A fine percorso di studio all’allievi disavile va rilasciato l’attestato delle competenze
La Circolare n. 11186 del 20 luglio 2001 ha fornito indicazioni più puntuali sui contenuti dell’attestato delle competenze con l’obiettivo di:
descrivere le competenze e le capacità acquisite dall’alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi;
permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all’ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l’impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall’alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell’alunno;
fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall’alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi;
essere compilata anche per gli alunni disabili definiti “gravi” perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l’inserimento in una situazione protetta.
Questo attestato, pur non avendo il valore del diploma, non può essere considerato come una semplice dichiarazione di frequenza.