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Mobilità – Sottoscritto il contratto, ecco le principali novità

Trasferimenti
L’art. 2, annulla il limite minimo dei cinque anni, infatti da adesso sarà possibile chiedere trasferimento dopo l’immissione in ruolo da una provincia all’altra, dopo tre anni: “Come stabilito dalla Legge 128/13, il blocco per la mobilità interprovinciale per il personale docente è stato portato da cinque a tre anni, pertanto potrà presentare domanda di trasferimento interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2011 o precedente”.

Sempre all’art. 2, particolare attenzione è stata data a chi assiste un genitore disabile: “il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo della precedenza art. 7, punto V), non rientra nel blocco triennale e può partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale”. E ancora: “Tra i destinatari della mobilità sono stati inseriti i docenti delle classi di concorso C/555 e C/999 che, per effetto dell’art. 15, c. 9 della Legge 128/13, hanno titolo, a domanda, al transito in ad altra classe di concorso o posto”.

Novità anche per gli ITP ex Enti locali C999 e C555 e per gli inidonei

l’art. 44. “Al comma 2, tra i destinatari della mobilità del personale Ata, è stato inserito anche il personale docente inidoneo e gli ITP appartenenti alle classi di concorso C/555 e C/999 che, in attuazione dell’art. 15 della Legge 128/13, dovessero optare per il passaggio nei ruoli Ata”. Inoltre, “nelle premesse le parti hanno concordato sul l’opportunità di prevedere, per il futuro, un punteggio per i docenti che avranno acquisito i titoli per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera (CLIL)”.

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