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Nuova scure sui salari ATA


Sul personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nelle scuole statali starebbe per abbattersi un altro taglio alla retribuzione nonostante sia già la più bassa tra i lavoratori del pubblico impiego. Questa volta il taglio riguarderebbe il compenso percepito dal 2011 dal personale che ha avuto accesso, a decorrere appunto dal 2011, alla prima o seconda posizione economica, come espressamente previsto dall’art. 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e dagli specifici contratti nazionali integrativi.

Per accedere a tali posizioni i collaboratori scolastici e il personale amministrativo di ruolo hanno dovuto frequentare, con esito favorevole, un apposito corso di formazione e, successivamente, hanno svolto compiti qualitativamente e quantitativamente superiori a quelli previsti dall’apposito mansionario.

Il rischio che possa essere chiesto al personale interessato la restituzione delle somme percepite in quanto titolari di una delle due posizioni economiche nasce principalmente dal parere negativo formulato dal Dipartimento per la Funzione Pubblica all’ipotesi di accordo intervenuto tra il ministero dell’istruzione e le organizzazioni sindacali del comparto scuola proprio sulle attribuzioni delle posizioni economiche previste dal contratto scuola in vigore. Un parere negativo, quello del ministero guidato da Gianpiero D’Alia, motivato dalla considerazione che l’accordo non rispetta il disposto dell’art. 9 del decreto legge n. 78/2010. La norma in questione disponeva che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici non superasse quello in godimento nell’anno 2010. L’altro punto del parere negativo deriva dalla tesi sostenuta dal Dipartimento secondo la quale l’attribuzione di una posizione economica equivarrebbe ad una progressione economica di carriera, progressione asclusa appunto dall’art. 9 citato. Alcune organizzazioni sindacali ( si conoscono al momento le opinioni di Cgil e Uil) ritengono tuttavia che una eventuale richiesta di recupero della somme sarebbe una pretesa inaccettabile sia perché le somme sono state percepite «in buona fede dal personale», sia perché non sarebbe costituzionalmente corretto: le somme in questione sono state percepite quale corrispettivo di una attività lavorativa regolarmente svolta.

Franco Bastianini

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