Proroga dei contratti al personale docente ed ATA – Ecco tutti i casi previsti dal provvedimento

Per alcune figure di docenti e di personale Ata supplenti in servizio con contratti a termine c’è la possibilità, in presenza di alcune condizioni, di ottenere una proroga. La prevede la nota ministeriale prot. 5400 del 30 maggio 2013. Alla luce delle disposizioni impartite, la proroga dei contratti dei docenti e del personale Ata supplente temporaneo è possibile nei seguenti casi.

Personale docente
Ai docenti supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che sono rientrati dopo il 30 aprile, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il contratto di supplenza, originariamente previsto fino al termine delle lezioni, deve essere prolungato fi no al termine delle operazioni di scrutinio e di esami del mese di giugno cui hanno titolo a partecipare.
Ai docenti supplenti che – al di fuori della precedente ipotesi – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione bensì uno specifi co contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle attività di scrutinio e di valutazione finale.
Ai docenti con contratto di supplenza fi no al termine delle attività didattiche, 30 giugno, compete la proroga del contratto fi no al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, compresi gli esami di stato.
Ai docenti con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto fino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione di esame.

Personale Ata
Per il personale Ata, limitatamente a quello in servizio con supplenze brevi e saltuarie, la nota ministeriale prevede che
le richieste di proroga inoltrate dai capi d’istituto nel casi di effettiva necessità dovranno essere autorizzate dai dirigenti
scolastici regionali. Per quanto riguarda le supplenze conferite fi no all’avente diritto, esse dovranno essere conferite fino al 30 giugno o al 31 agosto 2013, come disposto con la nota n. 4988 del 21/05/2013. Le supplenze conferite fino al 30 giugno potranno essere prorogate, per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

FRANCO BASTIANINI – ItaliaOggi