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Mobilità negata per i docenti assunti con le fasi 0, A, B e C, in arrivo i contenziosi?

Riportiamo sulle pagine di InformazioneScuola.it una riflessione affidata a Facebook di Libero Tassella in merito alla mobilità negata ai docenti neoassunti.

Il comma 76 prevede che i docenti già assunti di ruolo a tempo indeterminato, all’entrata in vigore della legge 107/2015 conservino la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza, ora è da vedere se questa scuola di appartenenza sarà anche la scuola di titolarità ovvero la titolarità diventerà quella dell’ambito territoriale in cui sarà inserita dalla Direzione Regionale la scuola di attuale appartenenza, io propendo per la prima ipotesi; in ogni caso il ruolo passa da provinciale a regionale articolato in ambiti disciplinari ( comma 66). Ai docenti neo assunti in ruolo nelle cosiddette fasi 0 e A continuano ad applicasi le vecchie regole, cioè l’assegnazione di una sede provvisoria durante l’anno di prova e di una sede definitiva con successiva destinazione ( 2016/17) partecipando a una mobilità territoriale provinciale, in queso caso si parla di scuola e non di ambito, anche per questi docenti biogna vedere se la scuola sarà sollo di appartenenza o anche di titolarità, potendo essere inteso l’ambiito come titolarità, ma anche in questo caso io propendo per la prima ipotesi, anche qui però sii richiama il comma 66. Veniamo al punto dolens. I docenti in esubero o soprannumerari o i docenti già di ruolo che vogliono partecipare alla mobilità territoriale e professionale, la loro mobilità, che presumo possa esssere tra ambiti della stessa area metropolitana ( ex fase comunale nei comuni più grandi), tra ambiti della stessa provincia ( ex fase intercomunale) tra tutti gli ambiti nazionali a domanda ( ex trasferimento interprovinciale) essi senza ombra di dubbio diventeranno titolari di ambito territoriale. Ovviamente si viene a creare una disparità di trattamento tra i neo assunti nella fase 0 e A e i docenti già di ruolo al momento dell’entrata in vigore della legge, un’altra disparità è tra i docenti che non chiedono la mobiità e quelli che per qualsiasi motivo anche perchè costretti in quanto in esubero o soprannumerari chiedono la mobilità territoriale e/o professionale. Nel documento ministeriale che riguarda solo i neo immessi in ruolo nulla è detto dei docenti già di ruolo , si parla di loro solo per quanto riguarda la seconda fase, ma temiamo che il comma 76 sarà applicato alla lettera, un’ultima perplessità in che ordine i neo immessi in ruolo fase 0 e A saranno trattati rispetto ai docenti già di ruolo? Rciordo che la vecchia mobilità trattava i neo immessi in ruolo per l’attribuzione nella sede definitiva nella fase intercomunale e non nella fase comunale, quindi ancora un problema da definire e forse una disparità di trattamento in più. Credo che appena uscirà il CCNI i diretti interessati si debbano rivolgere a studi legali che avrebbero fatto bene già a contattare, anche perchè il MIUR intende ottemprearare ai commi 73 e 108 della legge. Passiamo al comma 108 seconda e terza fase del documento ministeriale consegnato ai sindacati della scuola. Sarà permesso nella seconda fase ai docenti di ruolo entro l’anno 2014/15 di partecipare al trasferimento interprovinciale a domanda per tutti gli ambiti a livello nazionale, io intendo che il docente indicherà non tutte le 100 provincie , ma solo quelle nei cui ambiti intende essere trasferito. Bizzarra sarebbe l’imposizione di indicare tutti gli ambiti disciplinari nazionali, anche perchè la domanda è volontaria., se non si ottiene si resta dove si è. Nella terza fase saranno trattati coloro che sono entrati in ruolo nella fase B e C , credo senza alcuna distinzione se non in base al punteggio, questi partecipano alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Qui temo che i docenti debbano indicare tutti gli ambiti territoriali, ma questa è solo una mia persolanale opinione. Infine una parola per i docenti immessi in ruolo in fase B e C da graduatoria di merito del concorso 2012. La legge 107/2015 non li aveva nominati, quindi impediva loro il trasferimento interprovinciale. Il Ministero allora corre ai ripari, prevedendo anche per loro una mini mobilità interproviciale , ma non su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell’incarico triennale, ma per gli ambiti territoriali a livello regionale, intendendo la regione in cui si è conseguita l’immissione l’assunzione, creando nei fatti una nuova categoria di immobilizzati. Anche qui è chiara la disparità do trattamento. Quindi la mobilità interprovinciale è impedita ai docenti della fase 0 e A ( per tre anni?) ed è ridotta alla regione per i docenti della fase B e C assunti dalle GGMM del concorso del 2012. Questa la cronaca con qualche interpretazione, un bel guazzabuglio creato dalla stessa legge 107/2015 nei commi più volte citati, temo che assiteremo a un lungo e complesso contenzioso!

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