HomeScuolaProroga graduatorie, sblocco mobilità, ecco tutti gli emendamenti al Milleproroghe

Proroga graduatorie, sblocco mobilità, ecco tutti gli emendamenti al Milleproroghe

Emendamenti segnalati dai partiti relativi alla scuola DL Milleproroghe 2023

Abbiamo estratto gli emendamenti al DL Milleproroghe presentati dai partiti politici e che riguardano la scuola, eccoli di seguito, mentre in calce trovate il decreto completo.

5.20 (testo corretto)
Bucalo, Iannone, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo, Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi, Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti, Zedda, Lisei
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
“11-bis. Ai fini della proroga della graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 oltre l’anno scolastico 2022/23, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, successivamente caducato;
b) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.
11-ter. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.
11-quater. I soggetti che hanno superato la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis sono inseriti in coda nella graduatoria finale e successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento della vigente graduatoria di merito.
11-quinquies. All’attuazione della procedura di cui al comma si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del
Ministro dell’istruzione e del merito di cui al comma 11-bis determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere dell’attività di formazione e della procedura selettiva.
11-sexies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

5.21
Marti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto All’articolo 5, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
“11-bis. Ai fini della proroga della graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 oltre l’anno scolastico 2022/23, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, successivamente caducato;
b) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.
11-ter. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti
di cui al comma 11-bis, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.
11-quater. I soggetti che hanno superato la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis sono inseriti in coda nella graduatoria finale e successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento della vigente graduatoria di merito.
11-quinquies. All’attuazione della procedura di cui al comma si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al comma 11-bis determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere dell’attività di formazione e della procedura selettiva.
11-sexies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

5.22
Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
«11-bis. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: “Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire”sono aggiunte le seguenti:” a decorrere dal 1° giugno 2023″ e le parole: “per il reclutamento” sono sostituite dalle seguenti: “per l’assunzione a tempo indeterminato”.
11-ter L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l’applicazione delle ulteriori disposizioni che disciplinano l’utilizzo del Portale Unico del reclutamento sono prorogate al 1° gennaio 2025 per i concorsi di cui all’articolo 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 11-quater, lettera a).
11-quater. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 420:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:
a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali
b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.”;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Per l’ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio: a) laurea magistrale; b) laurea specialistica; c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 2 del 4 gennaio 2000; d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.”;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite: a) le modalità di svolgimento del concorso e dell’eventuale preselezione nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi; b) le prove e i programmi concorsuali nonché i titoli valutabili; c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all’articolo 421;
d) la valutazione della eventuale preselezione; e) la valutazione delle prove e dei titoli; f) le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria pari a 50,00 euro da riassegnare al Ministero dell’istruzione e del merito; g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422 e 423. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al primo periodo può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, diversa da quella di cui al periodo precedente, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»;
b) all’articolo 421, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:
a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell’istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti;
b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell’istruzione e del merito;
c) i membri di cui alle lettere a) e b) nonché quelli eventualmente previsti nell’ambito del decreto di cui all’articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di cinque anni alla data del bando di concorso.”;
c) all’articolo 422, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 210 punti, di cui: a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte; b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale; c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli.”;
d) all’articolo 423:
1) al comma 1, le parole “direttore generale” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente generale”;
2) al comma 2, le parole: “, nel limite dei posti messi a concorso” sono soppresse.»
11-quinquies. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione “I Lincei per la scuola” presso l’Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all’ articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione, è prorogata per l’anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito.”»

5.25
D’Elia, Malpezzi, Giorgis, Manca, Rando, Verducci, Parrini, Valente, Zampa, Camusso, Zambito
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
“11-bis. All’articolo 1-quater, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole “di 5 milioni di euro per il 2023 e di
8 milioni di euro a decorrere dal 2024” sono sostituite dalle seguenti “di 25 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni a decorrere dal 2024″.
11-ter. Al fine di promuovere il benessere psicologico nelle scuole di ogni ordine e grado con attività a favore degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, all’abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, nonché di avviare percorsi di educazione all’affettività e all’acquisizione delle competenze trasversali, presso le scuole di ogni ordine e grado è istituito un servizio di consulenza psicologica per le cui finalità è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni a decorrere dal 2024. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’istruzione e del merito, sentito il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, con proprio decreto stabilisce le modalità di funzionamento del servizio, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.
11-quater. Agli oneri derivanti dai commi 11-bis e 11-ter, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2023 ed a 54 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

5.26
Iannone, Bucalo, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo, Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi, Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti, Zedda, Lisei
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale dirigente e docente
assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell’istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell’anno svolto.
11-ter. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
.
5.32
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11 bis) All’articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«a decorrere dal 1° settembre 2023»
5.33
Bucalo, Iannone, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo, Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi, Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti, Zedda, Lisei
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
“11-bis. Sono prorogati per l’a.s. 2023/2024 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Possono partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2022”.

5.38
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11 bis) All’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies sono inseriti i seguenti:
«18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell’immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all’esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le facoltà
assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate secondo la procedura di cui al comma 18-decies.
18-decies. Posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le ordinarie procedure di cui al comma 18 novies sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi di sostegno.
18-undecies. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

5.40
Bucalo, Iannone, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo, Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi, Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti, Zedda, Petrenga, Lisei
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
“11-bis. All’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l’ultimo periodo è sostituito con i seguenti: “Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 1, comma 116 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono effettuate prorogate all’anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all’anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l’incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l’anno di formazione iniziale e prova nell’anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuarsi entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi di cui all’articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.”.
5.41
Paganella, Marti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto All’articolo 5, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. All’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l’ultimo periodo è sostituito con i seguenti: “Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 1, comma 116 della legge 13 luglio 2015, n.
107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all’anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all’anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l’incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l’anno di formazione iniziale e prova nell’anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuarsi entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi di cui all’articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.”.

5.43
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Aggiungere in fine il seguente comma: “11-bis. Le graduatorie di cui all’articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Le medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui al DD 498 del 21 aprile 2020 e DD 499 del 21 aprile 2020, sono utilizzate fino a esaurimento prima di effettuare le assunzioni dai concorsi banditi successivamente.”

5.44
D’Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Giorgis, Manca
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
“11-bis. All’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole “l’anno scolastico 2022/2023” sono sostituite dalle seguenti: “gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024″.”

EMENDAMENTI SEGNALATI 

Consigli ai nostri lettori

Libri scontati per prepararsi ai concorsi

InformazioneScuola grazie alla sua seria e puntuale informazione è stata selezionata dal servizio di Google News, per restare sempre aggiornati sulle nostre ultime notizie seguici tramite GNEWS andando su questa pagina e cliccando il tasto segui.

Iscriviti alla nostra pagina Facebook.

Seguiteci anche su Twitter

informazione scuola telegram

Informazione Scuola, le Ultime Notizie della Scuola in un click.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

altre news