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NoiPa: Modello Certificazione Unica 2017 – Conguaglio contributivo e fiscale relativo ai redditi 2016

Come ogni anno si comunicano le novità e i criteri adottati per l’elaborazione e il rilascio del modello di Certificazione Unica 2017 relativo ai redditi 2016.

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In attuazione delle vigenti disposizioni, la Certificazione Unica (CU 2017) verrà prodotta per tutti i soggetti ai quali nel corso del 2015 siano stati corrisposti attraverso il sistema NoiPA redditi di lavoro dipendente e assimilati o redditi di lavoro autonomo, e verrà resa disponibile entro il 28 febbraio, nella consueta veste grafica sintetica, con le medesime modalità adottate lo scorso anno (al dipendente tramite pubblicazione sul portale NoiPA, all’ufficio responsabile tramite l’applicativo Modelli e la funzione di ristampa “Ultimo Cud elaborato” dell’applicativo “Gestione stipendi”).

Sarà inoltre cura di questa Direzione effettuare, entro il 7 marzo, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate di tutte le CU 2016, secondo quanto disposto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Si evidenzia, a tal proposito, che da quest’anno la trasmissione delle CU secondo il formato previsto dal modello ordinario anticipa di fatto l’invio del complesso di informazioni relative ai singoli percipienti, che fino allo scorso anno venivano trasmesse all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione modello 770, successivamente quindi alla predisposizione del modello 730 precompilato.

Le novità salienti nella predisposizione della Certificazione Unica 2017 sono essenzialmente le seguenti:
– certificazione e conguaglio degli assegni periodici corrisposti dal coniuge
– maggiore dettaglio degli oneri deducibili
– maggiore dettaglio delle informazioni relative al trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti
– compilazione della nuova Sezione 4 – Altri Enti relativa ai dati contributivi afferenti ad Enti previdenziali diversi dall’INPS.
– certificazione delle somme erogate a seguito di pignoramenti presso terzi

Lavoro autonomo

La CU verrà prodotta anche per i compensi da lavoro autonomo, che verranno identificati dalle seguenti causali:
A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, quindi importi soggetti ad IVA;
O – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata (circ. Inps 104/2001) , quindi importi non soggetti ad IVA.
Nel sistema Noipa i suddetti compensi sono corrisposti utilizzando rispettivamente i codici 445/001 e 444/001.
Si richiede la collaborazione di codesti uffici al fine di consegnare la Certificazione ai titolari di tali emolumenti.

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Si coglie l’occasione per riepilogare i criteri utilizzati nell’elaborazione dei modelli CU, nonché le funzioni disponibili nel sistema Noipa sull’applicazione Gestione Stipendio.

Rielaborazioni CU

Si ricorda che nel sistema Noipa sull’applicativo “Gestione Accessoria” la funzione “Accessori fuori sistema” disponibile nel Menu “Attività uffici\Compensi Accessori” produce in automatico una rielaborazione della certificazione già rilasciata, con conseguente rideterminazione dei conguagli sulla prima rata utile e pubblicazione sul portale NoiPA della nuova certificazione.
Si rammenta, invece, che la rielaborazione del modello di Certificazione Unica dovrà essere curata direttamente dagli Uffici Responsabili, mediante la funzione “Elaborazione CU on line” disponibile nel sistema NoiPA sull’applicazione “Gestione Stipendio”, qualora siano gli stessi ad intervenire con variazioni rilevanti, ai fini fiscali e previdenziali sull’ultima Certificazione rilasciata. Resta inteso che sarà cura di questa Direzione provvedere alla pubblicazione del nuovo modello sul portale NoiPA.

Conguaglio fiscale per i dipendenti con aliquota massima

Si rammenta che, già dallo scorso anno, per il personale per il quale è stata valorizzata l’aliquota massima da parte di codesti uffici, questa Direzione effettua il calcolo e l’applicazione del conguaglio fiscale e delle relative addizionali regionali e comunali e procede regolarmente all’applicazione dell’eventuale conguaglio previdenziale.

Nello specifico:
– in presenza di aliquota forzata, se l’irpef calcolata con aliquota progressiva risulta essere inferiore all’irpef calcolata applicando l’aliquota forzata si procede a:
o conguaglio fiscale tra irpef pagata e irpef dovuta, calcolata applicando all’imponibile l’aliquota forzata con contestuale determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni familiari e determinazione addizionali regionali e comunali;
o impostazione della casella 475 – applicazione maggiore ritenuta nella certificazione unica (CU);
– in presenza di aliquota forzata, se l’irpef calcolata con aliquota progressiva risulta essere maggiore all’irpef calcolata applicando l’aliquota forzata, quest’ultima si considera assente e si procede a:
o conguaglio fiscale tra irpef pagata e irpef dovuta calcolata applicando all’imponibile le aliquote a scaglioni con contestuale determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni familiari e determinazione addizionali regionali e comunali.
Resta inteso che laddove non si volessero applicare le detrazioni, le stesse possono essere escluse con le consuete funzionalità del sistema, come descritto nel messaggio n. 15 del 5 febbraio 2015;
Al fine di rendere omogeneo il trattamento dell’aliquota forzata tra calcolo cedolino e calcolo conguaglio fiscale, nel calcolo del cedolino in presenza di aliquota forzata si procederà alla determinazione delle detrazioni lavoro dipendente e familiari con le seguenti modalità:
se il reddito forzato è valorizzato il calcolo del cedolino prende a riferimento il maggiore tra reddito forzato e reddito presunto;
se il reddito forzato non è valorizzato il calcolo del cedolino prende a riferimento il maggiore tra reddito da ultimo cud elaborato e reddito presunto.

Applicazioni Conguagli

Il conguaglio contributivo è stato applicato in un’unica rata, sulla mensilità di febbraio 2017 ed eventuali debiti da conguaglio fiscale e bonus Irpef, superiori a 300 euro, sono rateizzati e trattenuti in due soluzioni sulle rate di febbraio e marzo 2017.
Per il personale vigente, per il quale lo stipendio, relativo alla mensilità di febbraio 2016, non è stato emesso (part-time verticale, aspettativa, ecc.), il modello CU è stato regolarmente elaborato, senza riportare nelle annotazioni l’indicazione “addizionali all’IRPEF calcolate e non recuperate” e certificando l’eventuale conguaglio fiscale a debito nel punto 472 – “IRPEF da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio”. Sulle prime rate utili, il sistema provvederà automaticamente a recuperare tali debiti fino alla rata di dicembre 2017 compresa. In caso di impossibilità ad operare automaticamente entro tale data, sarà cura dell’Ufficio Responsabile del trattamento economico provvedere al recupero di quanto ancora dovuto dall’interessato. Sempre per il suddetto personale e analogamente agli anni passati, le eventuali risultanze a credito sono state memorizzate in banca dati come prenotate al pagamento manuale e saranno oggetto di successiva emissione speciale. Gli uffici competenti, effettuati i dovuti controlli, potranno, comunque, inibirne il pagamento automatizzato o provvedere anticipatamente allo stesso, intervenendo direttamente, tramite la funzione “Gestione arretrati – Gestione conguaglio per arretrati non corrisposti”, disponibile nel sistema NoiPA sull’applicazione “Gestione Stipendio” e segnalando la sospensione o la conferma del pagamento manuale degli importi in questione. Si rammenta che, in tale caso, occorre indicare nello spazio riservato alla “Rata di applicazione” lo stesso valore della rata di lavorazione corrente al momento della segnalazione.

Questa Direzione non ha effettuato conguagli per il personale cessato nel corso dell’anno d’imposta o prima dell’elaborazione delle certificazioni in questione, indicando nelle annotazioni del modello Cu 2016 “obbligo di dichiarazione dei redditi”. Stesso trattamento è stato operato anche per tutto il personale beneficiario di sole competenze accessorie e per il quale gli uffici competenti non abbiano provveduto ad escludere l’elaborazione del modello CU, con l’apposita funzione “Esclusione certificazione CUD” disponibile nel sistema NoiPA dell’applicazione “Gestione Accessoria” nel Menu “Attività uffici\Gestione Personale”
Per il personale cessato entro il 1° febbraio 2016, oltre a non calcolare le addizionali regionali e comunali ed i conguagli contributivi, si è provveduto all’inibizione da centro anche del calcolo del conguaglio fiscale, indipendentemente dalla causale di cessazione; pertanto la certificazione unica prodotta per tale personale riporta nelle annotazioni l’indicazione “obbligo della dichiarazione dei redditi”.
Per le partite la cui data di cessazione è successiva al 1° febbraio 2016 e già segnalata nel sistema Noi PA al momento dell’elaborazione della certificazione unica, gli eventuali debiti per conguaglio contributivo e fiscale e per addizionali regionali e comunali sono stati inseriti in banca dati con recupero totale entro la data di scadenza della partita.

L’emissione speciale non interesserà il pagamento dei crediti derivanti da elaborazione di CU on line.

Gestione Stipendio – Funzioni di aggiornamento

Gli uffici in indirizzo potranno rielaborare on line eventuali modelli CU, utilizzando l’apposita funzione presente nel menù di aggiornamento “Aggiornamento partite/Competenze fisse/Dati fiscali/Modello CU”. A differenza dei modelli Cu elaborati da centro, in fase di rielaborazione on line non è prevista la rateizzazione automatica di conguagli superiori a 300 euro.
Sulla stampa del modello CU on line, nel campo relativo alla firma del datore di lavoro, è stato impostato automaticamente il nominativo del dirigente responsabile.
Per le partite la cui cessazione sia stata comunicata al sistema successivamente all’elaborazione da centro e, nei cui confronti, pertanto, è stato prodotto un modello CU con le addizionali interamente certificate, con la suddetta funzione, è possibile elaborare un nuovo modello. Il sistema provvederà ad esporre automaticamente le addizionali regionali e comunali effettivamente pagate dal dipendente fino alla data di cessazione della partita, indicando nelle annotazioni “obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi”.
Si precisa che nel caso in cui gli uffici in indirizzo intervengano, tramite la funzione di aggiornamento “Debiti vari”, sui conguagli risultanti dall’elaborazione da centro o dall’utilizzo della funzione di aggiornamento on line della certificazione unica, la successiva gestione degli stessi dovrà essere curata direttamente dagli uffici, in quanto sarà interrotto, in fase di emissione mensile, l’automatismo relativo al recupero delle corrispondenti somme.

Pubblicazioni CU sul portale Noi PA

I modelli CU elaborati da questa Direzione saranno disponibili sul portale NoiPA.

Al fine di agevolare le attività di supporto a tutto il personale non ancora registrato al portale, è disponibile, per ciascun ufficio di servizio, nel sistema Noipa, la funzione “Consultazione Modelli” dalla quale è possibile consultare l’elenco del personale, oltre agli eventuali dipendenti beneficiari di sole competenze accessorie.

Il documento è del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è relativo allo scorso anno, ma le istruzioni sono valide anche per il 2017

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