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INPS – Conguaglio fiscale 2012 – CUD 2013 per i pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici

Direzione Centrale Previdenza

Roma, 02-04-2013

Messaggio n. 5447

OGGETTO:  Conguaglio fiscale 2012 – CUD 2013 per i pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici.

Di seguito si riepilogano le modalità con cui l’Istituto ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012 per i pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici.

Per effetto dell’incorporazione dell’Inpdap e dell’Enpals nell’Inps, tutte le prestazioni erogate dall’Istituto nel 2012 relative al singolo contribuente, in base all’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono state abbinate e sono confluite in un’unica certificazione fiscale (CUD 2013) determinando  il conguaglio fiscale e, nel  caso sia stato accertato un debito fiscale, il recupero è stato effettuato sul trattamento pensionistico di maggiore importo.

Pertanto, il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale dell’anno reddituale 2012 – completato dall’Istituto entro il 28 febbraio 2013 – è stato recuperato in un’unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013 ad eccezione di coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro.

Per questi ultimi il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a € 100, è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013  in un numero massimo di 10 rate senza l’applicazione degli interessi (art. 38, comma 7 del decreto legge n.78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010).

Nei confronti degli altri pensionati  il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, in base a quanto prevede la disciplina tributaria.

A seguito di specifica richiesta in tale senso da parte dell’Istituto, l’Agenzia dell’Entrate ha tuttavia autorizzato a decorrere dalla rata di aprile 2013 una maggiore rateizzazione che sarà effettuata nei termini che seguono.

Per i pensionati che sono titolari di un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro e per i pensionati  per i quali non è stato possibile recuperare integralmente il debito fiscale sulla rata di marzo 2013, il recupero del residuo debito avverrà a decorrere dalla rata di aprile 2013 con l’applicazione di una particolare salvaguardia che opererà nei termini di seguito descritti.

Per i pensionati che hanno un trattamento pensionistico mensile netto di importo superiore ad € 1.238,58, il recupero del residuo debito fiscale sarà effettuato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di € 990,86, corrispondente al doppio del trattamento minimo per l’anno 2013; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito fiscale, utilizzando anche l’importo della tredicesima eccedente € 990,86 qualora il debito non venga estinto prima.

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