HomeScuolaLa nota dell'USR che intima il depennamento degli ITP dalla II Fascia

La nota dell’USR che intima il depennamento degli ITP dalla II Fascia

Al via il depennamento degli ITP dalla II fascia

Il contenzioso fra gli ITP e il MIUR circa l’inserimento in II fascia si è concluso con esito favorevole all’amministrazione. Noi ieri ve ne abbiamo dato notizia non appena il portale dedicato alla giustizia amministrativa ha pubblicato le sentenze.

Oggi gli USR interessati hanno già provveduto a diramare la nota attraverso la quale chiedono il depennamento dalla II fascia degli ITP. Di seguito il comunicato e la mappa aggiornata sella provincia di Torino.

Contenzioso ITP e II fascia delle graduatorie di istituto

In relazione al contenzioso che coinvolge gli Insegnanti Tecnico-Pratici e alle circolari 215 e 225 si comunica quanto segue.

E’ stata completata, attraverso l’indispensabile collaborazione delle istituzioni scolastiche, la mappatura dei ricorsi in oggetto pervenuti alle scuole di Torino e Citta? Metropolitana.

E’ pubblicato nuovamente il file relativo allo stato del contenzioso relativamente all’inserimento degli ITP in II fascia delle graduatorie di istituto.
Si segnala, come elemento di novita?, che l’inserimento di ricorsi non presenti nel precedente elenco e? evidenziato in giallo; inoltre si segnala che per i numeri di RG 6676/17, 6894/17, 7238/17, 8242/17, 10457/17, 10659/17, 10735/17 (evidenziati in verde) il 19 settembre 2018 sono state pubblicate sentenze TAR favorevoli all’amministrazione, con l’effetto che i ricorrenti legati a tali ricorsi dovranno essere depennati dalla II fascia di istituto e reinseriti in III fascia (qualora fossero stati impropriamente cancellati).

Si invitano le istituzioni scolastiche all’emanazione dei decreti di depennamento dalla II fascia delle graduatorie di istituto entro il 26 settembre 2018.
I depennamenti per i ricorrenti ITP dalla II fascia delle graduatorie di istituto devono essere disposti tramite decreto individuale che richiami in maniera esplicita nelle motivazioni:
1) L’ordinanza/sentenza favorevole all’Amministrazione Oppure in alternativa
2) l’assenza di provvedimento giurisdizionale; in questo caso occorre richiamare ’intervento in autotutela ai sensi della legge 241/1990, fondato sull’interesse pubblico e sul divieto di estensione del giudicato sfavorevole all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 132 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prorogato a tempo indeterminato dall’articolo 41, comma 6, del DL n. 207/2008.

Ulteriori indicazioni sono state fornite con le precedenti circolari di quest’Ufficio (n. 215 e 225).
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti

La nota e la mappa aggiornata

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