La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23608/2025, ha stabilito la legittimità delle ferie d’ufficio per il personale ATA nei giorni di chiusura prefestiva delle scuole. Questa decisione rappresenta un punto di riferimento importante per i dirigenti scolastici, chiarendo il loro potere di organizzare le ferie del personale in modo unilaterale, purché siano rispettate le norme contrattuali.
La controversia nasce da un ricorso presentato da un collaboratore scolastico, che contestava l’assegnazione d’ufficio di due giorni di ferie. La Cassazione ha confermato che il dirigente può disporre tali ferie, utilizzando ore non lavorate attraverso festività soppresse, recuperi o ferie già maturate. Inoltre, è stato ribadito che il frazionamento delle ferie, previsto dal CCNL 2006-2009, non è compromesso dall’imposizione di singole giornate.
Questa sentenza rafforza le certezze operative per i presidi, evidenziando che il potere datoriale deve sempre tener conto del diritto al riposo del lavoratore e delle esigenze dell’istituto. Un passo avanti nella definizione delle regole per una gestione scolastica più efficace e trasparente.
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