A partire dall’8 gennaio 2026 alle 12.00 fino al 22 gennaio alle 23.59, sarà possibile presentare la domanda per aggiornare le Graduatorie ad Esaurimento (GaE), come stabilito dall’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296/2006. Le operazioni che si possono effettuare includono aggiornamento, permanenza, trasferimento e reinserimento.
Uno degli aspetti che spesso crea confusione è il reinserimento. È fondamentale chiarire che questa possibilità è riservata solo a coloro che sono già presenti nelle GaE e che non hanno aggiornato o confermato la loro posizione nei bienni precedenti. Tuttavia, chi ha rinunciato al ruolo o si è dimesso dopo aver ottenuto un contratto a tempo indeterminato non può richiedere il reinserimento.
Ad esempio, un’insegnante che ha rifiutato un ruolo nel 2012 per motivi familiari, o chi si è dimesso dopo essere stato assunto nel 2014, non potrà riaccedere alle GaE. Questa scelta, sebbene comprensibile, comporta la perdita definitiva del diritto al reinserimento.
Fortunatamente, i concorsi annuali offrono nuove opportunità a chi desidera tornare nel mondo della scuola, consentendo di costruire una carriera professionale solida anche al di fuori delle GaE.
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