La sentenza del Tribunale di Matera, sez. lav., n. 452/2026 del 24.03.2026 si inserisce in un consolidato filone giurisprudenziale relativo al diritto del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) della scuola al pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato con contratti a tempo determinato prima dell’immissione in ruolo. Il Tribunale di Matera ha accolto le domande delle ricorrenti, otto collaboratrici scolastiche, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito la ricostruzione della loro carriera tenendo conto dell’intera anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo.
Principio Giuridico Fondamentale: Disapplicazione della Normativa Interna
Il fulcro della decisione risiede nella disapplicazione dell’art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994. Tale norma prevede un riconoscimento solo parziale del servizio pre-ruolo del personale ATA, stabilendo che:
- I primi tre anni siano riconosciuti integralmente ai fini giuridici ed economici.
- La parte eccedente sia riconosciuta per due terzi ai soli fini economici.
Il Tribunale, in linea con l’orientamento ormai granitico della Corte di Cassazione, ha ritenuto tale disposizione in contrasto con la Clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva del Consiglio 1999/70/CE. Tale clausola sancisce il principio di non discriminazione, imponendo che i lavoratori a tempo determinato non ricevano un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto a termine, a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino una differenza di trattamento.
La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla fondamentale sentenza Cass. n. 31150/2019, ha chiarito che per il personale ATA non sussistono tali ragioni oggettive. A differenza del personale docente, per cui la Corte di Giustizia UE ha ammesso in astratto la possibilità di un trattamento differenziato in ragione delle diverse modalità di prestazione, per il personale ATA le mansioni svolte con contratto a termine sono del tutto sovrapponibili a quelle del personale di ruolo.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto: «L’art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato» .
Di conseguenza, il giudice nazionale ha il potere-dovere di disapplicare la norma interna confliggente con il diritto dell’Unione Europea, che è dotato di effetto diretto, e di riconoscere al lavoratore il diritto alla piena valorizzazione di tutto il servizio pre-ruolo.
Prescrizione dei Crediti Retributivi
La sentenza applica correttamente il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c. per i crediti di lavoro. Il diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio è imprescrittibile, ma le differenze retributive che ne derivano sono soggette a prescrizione. Il Tribunale ha individuato il dies a quo per il calcolo dei crediti non prescritti nel quinquennio antecedente la costituzione in giudizio del Ministero, in assenza di precedenti atti interruttivi.
Particolarità della Sentenza
La decisione del Tribunale di Matera, pur muovendosi in un solco giurisprudenziale consolidato, presenta una particolarità di notevole interesse pratico e giuridico.
La “Sterilizzazione” dell’Anno 2013 ai Fini Economici
L’elemento più distintivo della sentenza è la decisione di riconoscere l’anzianità maturata nell’anno 2013 esclusivamente ai fini giuridici e non a quelli economici. Questa limitazione, definita “sterilizzazione”, deriva dall’applicazione di normative emergenziali volte al contenimento della spesa pubblica e da una specifica interpretazione della Corte di Cassazione.
- Contesto Normativo: Il D.P.R. n. 122/2013, attuativo del D.L. n. 78/2010, ha disposto il blocco degli automatismi stipendiali per il personale delle pubbliche amministrazioni per l’anno 2013. Ciò ha comportato che, per quell’anno, l’anzianità di servizio maturata non producesse effetti economici, pur rimanendo valida ai fini della progressione di carriera (fini giuridici).
- Interpretazione Giurisprudenziale: La sentenza del Tribunale di Matera si fonda su una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 10215/2024, pubblicata il 21 maggio 2025, secondo quanto riportato nel documento. Tale pronuncia ha stabilito che il blocco stipendiale del 2013 si applica anche in sede di ricostruzione della carriera, impedendo la valorizzazione economica dell’anzianità maturata in quell’anno.
Implicazioni pratiche:
- Il lavoratore ha diritto al riconoscimento dell’anno 2013 nel computo della sua anzianità complessiva, utile per il passaggio alla fascia stipendiale successiva.
- Tuttavia, ai fini del calcolo delle differenze retributive, il valore economico corrispondente a quell’anno di anzianità non viene corrisposto. Questo crea una divergenza permanente tra l’anzianità giuridica e quella economica del dipendente.
Questa specificità rappresenta un’importante limitazione al principio generale del pieno e integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo, derivante non dalla normativa scolastica, ma da disposizioni trasversali di finanza pubblica la cui legittimità e applicabilità anche in questo contesto è stata avallata dalla Suprema Corte.
Altri Aspetti Rilevanti
- Distinzione tra Personale Docente e ATA: La sentenza ribadisce implicitamente la distinzione, ormai pacifica in giurisprudenza, tra le due categorie di personale scolastico. Mentre per i docenti l’abuso dei contratti a termine è stato in parte sanato con un piano di assunzioni straordinario (L. 107/2015), per il personale ATA, in assenza di misure analoghe, la tutela si concretizza nel risarcimento del danno e, come nel caso di specie, nel pieno riconoscimento della carriera dopo l’immissione in ruolo.
- Ruolo della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU): La sentenza si avvale di una CTU per la determinazione esatta dell’anzianità di servizio e delle conseguenti differenze retributive. Questo evidenzia come, una volta affermato il principio di diritto, la sua applicazione pratica richieda un calcolo tecnico complesso per collocare correttamente il lavoratore nelle fasce stipendiali previste dal CCNL.
In conclusione, la sentenza del Tribunale di Matera si conforma pienamente all’orientamento giurisprudenziale maggioritario che garantisce al personale ATA la parità di trattamento attraverso il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo. La sua principale peculiarità consiste nell’applicazione del principio di “sterilizzazione” economica dell’anno 2013, che costituisce un’eccezione rilevante al pieno riconoscimento economico dell’anzianità, fondata.
Avv. Gianfranco Nunziata
(Foro di Salerno)
Per ulteriori info: scuolainformazione@gmail.com
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