Mobilità d’ufficio, il punteggio preruolo va valutato 6 punti per anno come quelli di ruolo
Spett.le Redazione InformazioneScuola.it,
lo scrivente segnala alla Vs. considerevole attenzione la grave (“incomprensibile”) discriminazione che persevera ancora per la “mobilità d’ufficio”.
Come è noto, la normativa sulla mobilità ha riconosciuto, da tempo, per la “mobilità a domanda” la parità di trattamento per il punteggio preruolo e quello di ruolo: 6 punti per ogni anno di servizio.
Incomprensibilmente, la discriminazione tra il punteggio preruolo e quello di ruolo viene ancora mantenuta per la mobilità d’ufficio (e, di conseguenza, per le graduatorie d’istituto “interne”).
In allegato, trasmetto una sentenza di cui sono titolare: in essa il giudice riconosce l’equiparazione del punteggio a partire dal 2001/2002 e, purtroppo, “a sua insaputa” mi discrimina per tutto il preruolo precedente.
Il riconoscimento dell’anzianità di servizio, ai sensi della Direttiva Europea 1999/70/CE, deve decorrere dal primo contratto a termine stipulato, con ogni effetto economico e giuridico.
Cordialmente,
Mario Dell’Unto
Con la concessione del diretto interessato, pubblichiamo la sentenza
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