Il nuovo CCNL Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024 aggiorna e sostituisce numerose disposizioni del precedente, introducendo nuove tutele e adeguamenti retributivi.
Analisi delle Differenze Normative
Il nuovo CCNL 2022-2024 interviene in modo sostanziale sull’impianto delle relazioni sindacali e sulle materie oggetto di negoziazione, abrogando e sostituendo diverse clausole del precedente contratto.
- Riforma del Sistema delle Relazioni Sindacali
Il CCNL 2022-2024 ridefinisce l’intero sistema delle relazioni sindacali. L’art. 4 del nuovo contratto, che abroga l’omonimo articolo del CCNL 18/01/2024, introduce un modello relazionale più articolato, basato su due pilastri:
- Partecipazione: Finalizzata a un dialogo costruttivo su atti di valenza generale. Si articola in:
- Informazione: Trasmissione preventiva di dati per consentire una valutazione approfondita da parte dei sindacati.
- Confronto: Dialogo approfondito su specifiche materie.
- Organismi paritetici di partecipazione.
- Contrattazione Collettiva Integrativa: Svolta ai livelli competenti (nazionale, regionale, di istituzione) per regolare le materie specificamente demandate.
Questo nuovo impianto mira a rafforzare il dialogo e la partecipazione, superando la precedente struttura.
L’obiettivo di questo sistema è incrementare la qualità dell’offerta formativa, sostenere i processi di innovazione e valorizzare le professionalità coinvolte, attraverso un dialogo costruttivo e una negoziazione strutturata a livello di singola istituzione scolastica [ccnl-comparto-istruzione-e-ricerca-2022-2024-del-23-dicembre-2025.pdf]. I soggetti sindacali a livello di istituto sono la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
- Informazione
L’informazione è il presupposto per l’esercizio di tutte le altre relazioni sindacali. Consiste nella trasmissione preventiva e puntuale di dati ed elementi conoscitivi da parte del dirigente scolastico ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di valutare l’impatto delle misure da adottare e di formulare proposte.
L’art. 5 del CCNL 2022-2024 stabilisce che:
L’informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui al comma 1, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni e nel rispetto dei relativi ambiti di competenza, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
Per le istituzioni scolastiche, l’informazione deve essere fornita in tempi congrui per le operazioni di avvio dell’anno scolastico e, in ogni caso, non oltre il 10 settembre di ogni anno.
Le materie oggetto di sola informazione a livello di istituzione scolastica, secondo l’art. 30, comma 10, del CCNL 2022-2024, sono:
- La proposta di formazione delle classi e degli organici.
- I criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
- I dati relativi all’utilizzo delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, con l’obbligo di precisare l’importo erogato per ciascuna attività e il numero di lavoratori coinvolti, garantendo l’impossibilità di associare il compenso al singolo nominativo.
- Confronto
Il confronto è una modalità di dialogo approfondito che si attiva su richiesta sindacale (da presentare entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’informazione) o su proposta dell’amministrazione. L’obiettivo è consentire ai sindacati di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che il dirigente scolastico intende adottare.
Ai sensi dell’art. 30, comma 9, del CCNL 2022-2024, le materie oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica sono:
- L’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, e i criteri per l’individuazione del personale da impiegare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
- I criteri per le assegnazioni del personale alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica.
- I criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
- La promozione della legalità, della qualità del lavoro, del benessere organizzativo e l’individuazione di misure per prevenire lo stress lavoro-correlato e il burn-out.
- I criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto.
- I criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.
- Contrattazione Collettiva Integrativa
La contrattazione integrativa è il livello più vincolante di relazione sindacale, in cui le parti (dirigente scolastico e sindacati) definiscono un accordo su materie specifiche. La sessione negoziale deve essere avviata entro il 15 settembre e non può protrarsi oltre il 30 novembre.
Le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, secondo l’art. 30, comma 4, del CCNL 2022-2024, sono:
- I criteri generali per gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e la determinazione dei compensi.
- I criteri per l’attribuzione di compensi accessori al personale (docente, educativo e ATA), inclusi quelli per percorsi di formazione, progetti nazionali e comunitari.
- I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale.
- I criteri per l’utilizzo dei permessi sindacali.
- I criteri per l’individuazione di fasce di flessibilità oraria per il personale ATA, per favorire la conciliazione vita-lavoro.
- I criteri di ripartizione delle risorse per la formazione del personale.
- I criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche fuori dall’orario di servizio (diritto alla disconnessione).
- I riflessi delle innovazioni tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità.
- L’individuazione del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali durante le assemblee sindacali.
- I criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile e da remoto e i casi in cui è possibile estendere la durata.
Infine, è oggetto di contrattazione anche il Protocollo d’intesa per la determinazione dei contingenti di personale in caso di sciopero, secondo quanto previsto dall’accordo sui servizi pubblici essenziali.
- Ampliamento delle Materie di Contrattazione e Confronto (Sezione Università)
Per la Sezione Università, l’art. 17 del CCNL 2022-2024 elenca in modo dettagliato le materie devolute alla contrattazione integrativa e al confronto, ampliando notevolmente il perimetro rispetto alla disciplina precedente (contenuta, ad esempio, nell’art. 81 del CCNL 18/01/2024).
Tra le nuove o più dettagliate materie di contrattazione integrativa figurano:
- I criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo (art. 17, c. 3, lett. i).
- L’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 17, c. 3, lett. n).
- I criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile e da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero di giornate (art. 17, c. 3, lett. u).
- I criteri per l’attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (art. 17, c. 3, lett. w).
- L’elevazione dei limiti massimi per l’indennità di posizione organizzativa (art. 17, c. 3, lett. s).
Tra le materie oggetto di confronto si segnalano:
- I criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto (art. 17, c. 6, lett. i).
- I criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi al personale dell’Area EP e delle posizioni organizzative (art. 17, c. 6, lett. e, k).
- Le linee generali dei piani per la formazione del personale (art. 17, c. 6, lett. g).
Analisi delle Differenze Economiche
Il CCNL 2022-2024 introduce importanti novità economiche per il personale del comparto, che si aggiungono e aggiornano quanto previsto dal CCNL 18/01/2024.
- Incrementi degli Stipendi Tabellari
Il CCNL 2022-2024 dispone nuovi aumenti degli stipendi tabellari per il personale di tutti i settori del comparto, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
- Sezione Scuola: L’art. 12 stabilisce gli incrementi mensili lordi indicati nella Tabella A1 e ridetermina i valori annui nella Tabella A2.
- Sezione Università: L’art. 18 definisce gli incrementi mensili lordi riportati nella Tabella B1, con i nuovi valori annui consolidati nella Tabella B2.
Questi incrementi sono comprensivi delle anticipazioni già erogate per gli anni 2022 e 2023 ai sensi della normativa vigente.
- Incrementi delle Indennità Fisse
Il nuovo contratto prevede anche un aumento delle indennità fisse e continuative.
- Sezione Scuola: L’art. 14 incrementa la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), il Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA e l’indennità di direzione per i DSGA, come specificato nelle Tabelle A3, A4 e A5.
- Sezione Università: L’art. 20 aumenta l’Indennità di Ateneo per tutto il personale tecnico-amministrativo, secondo gli importi definiti nella Tabella B3.
- Incremento dei Fondi per la Contrattazione Integrativa
Una novità economica rilevante del CCNL 2022-2024 è l’incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa per il personale universitario.
- L’art. 21 incrementa il “Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari”.
- L’art. 22 incrementa il “Fondo risorse decentrate personale dell’Area EP”.
Questi aumenti forniscono maggiori risorse per finanziare la performance, le indennità e le progressioni economiche a livello di singolo ateneo.
- Erogazione Una Tantum
L’art. 16 del CCNL 2022-2024 prevede l’erogazione di un importo una tantum al personale in servizio, commisurato alla retribuzione tabellare, a copertura del periodo di vacanza contrattuale dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore del contratto.
- Effetti dei Nuovi Stipendi
Entrambi i contratti contengono una clausola di salvaguardia (art. 114 del CCNL 18/01/2024 e artt. 13 e 19 del CCNL 22-24) che stabilisce come gli incrementi stipendiali abbiano effetto su tutti gli istituti economici collegati, quali la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto (TFR), l’indennità di preavviso e i trattamenti previdenziali. Questo rappresenta un elemento di continuità nella disciplina contrattuale.
Avv. Gianfranco Nunziata
(Foro di Salerno)
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