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Precari – Pagamento del sabato e della domenica – La nuova nota del MIUR che fa chiarezza

Una nova nota del MIUR a dirma del dottor Gildo De Angelis chiarisce definitivamente la questione del pagamento del sabato e della domenica.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. AOODGPER n. 13650 Roma, 18 DIC. 2013

Uff. III
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Agli Ambiti Territoriali Provinciali
LORO SEDI
Alle Istituzioni Scolastiche
LORO SEDI

1) Art. 40 comma 3 (personale docente ed educativo) e art. 60 comma 2 (personale ATA)

Per effetto di tali disposizioni il dipendente che completi tutto l’orario settimanale ordinario ha diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109 comma 1 del Codice Civile. Inoltre, come precisato dall’ARAN, in risposta a specifico quesito, la previsione contrattuale si estende al pagamento del sabato qualora risulti giorno libero del dipendente.

Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.

Ai fini dell’applicazione della disposizione in questione l’orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo della medesima area per il personale ATA.

In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.

2) Decorrenza dei contratti di supplenza

La normale decorrenza iniziale dei contratti di supplenza coincide con l’effettivo primo giorno di servizio del supplente e con la contestuale firma del relativo contratto, con le parziali eccezioni del caso dei contratti decorrenti dall’inizio dell’anno scolastico cui si dà luogo alla decorrenza del 1° settembre anche se tale giorno ricada di domenica (vedi al riguardo la nota ministeriale n.7494 del 19.7.2013) e dei casi in cui la disciplina della proroga contrattuale (prevista dall’art.7 comma 4 del Regolamento sulle supplenze al personale docente ed educativo) – che comporta il prolungamento contrattuale senza soluzione di continuità col precedente periodo – implichi che il successivo periodo contrattuale si trovi ad iniziare con giorno festivo o libero dalle lezioni.

3) Art. 13 commi 3 e 4 e art. 19 comma 1 del C.C.N.L

Ai sensi del combinato disposto dagli articoli sopracitati e ai fini esclusivi della quantificazione dei giorni di ferie spettanti al personale con contratto a tempo determinato si chiarisce che anche al predetto personale, dopo 3 anni di servizio comunque prestato nei posti e profili del personale scolastico, spettano 32 giorni lavorativi di ferie. Ai fini della validità dell’anno si fa riferimento alle norme sulla ricostruzione di carriera.

4) Art.40 comma 1 (personale docente ed educativo) e art. 60 comma 1 (personale ATA)

Le disposizioni citate prevedono che qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente temporaneo venga costituito per l’intera durata dell’assenza, includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo delle lezioni.

L’ARAN ha, poi, successivamente chiarito che la fattispecie si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione.

In relazione a quest’ultima circostanza risulta che il diritto del supplente al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni può non rappresentarsi immediatamente all’atto della redazione del primo contratto e, in tali casi, può rendersi necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo sospensivo con specifico contratto a parte solo quando vi sia certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalle disposizioni in esame. A tal fine è in corso di predisposizione da parte dell’Amministrazione uno specifico modello di contratto che consenta di provvedere per il periodo di sospensione delle lezioni, contenente indicazioni riepilogative circa i periodi di precedenti contratti che cumulativamente danno luogo al diritto alla contrattualizzazione del periodo in questione.

per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
f.to. Gildo De Angelis

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