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ItaliaOggi – Precari, vittorie spesso inutili

di Antimo Di Geronimo

I precari che in questi giorni stanno vincendo cause in cui l’amministrazione è stata condannata a risarcimenti in denaro (si veda anche l’altro servizio in pagina) rischiano di rimanere a bocca asciutta. Perché quando a perdere è l’amministrazione, le sentenze non sono esecutive fino a quando non diventano definitive.

E ciò può avvenire in due modi. Il primo è che l’Avvocatura dello stato dimentichi di impugnarle nei termini perentori stabiliti dalla legge. E il secondo e che i procedimenti abbiano termine con una pronuncia della Corte di cassazione. A fare chiarezza sull’argomento è una sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone il 25 giugno 2012. A questo proposito il giudice ha spiegato che nel codice del processo amministrativo c’è una disposizione che preclude il giudizio di ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario non ancora passate in giudicato ( art.112, comma 2, lett. c). E ciò basta a precludere anche la provvisoria esecutività delle sentenze del giudice del lavoro. In altre parole, se il Tar non può costringere le pubbliche amministrazioni ad osservare le disposizioni contenute nelle sentenze del giudice ordinario, prima che diventino definitive, ciò vale anche per la sentenza in sé. Che non costituisce titolo esecutivo (valido per incassare i soldi o altro vantaggio previsto nel dispositivo) prima che siano scaduti inutilmente i termini per impugnare la sentenza in appello o con ricorso per cassazione. Oppure, qualora la sentenza sia stata impugnata nei termini, prima che la Cassazione si sia pronunciata sulla questione. L’orientamento del Tribunale di Pordenone, se letto in continuità con l’avviso della Suprema corte, dovrebbe far tirare un sospiro di sollievo all’amministrazione scolastica. E dare una batosta alle aspirazioni dei docenti precari. La Cassazione, infatti, è incline a ritenere che la reiterazione dei contratti oltre i 36 mesi sia legittima (sentenza 10127 del 20 giugno 2012). E dunque ai precari non sarebbe dovuto alcun risarcimento in denaro, né per lo sforamento dei 36 mesi, né per la mancata corresponsione degli scatti di anzianità.

I giudici del Palazzaccio hanno spiegato, infatti, che il reclutamento nella scuola è regolato da norme speciali: la legge 124/99 e il decreto legislativo 297/94. Che derogano sia il decreto legislativo 165/2001 sia il decreto legislativo 368/2001. Il primo è il testo unico del pubblico impiego, che vieta la conversione dei contratti a temine nelle amministrazioni, ma ammette il risarcimento in denaro. E il secondo prevede il termine massimo di 36 mesi per la reiterazione dei contratti così come previsto dalla normativa comunitaria. Di qui l’inutilità delle relative azioni risarcitorie. Perlomeno fino a quando la Cassazione resterà di questo avviso. E a patto che l’avvocatura dello stato sia in grado di reggere l’onda d’urto dello tsunami messo in piedi dai ricorsifici. In caso contrario, all’erario non resterebbe altro che pagare. Sempre, però, che i giudici di merito non decidano di metterci una pietra sopra conformandosi al responso della Cassazione. E’ il caso, per esempio, della Corte d’appello di Firenze (134/2013) che ha capovolto l’esito della famosa sentenza del Tribunale di Siena, che aveva disposto la conversione del contratto. Dunque spingendosi ben oltre la sanzione del risarcimento in denaro a vario titolo, adottata, invece, dalla maggior parte degli altri Tribunali. Va detto inoltre che la prevalenza delle condanne, di solito, si esaurisce in primo grado. Perché anche altre Corti di II grado hanno sbarrato la strada ai risarcimenti, in ciò anticipando il giudizio della Cassazione. Resta il fatto, però, che la partita non si è ancora conclusa e il gioco si è esteso anche ad altri tavoli. Il Tribunale di Trento, infatti, ha sollevato in proposito una questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta (ordinanza 15/11/2011). E il Tribunale di Napoli ha posto una questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia europea, interrogando i giudici comunitari circa la conformità di tali disposizioni alla normativa comunitaria (ordinanza 16 /01/2013).

 

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