La mobilità dei docenti è regolata da norme precise che mirano a garantire la continuità didattica per gli studenti. Secondo quanto stabilito dal CCNI 25/28, il docente che ottiene la titolarità in una scuola tramite domanda volontaria, esprimendo una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di trasferimento o passaggio per i tre anni scolastici successivi.
Questo vincolo triennale si applica a tutte le fasi della mobilità: comunale, provinciale e interprovinciale, nonché ai passaggi di ruolo e cattedra. Tuttavia, sono previste delle deroghe per i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del contratto, e per coloro trasferiti d’ufficio o con domanda condizionata.
Un caso pratico evidenzia la rigidità di questa norma: una docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo dal primo al secondo grado nell’a.s. 2024/25, superando l’anno di prova, dovrà attendere fino al 2027/28 per richiedere un trasferimento interprovinciale, salvo rientri nelle deroghe previste.
Queste disposizioni sottolineano l’importanza della pianificazione e della consapevolezza nella scelta delle sedi, poiché il vincolo di preferenza può influire significativamente sulla mobilità professionale.
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