I permessi per lutto sono un diritto riconosciuto al personale docente e ATA, sia di ruolo che a tempo determinato, come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). In caso di un evento luttuoso, si hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito, che possono essere utilizzati anche in modo non continuativo.
A chi spettano i permessi per lutto?
Questi permessi sono concessi in caso di perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, fratelli, nipoti) o di affini di primo grado (suoceri, generi e nuore). Anche i conviventi stabili possono beneficiarne, a patto che la convivenza sia registrata ufficialmente.
Entro quando utilizzarli?
Il CCNL non specifica un termine preciso per utilizzare i giorni di permesso. Tuttavia, l’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha chiarito che i permessi devono essere utilizzati entro un “ragionevole lasso di tempo” dall’evento luttuoso, tenendo conto del legame diretto tra il permesso e l’accaduto.
Per richiedere i permessi, è necessario presentare la documentazione adeguata, anche in forma di autocertificazione, all’Amministrazione scolastica. I 3 giorni di permesso rappresentano un diritto irrinunciabile per il dipendente.
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