Il nuovo anno scolastico 2025/26 porta con sé importanti chiarimenti normativi per il personale ATA. In particolare, la mancata risposta a una convocazione per una supplenza a tempo determinato è considerata, a tutti gli effetti, una rinuncia. Tuttavia, questa azione non comporta alcuna sanzione né l’esclusione dalle graduatorie.
Secondo quanto stabilito dalla recente circolare ministeriale, sia la rinuncia esplicita che la mancata risposta a una convocazione via email non determinano il depennamento dalle liste di graduatoria. Questo principio si applica uniformemente a tutte le fasce di inserimento: prima, seconda e terza.
Il riferimento normativo principale è il D.M. n. 430/2000, che regola le supplenze nel comparto scolastico. La circolare chiarisce che le sanzioni previste dall’articolo 7 del regolamento non trovano applicazione in questi casi, poiché non si verificano le condizioni stabilite dall’articolo 3 del decreto.
In sintesi, il personale ATA che decide di non rispondere a una convocazione può farlo senza timore di ripercussioni sulle graduatorie, garantendo così maggiore flessibilità nella gestione delle opportunità di lavoro.
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