Di seguito un’analisi dettagliata delle differenze tra l’Ordinanza Ministeriale del 16 febbraio 2026 (OM 2026) e l’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 2024 (OM 2024), unitamente alle risposte sugli altri quesiti posti.
- Differenze tra l’Ordinanza Ministeriale del 16.02.2026 e l’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 2024
Le principali differenze tra le due ordinanze, che disciplinano rispettivamente il biennio 2026/2028 e il biennio 2024/2026, sono le seguenti:
- Completamento Orario (Supplenze Brevi da GI):
- OM 2024: Non consentiva il frazionamento delle ore.
- OM 2026: Consente il frazionamento delle ore nelle supplenze brevi da GI, purché sia garantita l’unicità dell’insegnamento (classe o sostegno) e la compatibilità oraria.
- GAE/GPS (“Ripescaggi”):
- OM 2024: Prevedeva lo scorrimento dalla posizione successiva all’ultimo nominato.
- OM 2026: Introduce un nuovo scorrimento dall’inizio della graduatoria per le disponibilità sopravvenute, dando priorità a chi non ha ancora ottenuto un incarico.
- Inclusione con Riserva (I Fascia):
- OM 2024: L’inserimento con riserva era possibile per chi conseguiva l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2024.
- OM 2026: L’inclusione con riserva è ammessa per abilitandi e specializzandi sostegno con conseguimento del titolo entro il 30 giugno 2026. È possibile dichiarare contratti in essere anche dopo la chiusura delle istanze. Lo scioglimento della riserva è previsto dal 15 giugno al 2 luglio 2026.
- Interpelli:
- OM 2024: L’accesso era subordinato alla presentazione della domanda GPS/150 sedi.
- OM 2026: È possibile rispondere agli interpelli anche senza aver presentato la domanda delle 150 sedi.
- Spezzoni Pari o Inferiori a 6 Ore (Scuola Secondaria):
- OM 2024: L’anno scolastico in corso non era conteggiabile per il triennio di servizio.
- OM 2026: Introduce una nuova procedura strutturata di assegnazione in quattro fasi (docenti a tempo indeterminato, aggregazione provinciale, docenti a tempo determinato abilitati/specializzati, docenti a tempo determinato con titolo di studio) prima di ricorrere alle GI.
- GPS II Fascia Sostegno – Requisito 3 Anni:
- OM 2024: Aveva istituito una nuova II fascia GPS e la III fascia di istituto dedicate.
- OM 2026: L’anno scolastico in corso (2025/2026) non sarà conteggiato per il requisito dei tre anni di servizio, che devono essere maturati entro l’anno scolastico 2024/25.
- Abilitazione ITP (Punteggio):
- OM 2024: Prevedeva una valutazione inferiore rispetto ai docenti teorici.
- OM 2026: Prevede l’equiparazione piena del punteggio alle abilitazioni dei docenti teorici.
- Dottorato e Assegno di Ricerca (Punteggio):
- OM 2024: Punteggi inferiori (14 punti per il dottorato, 13 punti per l’assegno di ricerca).
- OM 2026: Il punteggio per il dottorato di ricerca è aumentato a 14 punti, e per l’assegno di ricerca a 13 punti. L’abilitazione scientifica nazionale vale 15 punti.
- Certificazioni Informatiche:
- OM 2024: Ammetteva un’ampia platea di enti, con un massimo di 2 punti.
- OM 2026: Le nuove certificazioni sono valide solo se rilasciate da enti accreditati Accredia (salvi i titoli già valutati) e il punteggio complessivo passa da 2 a 4 punti. Mantiene l’accreditamento da parte di Accredia e la conformità ai framework europei DigComp 2.2 e DigCompEdu come requisiti necessari.
- Titoli CLIL/CECLIL:
- OM 2024: Erano ammessi anche se rilasciati da altri enti.
- OM 2026: Sono riconosciuti solo se rilasciati dalle Università.
- Sanzioni per Rinuncia/Mancata Presa di Servizio (da GAE/GPS):
- OM 2024: Prevedeva un’esclusione limitata (esclusione per l’intero biennio da supplenze 31/8 e 30/6 da GAE/GPS e GI, ma restavano le supplenze brevi).
- OM 2026: Prevede l’esclusione totale per l’intera vigenza delle graduatorie, anche per supplenze brevi. Non è stata accolta la richiesta del CSPI di non applicare le sanzioni in caso di giustificato motivo.
- Sanzioni per Abbandono del Servizio (da GAE/GPS/GI):
- OM 2024: Prevedeva un’esclusione limitata.
- OM 2026: Prevede l’esclusione totale da tutte le supplenze (31/8, 30/6, brevi) da GAE/GPS e GI per l’intera vigenza delle graduatorie.
- Gestione dell’Iscrizione per chi è già inserito nel biennio 2024/2026:
- OM 2026: Se un aspirante non presenta la domanda di permanenza/aggiornamento/trasferimento, ma presenta la scelta delle 150 sedi per l’a.s. 2026/27, resta inserito nelle GPS/GI 2026/28 con lo stesso punteggio e nella stessa provincia. Se non presenta né la domanda di permanenza/aggiornamento/trasferimento, né la scelta delle 150 sedi per l’a.s. 2026/27, decade completamente da GPS e GI per il biennio 2026/28.
- Educazione Motoria nella Primaria:
- OM 2026: Istituisce una nuova II fascia GPS e relativa III fascia di istituto.
- Titoli Accredia:
- OM 2026: Per i nuovi inserimenti (es. passaggio da II a I fascia), saranno valutabili solo i titoli “bollinati” Accredia. Restano validi i titoli già inseriti e convalidati.
- Elenchi Aggiuntivi:
- OM 2026: Chi è già inserito negli elenchi aggiuntivi potrà effettuare un “aggiornamento”.
- Docenti ITP già inseriti come Abilitati:
- OM 2026: Potranno aggiornare la posizione usando il quadro A2 (nuovo).
- Punteggi Concorso Classi Accorpate:
- OM 2026: Il superamento di un concorso ordinario per una classe di concorso accorpata varrà solo per quella specifica procedura (es. inglese I grado non valido per II grado).
- Master Non Conclusi:
- OM 2026: Non sono dichiarabili fino al completamento dell’intero master.
- Cancellazione Titoli Erroneamente Inseriti:
- OM 2026: Il sistema ripartirà dalla valutazione convalidata. Per altri casi, si presume che gli Ambiti territoriali abbiano già eliminato i punteggi non validi.
- Titoli Esteri Non Ancora Conseguiti:
- OM 2026: Non possono essere dichiarati. Solo titoli già riconosciuti o in attesa di riconoscimento.
- Dichiarazione Servizi con Riserva:
- OM 2026: Sarà possibile inserire esclusivamente contratti già in essere.
- Servizio Specifico e Aspecifico:
- OM 2026: Il servizio su classi di concorso accorpate (DM 255/2023) dal 2024/25 è valutato specifico anche sull’altra classe di concorso dell’accorpamento.
- Servizio Prestato Senza Titolo di Accesso:
- OM 2026: È pienamente valutabile nel rinnovo 2026/2028 se nel frattempo si è conseguito il titolo necessario.
- I titoli che si possono inserire sono gli stessi?
Le categorie generali di titoli (ad esempio, abilitazioni, specializzazioni, titoli di studio, servizi) rimangono simili tra le due ordinanze, in quanto entrambe fanno riferimento a specifici allegati A (A/1 a A/10) per l’elenco dei titoli valutabili.
Tuttavia, i criteri di valutazione e i requisiti specifici per la validità di alcuni titoli sono cambiati. Ad esempio, sono state introdotte modifiche significative per:
- L’equiparazione del punteggio per l’abilitazione ITP.
- L’aumento dei punteggi per dottorato e assegno di ricerca.
- I requisiti di accreditamento per le certificazioni informatiche (solo enti Accredia per i nuovi inserimenti).
- Il riconoscimento dei titoli CLIL/CECLIL (solo se rilasciati dalle Università).
Pertanto, pur essendo le tipologie di titoli simili, i criteri di accettazione e i punteggi attribuiti non sono gli stessi, rendendo necessario un aggiornamento in base alle nuove tabelle di valutazione. I titoli devono essere posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.
- Collocamento Mirato (Legge 68/1999)
- Requisito di disoccupazione al momento dell’aggiornamento della domanda:
Sia l’OM 2024 che l’OM 2026 richiedono che i candidati interessati dichiarino di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda [GPS m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000088.16-05-2024.pdf, Art. 7, comma 4, lettera h)][mpiGABMI_OM_27_16-02-2026 GPS.pdf, Art. 7, comma 4, lettera h))].
Se la persona è occupata con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, deve indicare la data e la procedura in cui ha presentato in precedenza la certificazione richiesta [GPS m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000088.16-05-2024.pdf, Art. 7, comma 4, lettera h)][mpiGABMI_OM_27_16-02-2026 GPS.pdf, Art. 7, comma 4, lettera h))]. - Prima iscrizione o più recente:
Le ordinanze non specificano se debba essere la prima iscrizione o la più recente. L’importante è che l’iscrizione al collocamento mirato sia valida e che la condizione di disoccupazione (o l’indicazione della precedente certificazione in caso di contratto a tempo determinato) sia rispettata al momento della scadenza dei termini di presentazione della domanda [GPS m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000088.16-05-2024.pdf, Art. 7, comma 4, lettera h)][mpiGABMI_OM_27_16-02-2026 GPS.pdf, Art. 7, comma 4, lettera h))]. éer chi si inserisce per la prima volta con riserva ai sensi della Legge 68/99, è necessario risultare iscritti al collocamento mirato entro il 16 marzo 2026. - Per essere iscritti al collocamento mirato occorre essere disoccupati?
Sì, l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato è generalmente associata allo stato di disoccupazione [Circolare ministeriale del 23 dicembre 2015 n.34]. Tuttavia, la permanenza nell’elenco è compatibile con un rapporto di lavoro subordinato o autonomo se il reddito annuale è inferiore a determinate soglie (rispettivamente € 8.000 per lavoro subordinato e € 4.800 per lavoro autonomo) [Circolare ministeriale del 23 dicembre 2015 n.34]. Se il reddito supera tali soglie, l’iscrizione decade, salvo che il rapporto di lavoro subordinato non superi i sei mesi, nel qual caso l’iscrizione è sospesa [Circolare ministeriale del 23 dicembre 2015 n.34]. La legge n. 68/1999, all’articolo 8, comma 1, prevede l’iscrizione nell’apposito elenco per le persone disoccupate che aspirano ad un’occupazione.
Avv. Gianfranco Nunziata
(Foro di Salerno)
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