L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) ha recentemente fornito un chiarimento importante in merito al distacco sindacale parziale e alle implicazioni di eventi come infortuni o malattie. Secondo l’orientamento espresso, le giornate di distacco sindacale parziale non fruite a causa di un impedimento, come un infortunio, non possono essere recuperate.
Il distacco sindacale parziale si basa su una programmazione rigida, che prevede una suddivisione predefinita tra attività lavorativa ordinaria e attività sindacale. Ogni giornata è assegnata in modo specifico a una delle due funzioni, senza possibilità di modifica retroattiva. Pertanto, un’assenza per infortunio, malattia o altre cause di forza maggiore annulla la prestazione programmata per quel giorno, senza possibilità di compensazione.
L’Aran richiama il CCNQ, che non prevede alcuna clausola di recupero per le giornate non utilizzate. Questo orientamento evidenzia una lacuna normativa che limita la flessibilità nella gestione del tempo sindacale, sollevando interrogativi sull’equità di un sistema che non tiene conto di eventi imprevedibili. Un tema che potrebbe richiedere ulteriori riflessioni in sede contrattuale.
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