Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha firmato la circolare che introduce l’uso di dispositivi di rilevazione metallica all’interno e nelle pertinenze degli istituti scolastici. La misura, nata per contrastare l’allarmante diffusione di coltelli e armi bianche tra i giovanissimi, non prevede varchi fissi (tipo aeroporto) in ogni scuola, ma un modello di intervento mirato e flessibile.
La direttiva stabilisce un principio cardine: “la sicurezza è condizione della autentica libertà educativa”. Ecco i tre pilastri della nuova norma.
1. Quando scattano i controlli: i “Casi Gravi”
L’uso dei metal detector non sarà quotidiano né sistematico per tutti. La direttiva specifica che l’attivazione avviene solo in presenza di profili di criticità rilevati:
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Episodi di violenza: Risse, aggressioni o atti di bullismo avvenuti all’interno o nelle immediate vicinanze del plesso.
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Segnalazioni qualificate: Presenza documentata o sospetta di armi, oggetti atti a offendere o attività di spaccio.
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Contesti a rischio: Istituti situati in aree con elevati indici di criminalità minorile o marginalità sociale.
2. La Procedura: il ruolo del Dirigente e del Prefetto
La scuola mantiene la sua autonomia, ma si raccorda con lo Stato attraverso una procedura codificata:
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Richiesta del Preside: Il Dirigente Scolastico, ravvisata la necessità, inoltra una richiesta formale alla Prefettura.
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Comitato Provinciale: La richiesta viene esaminata dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
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Autorizzazione: Il Prefetto, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale (USR), autorizza l’intervento definendo tempi e modalità (che possono essere anche “a sorpresa” all’inizio delle lezioni).
3. Chi effettua il controllo? Solo Operatori Specializzati
Uno dei punti più delicati della direttiva riguarda il personale. È severamente vietato affidare i controlli a docenti o personale ATA.
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Operatori di Pubblica Sicurezza: Il controllo fisico con metal detector palmari (scanner manuali) è affidato esclusivamente alle Forze di Polizia o ai Carabinieri.
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Rispetto della Privacy: I controlli devono avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali dei minori, evitando ogni forma di discriminazione o stigmatizzazione.
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Strumentazione: Si utilizzeranno dispositivi mobili e palmari già in dotazione alle forze dell’ordine, garantendo così l’assenza di costi aggiuntivi per le scuole.
4. Tabella: Differenze tra Modello Ordinario e Modello Sicurezza 2026
| Aspetto | Prima della Direttiva | Con Direttiva Valditara-Piantedosi |
| Responsabilità | Vigilanza interna affidata ai collaboratori | Supporto tecnico delle Forze dell’Ordine |
| Strumenti | Controllo visivo casuale | Metal detector palmari/mobili |
| Frequenza | Assente o legata a indagini giudiziarie | Programmata o a sorpresa su richiesta |
| Finalità | Disciplinare interna | Prevenzione reati (anti-coltelli) |
5. FAQ – I dubbi di genitori e studenti
I controlli violano la privacy degli studenti?
No, la direttiva è stata redatta per bilanciare il diritto alla riservatezza con il diritto superiore alla sicurezza e all’incolumità fisica. I controlli sono equiparati a quelli effettuati in luoghi pubblici sensibili.
I genitori possono opporsi?
Trattandosi di una misura di ordine pubblico autorizzata dal Prefetto per fini di prevenzione reati, l’opposizione al controllo può comportare il divieto di accesso ai locali scolastici per quel giorno o l’intervento dell’autorità giudiziaria in caso di sospetto reato.
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