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Lavoro a distanza e contrattazione integrativa: guida ai profili giuridici dopo il CCNL 2024

Lavoro a distanza e contrattazione integrativa, facciamo chiarezza

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 ha introdotto novità strutturali per il lavoro a distanza nella scuola, distinguendo nettamente tra Lavoro Agile (Smart Working) e Lavoro da Remoto. Questa distinzione non è solo terminologica, ma sposta gli equilibri tra il potere organizzativo del Dirigente Scolastico e le prerogative della contrattazione integrativa d’istituto.

In questa analisi approfondiamo i profili giuridici, i limiti della contrattazione e il ruolo delle relazioni sindacali alla luce delle nuove disposizioni.


1. La distinzione giuridica: Lavoro Agile vs Lavoro da Remoto

Il nuovo CCNL recepisce le linee guida del pubblico impiego, definendo due modalità che il Dirigente deve gestire diversamente nel regolamento d’istituto:

  • Lavoro Agile: Caratterizzato dall’assenza di vincoli temporali o di luogo (entro i limiti della sicurezza). Richiede un accordo individuale e l’alternanza tra presenza e distanza.

  • Lavoro da Remoto: Caratterizzato dal vincolo di tempo (stesso orario di servizio della sede) e di luogo (un domicilio eletto). È destinato ad attività telelavorabili che non richiedono la presenza fisica.


2. Le Relazioni Sindacali: Cosa va in Contrattazione?

Un errore comune è pensare che il Dirigente possa decidere tutto in autonomia. Il CCNL stabilisce che i criteri generali per l’accesso al lavoro a distanza sono oggetto di confronto (non solo informazione) con le RSU e i sindacati territoriali.

Oggetto del Contratto Integrativo di Istituto:

  1. Criteri di precedenza: Priorità per disabilità (L. 104/92), genitori di figli piccoli o lavoratori con fragilità.

  2. Fasce di reperibilità: Definizione del diritto alla disconnessione e degli orari in cui il lavoratore da remoto deve essere contattabile.

  3. Dotazioni tecniche: Chi fornisce il PC? Come si gestisce il rimborso per la connessione (ove previsto)?

  4. Sicurezza sul lavoro: Protocolli per la prevenzione degli infortuni al di fuori delle mura scolastiche.


3. Il Potere Organizzativo del Dirigente Scolastico

Nonostante il confronto sindacale, la giurisprudenza e il CCNL confermano che la concessione del lavoro a distanza non è un diritto soggettivo del lavoratore, ma una facoltà dell’amministrazione.

Il Dirigente Scolastico mantiene il potere di:

  • Individuare le attività non telelavorabili (es. front-office, servizi minimi, supporto diretto alla didattica).

  • Negare il lavoro agile per esigenze di servizio documentate.

  • Recedere dall’accordo individuale con preavviso in caso di mutamento delle necessità organizzative.


4. Tabella: Matrice delle Responsabilità

Elemento Competenza Fonte Giuridica
Criteri di accesso Confronto Sindacale / RSU CCNL 2024 Art. 30
Accordo Individuale Dirigente / Lavoratore Legge 81/2017
Dotazione Hardware Amministrazione Scolastica Codice Amministrazione Digitale
Diritto alla Disconnessione Contratto Integrativo CCNL 2024

5. Profili di Rischio: Il Contenzioso

La mancata attivazione del confronto sindacale o l’uso discriminatorio dei criteri di precedenza possono configurare una condotta antisindacale (Art. 28 Statuto dei Lavoratori).

Inoltre, il Dirigente deve prestare massima attenzione alla tutela della privacy (GDPR): il lavoro a distanza non deve comportare il trattamento di dati sensibili degli alunni su dispositivi personali non protetti, pena la responsabilità disciplinare e amministrativa del DS e del DSGA.


6. FAQ: Risposte rapide per RSU e Dirigenti

Il personale ATA può fare Smart Working?

Sì, ma limitatamente ai profili di Assistente Amministrativo e Tecnico (ove le mansioni lo permettano). Il Collaboratore Scolastico è escluso per la natura stessa delle mansioni di custodia e sorveglianza.

Si può revocare il lavoro agile durante l’anno?

Sì, sia il lavoratore che il Dirigente possono recedere dall’accordo con un preavviso di norma non inferiore a 30 giorni (90 per lavoratori fragili).

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