Nella fase dei trasferimenti per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduazione degli aspiranti è determinato, per ciascuna comunale, sulla base dei soli elementi di cui alle sezioni A1 e A3 della Tabella A di valutazione dei titoli, allegata al contratto.
Valgono quindi come abbiamo ripetuto più volte il punteggio del servizio e quello dei titoli culturali.
Per il personale titolare in altro comune trasferito nell’ultimo decennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di titolarità precedente, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (sez. A2 della tabella A di valutazione) limitatamente alla consultazione riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di titolarità precedente.
A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
Libero Tassella SBC
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