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Mobilità 2023/24, il punteggio relativo alla continuità didattica

Quanto è importante la continuità didattica nella mobilità 2023/24? Risponde l'esperto

Speciale mobilità 2023/24, nella scheda di oggi Libero Tassella si occupa del punteggio relativo la continuità didattica.

Invitiamo tutti a prendere visione delle schede precedenti sulla #mobilità

Trasferimenti personale della scuola e continuità didattica

Il docente che presta servizio senza soluzione di continuità ( ininterrottamente) negli ultimi tre anni scolastici (non si considera l’anno in corso) o di precedente incarico triennale da ambito, ora soppresso, ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari DOS nella scuola secondaria di secondo grado, in aggiunta al punteggio per i servizi di ruolo, in altro ruolo e pre-ruolo dichiarati nell’All.D, ha diritto ad un punteggio di 6 punti.

Per gli ulteriori anni di servizio sono previsti 2 punti ad anno entro il quinquennio e 3 punti ad anno oltre il quinquennio.

Ad esempio, per un servizio continuativo di 10 anni nella medesima scuola di titolarità, spetta il punteggio di punti 25, 10 punti per i primi 5 anni e 15 punti per i successivi 5 anni.

Si precisa che, per l’attribuzione del punteggio di continuità devono concorrere per gli anni considerati:

a) la titolarità nel tipo di posto ( comune, sostegno, a prescindere dalla tipologia di disabilità) ovvero nella classe di concorso di attuale appartenenza per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;

b) l’effettivo servizio presso la scuola o circolo di titolarità.

La continuità del servizio deve essere attestata con apposita dichiarazione conforme all’ALL.F.

I docenti che chiedono di rientrare nella scuola di precedente titolarità nell’ottennio successivo, devono presentare una specifica dichiarazione di servizio continuativo conforme all’ ALL. F1.

Gli allegati F e F1 sono i medesimi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Nella scuola primaria non interrompe la continuità il trasferimento tra posti dell’organico comune-lingua nello stesso Circolo.

Non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità, qualora il docente richieda per ogni anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune di precedente titolarità.
Tale docente dovrà allegare alla domanda l’ALL. F prima e seconda parte.

L’ottennio parte dall’a.s in cui il docente è individuato come perdente posto.

Tale punteggio di continuità va considerato solo nel trasferimento a domanda e non anche nella domanda di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo.

Scaduto l’ottennio, al docente che non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità, il punteggio di continuità relativo all’ottennio sarà riconosciuto esclusivamente nella scuola dove era stato trasferito in quanto soprannumerario.

Non interrompe la continuità l’utilizzazione a domanda o d’ufficio su posto sostegno nella stessa o in altra scuola e comunque ogni forma di utilizzazione.

Interrompe invece la continuità l’assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale su posto comune e su posto di sostegno.

Per altri casi particolari circa il riconoscimento o meno del punteggio per il servizio continuativo nei trasferimenti e nei passaggi di cattedra e/o di ruolo, si consulti analiticamente la nota 5 della Tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI 22/25.

Ai docenti che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/08 non abbiano presentato domanda di trasferimento o passaggio provinciale o pur avendo presentato la domanda, l’abbiano successivamente revocata nei termini previsti dalle annuali Ordinanze Ministeriali, è riconosciuto una tantum, quindi da utilizzare nella mobilità territoriale o professionale per una sola volta, un bonus di 10 punti.

Il diritto a tale punteggio deve obbligatoriamente essere attestato con una dichiarazione conforme a quanto previsto dalla nota 5 ter da allegare alla domanda di trasferimento e/o passaggio.

Non fa perdere il diritto al bonus il trasferimento, il passaggio ovvero l’assegnazione provvisoria interprovinciale.

Si rinvia alla citata nota 5 ter per verificare nel dettaglio il diritto o meno a tale punteggio nella domanda di trasferimento e/o passaggio che ci si accinge a presentare nei termini previsti dall’OM n.36/2023

Libero Tassella

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