caso di mancata correzione da parte del DS, di allegare il reclamo in allegato alla domanda di mobilità condizionata.

2) Per la compilazione delle graduatorie sono presi in considerazione gli elementi della Tabella di valutazione dei titoli con le precisazioni ivi previste concernenti i trasferimenti d’ufficio.

a) Il servizio pre ruolo è valutato 3 punti per i primi 4 anni, 2 punti per i successivi.
Il servizio pre ruolo è valutabile solo se prestato per almeno 180 giorni anche non continuativi o ininterrottamente
dal primo febbraio fino al termine degli scrutini finali o fino al termine delle attività educative ( 30 giugno) nella scuola dell’infanzia.
Ad esempio, per 15 anni di servizio pre ruolo, il docente ha diritto a 34 punti, 12 punti per i primi 4 anni, 22 punti per gli 11 anni successivi.

b) L’anzianità del servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di attuale appartenenza, è valutato 3 punti ad anno, spetta un’analoga valutazione di 3 punti ad anno, se non è stato prestato alcun servizio di insegnamento.

c) Il servizio di ruolo del docente di scuola dell’infanzia prestato in precedenza nella scuola primaria è valutato 3 punti ad anno per tutti gli anni.
Ad esempio, per 15 anni di servizio nel ruolo della scuola primaria, il docente di scuola dell’infanzia ha diritto a 45 punti.

C1) Il servizio di ruolo del docente di scuola primaria prestato in precedenza nella scuola dell’infanzia è valutato 3 punti ad anno per tutti gli anni.
Ad esempio, per 20 anni di servizio nel ruolo della scuola dell’infanzia, il docente di scuola primaria ha diritto a 60 punti.

N.B. Il servizio di ruolo del docente di ruolo di scuola dell’ infanzia o primaria prestato nella scuola secondaria di priamo o di secondo grado è valutabile come servizio pre ruolo, come è stato indicato nel punto a).

d) Il servizio di ruolo del docente di scuola secondaria di primo grado, prestato in precedenza nella scuola secondaria di secondo grado è valutato 3 punti ad anno per tutti gli anni. Ad esempio, per 16 anni di servizio nelle scuola secondaria di secondo grado, al docente di scuola secondaria di primo grado spettano 48 punti.

d1) Il servizio di ruolo del docente di scuola secondaria di secondo grado prestato in precedenza nella scuola secondaria di primo grado è valutato 3 punti ad anno per ogni anno. Ad esempio, per 17 anni di servizio nella scuola secondaria di primo grado, al docente nella scuola secondaria di secondo grado spettano 51 punti.

N.B. Il servizio di ruolo prestato dal docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado nel ruolo di attuale appartenenza ma in un’ altra classe di concorso è valutato come servizio di ruolo con il punteggio di 6 punti ad anno per ogni anno.

Il servizio di ruolo del docente di scuola secondaria di primo e secondo grado prestato nella scuola dell’infanzia o primaria è valutabile come servizio pre ruolo, come è stato indicato nel punto a).

e) Qualora il servizio di ruolo e/o di preruolo sia stato prestato, con il prescritto titolo di specializzazione, su posto di sostegno, nelle graduatorie di circolo e di istituto relative agli insegnanti titolari su posto di sostegno, il punteggio è raddoppiato.
Ad esempio, per quanto riguarda il servizio di pre ruolo, la docente titolare su posto di sostegno nella scuola primaria con 10 anni di servizio pre ruolo di cui 5 anni di servizio su posto di sostegno con il possesso del titolo per insegnare su posto di sostegno nella scuola primaria, per i complessivi 10 anni di pre ruolo ha diritto a 24 punti, per i 5 anni di servizio su posto di sostegno ha diritto ad ulteriori 14 punti, per complessivi 38 punti.

N.B. Per quanto riguarda aspetti particolari relativi alla valutazione del punteggio del servizio di ruolo, in altro ruolo e pre ruolo, si leggano la Premessa alle Note della Tabella di valutazione dei Titoli ( All.2 al CCNI), la sezione B1 della Tabella relativa ai punti A), A1), B), B1) B2) e le note 1, 1bis, 2, 3, 4.

f) Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità, il docente ha diritto a 2 punti ad anno per i primi 5 anni e a 3 punti ad anno per i successivi anni.
Per la maturazione di tale punteggio si prescinde dalla permanenza per un triennio nella scuola di titolarità.
Per il servizio continuativo prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia.

f1) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nel Comune di titolarità, il docente ha diritto in graduatoria di circolo o di istituto a 1 punto ad anno ( si veda in proposito la nota 5 bis punto Co).

g) Il punteggio relativo al ricongiungimento, ( 6 punti) nelle graduatorie di circolo o di istituto inteso come non allontanamento, è attribuito solo quando il familiare è residente nel Comune di titolarità del docente (per casi specifici, si legga la nota 7 alla Tabella dei titoli).

3) Ogni elemento valutabile nelle graduatorie di circolo o di istituto deve essere documentato dai docenti che possono produrre apposite autodichiarazioni, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, e presentare le certificazioni previste, se non gia agli atti della scuola, secondo le indicazioni dell’art.4 dell’annuale O.M. relativa ai trasferimenti e passaggi.

Per quanto riguarda aspetti più specifici relativi alla valutazione dei titoli nella graduatorie di circolo o di istituto si rinvia alla lettura dei miei articoli relativi alla valutazione dei titoli nella mobilità del personale docente.

Libero Tassella

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