Il CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 ha introdotto novità strutturali per il lavoro a distanza nella scuola, distinguendo nettamente tra Lavoro Agile (Smart Working) e Lavoro da Remoto. Questa distinzione non è solo terminologica, ma sposta gli equilibri tra il potere organizzativo del Dirigente Scolastico e le prerogative della contrattazione integrativa d’istituto.
In questa analisi approfondiamo i profili giuridici, i limiti della contrattazione e il ruolo delle relazioni sindacali alla luce delle nuove disposizioni.
1. La distinzione giuridica: Lavoro Agile vs Lavoro da Remoto
Il nuovo CCNL recepisce le linee guida del pubblico impiego, definendo due modalità che il Dirigente deve gestire diversamente nel regolamento d’istituto:
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Lavoro Agile: Caratterizzato dall’assenza di vincoli temporali o di luogo (entro i limiti della sicurezza). Richiede un accordo individuale e l’alternanza tra presenza e distanza.
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Lavoro da Remoto: Caratterizzato dal vincolo di tempo (stesso orario di servizio della sede) e di luogo (un domicilio eletto). È destinato ad attività telelavorabili che non richiedono la presenza fisica.
2. Le Relazioni Sindacali: Cosa va in Contrattazione?
Un errore comune è pensare che il Dirigente possa decidere tutto in autonomia. Il CCNL stabilisce che i criteri generali per l’accesso al lavoro a distanza sono oggetto di confronto (non solo informazione) con le RSU e i sindacati territoriali.
Oggetto del Contratto Integrativo di Istituto:
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Criteri di precedenza: Priorità per disabilità (L. 104/92), genitori di figli piccoli o lavoratori con fragilità.
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Fasce di reperibilità: Definizione del diritto alla disconnessione e degli orari in cui il lavoratore da remoto deve essere contattabile.
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Dotazioni tecniche: Chi fornisce il PC? Come si gestisce il rimborso per la connessione (ove previsto)?
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Sicurezza sul lavoro: Protocolli per la prevenzione degli infortuni al di fuori delle mura scolastiche.
3. Il Potere Organizzativo del Dirigente Scolastico
Nonostante il confronto sindacale, la giurisprudenza e il CCNL confermano che la concessione del lavoro a distanza non è un diritto soggettivo del lavoratore, ma una facoltà dell’amministrazione.
Il Dirigente Scolastico mantiene il potere di:
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Individuare le attività non telelavorabili (es. front-office, servizi minimi, supporto diretto alla didattica).
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Negare il lavoro agile per esigenze di servizio documentate.
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Recedere dall’accordo individuale con preavviso in caso di mutamento delle necessità organizzative.
4. Tabella: Matrice delle Responsabilità
| Elemento | Competenza | Fonte Giuridica |
| Criteri di accesso | Confronto Sindacale / RSU | CCNL 2024 Art. 30 |
| Accordo Individuale | Dirigente / Lavoratore | Legge 81/2017 |
| Dotazione Hardware | Amministrazione Scolastica | Codice Amministrazione Digitale |
| Diritto alla Disconnessione | Contratto Integrativo | CCNL 2024 |
5. Profili di Rischio: Il Contenzioso
La mancata attivazione del confronto sindacale o l’uso discriminatorio dei criteri di precedenza possono configurare una condotta antisindacale (Art. 28 Statuto dei Lavoratori).
Inoltre, il Dirigente deve prestare massima attenzione alla tutela della privacy (GDPR): il lavoro a distanza non deve comportare il trattamento di dati sensibili degli alunni su dispositivi personali non protetti, pena la responsabilità disciplinare e amministrativa del DS e del DSGA.
6. FAQ: Risposte rapide per RSU e Dirigenti
Il personale ATA può fare Smart Working?
Sì, ma limitatamente ai profili di Assistente Amministrativo e Tecnico (ove le mansioni lo permettano). Il Collaboratore Scolastico è escluso per la natura stessa delle mansioni di custodia e sorveglianza.
Si può revocare il lavoro agile durante l’anno?
Sì, sia il lavoratore che il Dirigente possono recedere dall’accordo con un preavviso di norma non inferiore a 30 giorni (90 per lavoratori fragili).
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