Premesso che:
– l’art. 7, comma 1, lettera f, dell’ordinanza ministeriale protoc. 6389 del 13/12/2006, stabilisce che chi abbia richiesto la restituzione ai ruoli metropolitani a domanda, successivamente all’entrata in vigore della Legge 10/2011 è escluso dalla graduatoria;
– l’Ordinanza ministeriale protoc. 6389 del 13/12/2006 all’art. 1 rubricato “motivi generali” distinguendo genericamente tra i soggetti aventi titolo e soggetti senza titolo, includeva tra i soggetti aventi titolo coloro che depennati dalle graduatorie in quanto, destinati all’estero, siano stati restituiti successivamente ai ruoli metropolitani, a domanda o per motivi di salute, prima del completamento del mandato;
– l’art. 4- novies, del decreto-legge 225/2011, come modificato dalla legge 10/2011, in vigore dal 27 febbraio 2011, ha previsto che “Il servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola e’ prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all’estero non po’ quindi essere superiore ai nove anni scolastici”;
– che tale norma ha disciplinato la proroga del servizio all’estero del personale nella stessa sede per un periodo massimo complessivo di nove anni;
– che la legge non ha disciplinato né ha previsto alcuna conseguenza nel caso di restituzione a domanda ai ruoli metropolitani prima del completamento del mandato;
per tali motivi, tutto ciò premesso, a nostro parere risulta manifestamente illogico l’orientamento dell’Amministrazione che, senza alcun fondamento logico-normativo ha posto tale limitazione discriminatoria all’art. 7 dell’Ordinanza di cui trattasi nei confronti di quanti abbiano manifestato la volontà di essere restituiti ai ruoli metropolitani dopo l’entrata in vigore della legge rispetto a chi, nella medesima situazione, abbia manifestato la volontà prima di tale data, esercitando la discrezionalità con evidente eccesso di potere.
Pertanto coloro che si ritengano coinvolti e danneggiati dalle norme in oggetto possono proporre ricorso al Giudice del lavoro impugnando l’Ordinanza Ministeriale per i motivi esposti.