Disco rosso anche per l’anno scolastico 2013/2014 per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato agli aspiranti assistenti amministrativi e assistenti tecnici inclusi nelle graduatorie provinciali permanenti.
Il ministro dell’economia e delle finanze non ha infatti autorizzato le immissioni in ruolo degli assistenti amministrativi e tecnici sui posti vacanti negli organici di diritto delle istituzioni scolastiche sempre a causa della mancata definizione delle problematiche relative al passaggio del personale docente inidoneo nei ruolo del personale Ata, così come previsto dai commi 13, 14 e 15 dell’art. 14 del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Fonti ministeriali parlano di una platea di circa 3350 docenti inidonei.
Pertanto anche per l’anno scolastico 2013/2014, come avvenuto per l’anno scolastico precedente, i posti vacanti e disponibili di assistente amministrativo e assistente tecnico potranno essere coperti solo mediante il ricorso all’istituto della supplenza, nei termini e con le modalità espressamente previsti dall’art. 40 della legge 449/97. A tale fine, si legge nella nota ministeriale n. 8468 del 26 agosto 2013, gli uffici scolastici territoriali dovranno individuare, in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti della provincia, gli aspiranti o gli aventi titolo che stipuleranno presso le istituzioni scolastiche il relativo contratto a tempo determinato fino alla nomina dell’avente diritto, ai sensi appunto del citato art. 40. In tal modo, si legge sempre nella nota ministeriale, i contratti così stipulati potranno essere convertiti in supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, allorché si risolvano le problematiche relative al personale inidoneo.
L’unica soluzione delle problematiche relative al personale inidoneo, che potrebbe consentire al ministro dell’economia e delle finanze di autorizzare la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante il conferimento di incarichi a tempo indeterminato, sarebbe quella di modificare, se non addirittura abrogare, le disposizioni contenute nei predetti commi dell’art. 14 del decreto legge n. 95/2012. Modifica o abrogazione, che potrebbero essere disposte o dal Parlamento con specifica legge o dal consiglio dei ministri con un decreto legge, dovrebbero riguardare in particolare le disposizioni contenute nel comma 13 che, come è noto, prevedono in prima battuta il transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, esclusivamente nei ruoli del personale amministrativo e tecnico.
In ogni caso, una eventuale modifica o una parziale abrogazione delle disposizioni contenute nei commi 13, 14 e 15 del citato decreto legge n. 95/2012 potrebbe eliminare i molti problemi creati al personale Ata (blocco delle nomine in ruolo, incertezze nelle supplenze, difficoltà per il personale di ruolo di potere accettare incarichi a tempo determinato di durata annuale), ma non potrebbe tuttavia risolvere di per sé la precaria situazione personale e professionale nella quale continuano ad operare i docenti inidonei già collocati fuori ruolo ed utilizzati in altri compiti.
Nicola Mondelli