Fase intercomunale dei trasferimenti.
Tale fase ( seconda fase dei trasferimenti) concerne i trasferimenti da un comune all’altro della stessa provincia, a questa fase partecipano anche i titolari di posto di istruzione e la formazione dell’età adulta.
2) A tale fase partecipano con precedenza i docenti trasferiti d’ufficio titolari di posti e cattedre, secondo all’ordine di viciniorità rispetto al loro comune di titolarità, ordine stabilito da apposite tabelle, che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra a domanda.
Per i trasferimenti d’ufficio il punteggio considerato valido è quello attribuito dai Dirigenti Scolastici.
3) Nel trasferimento intercomunale si applicano le preferenze di cui al comma 1 art.13 relativamente ai punti III, IV, VI e VII.
4) Alla seconda fase dei trasferimenti prendono parte i docenti che presentano domanda di trasferimento nella provincia di titolarità da posto di sostegno a posto comune con precedenza ( vedi punto 3) o senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
Tali docenti partecipano per il 2022/23 sul 100% dei posti, per il 23/24 sul 75% dei posti e per il 24/25 sul 50% dei posti.
Vista la progressiva riduzione dell’aliquota fino ad arrivare ad un dimezzamento in due anni, se è stato completato il quinquennio di permanenza su posto di sostegno ( a tal fine l’anno in corso è valido) consigliamo di presentare per il 22/23 la domanda di trasferimento da posto di sostegno a posto comune. Con la riduzione dell’aliquota si ridurrà da una parte la possibilità di ottenere il trasferimento da posto di sostegno a posto comune e dall’altra la possibilità di ottenere il trasferimento interprovinciale su posti di sostegno.
5) Alla seconda fase prendono parte anche i docenti che, in possesso del titolo di specializzazione da dichiarare in allegato alla domanda, presentano domanda di trasferimento da posti comune a posto di sostegno con precedenza ( vedi punto 3) anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
Questi docenti continuano a partecipare al trasferimento per il 22/23, 23/24 e 24/25 per il 100% dei posti.
6) I trasferimenti da posto comune a posto di sostegno precedono I trasferimenti da posto di sostegno a posto comune.
I docenti di cui ai punti 4) e 5), che chiedono il trasferimento per le scuole dello stesso comune, devono indicare nella domanda e documentare in allegato con autocertificazione le esigenze di famiglia che verranno valutate in quanto essi partecipano non alla prima bensì alla seconda fase dei trasferimenti.
7) Sono previste precedenze per i trasferimenti nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere, nei centri di istruzione degli adulti (CIPIA), nelle sedi di organico dei corsi serali, per i docenti che abbiano maturato su tali tipologie di posti un servizio di tre anni, ivi compreso l’anno in corso, da documentare con apposita dichiarazione da allegare alla domanda di trasferimento ( commi 14 e 15 CCNI 22/25).
8) Per i vincoli nella fase intercomunale, consiglio la lettura del mio vademecum sul sistema dei vincoli nella mobilità 2022/23.
Libero Tassella.
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