HomeATAPubblichiamo la tabella valutazione titoli del personale ATA relativa agli Assistenti amministrativi

Pubblichiamo la tabella valutazione titoli del personale ATA relativa agli Assistenti amministrativi

Ecco la tabella valutazione titoli culturali per gli assistenti amministrativi

Come si calcola il punteggio per gli assistenti amministrativi? Le risposte le trovate nella tavella allegata al decreto che ha riaperto le graduatorie di terza fascia del personale ATA, di seguito pubblichiamo la tabella relativa il profilo degli assistenti amministrativi.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE ATA PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – AVVERTENZE

A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva.
B) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero con atto di nomina dell’Amministrazione degli affari esteri, secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
C) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420 del 1974 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588 del 1985 è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.
D) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali il titolo o l’attestato è stato conseguito.
E) Nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato regionale rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845 del 1978, di cui al precedente ordinamento, il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media.
F) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali, pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.
G) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell’ipotesi
di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l’arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L’arrotondamento viene eseguito nel seguente modo: se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17); se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83).
H) Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, indipendente mente dall’attestazione del lodevole servizio.
L) I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono considerati a carico se nell’ anno 2016 non hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorressero alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a €. 2.840,51.

Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo

a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente – 6; buono -7; distinto – 8; ottimo – 9;
c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2).
(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza.

Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2) (3): punti 2

(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero.
(3) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di l ° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche e magistrali). Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado. Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1°1ivello in Scienze delle attività motorie e sportive.

Attestato di qualifica professionale di cui all’ articolo 14 della legge 845 del 1978, relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di video scrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (2): punti 1,5
(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero.

Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) (2) (4) (6): punti 1
(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero.
(4) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane a l’estero all’attestato di addestramento professionale viene equiparato, ai sensi dell’articolo 6 del decreto interministeriale 14 novembre 1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell’ istruzione, dell’università e della ricerca per il personale da inviare all’estero.
(6) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella allegata al presente decreto per il profilo di assistente amministrativo. La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano posseduti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al ter ine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione.

Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità: punti 1

Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo): vedi tabella Assistenti amministrativi e Assistenti tecnici

Pubblichiamo la tabella valutazione titoli del personale ATA relativa agli Assistenti amministrativi

7.1) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in
a) scuole dell’infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle istituzioni convittuali.
(1) (5) (7)

per ogni anno: punti 6
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): punti 0,50
7.2) Per il medesimo servizio prestato in:
a) scuole dell’infanzia non statali autorizzate; scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie,
il punteggio è ridotto alla metà.
(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridica ente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
(5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell’attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione de titoli.
(7) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, va richiesto dall’aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qua ora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.
Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8),
per ogni anno: punti 1,20
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico) punti 0,10
Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 7.2), il punteggio è ridotto alla metà.
(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridica ente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
(5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell’attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione de titoli.
(7) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, va richiesto dall’aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.
(8) I servizi prestati come modello vivente sono valutabili, in relazione alla durata effettiva del servizio prestato, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente.

Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, (1) (5):
per ogni anno: punti 0,60
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) punti 0,05
(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridica ente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
(5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato)
con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell’attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione de titoli.

N.B. Qualora nel 2014 sia già stato valutato un titolo informatico, il punteggio assegnato sarà ricalcolato dalla scuola capofila in base all’attuale tabella in quanto si tratta di un completo rifacimento delle graduatorie e quindi per tutti si applicano le nuove tabelle. Nella sezione D a pagina 6 del modello D2 è infatti obbligatorio dichiarare il titolo eventualmente già valutato.

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