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Risarcimento precari dopo la Cassazione 30779 del 23/11/2025: 6 punti chiave per docenti e ATA

Tutela per l’Abusiva Reiterazione dei Contratti a Termine

Nel settore del pubblico impiego, e in particolare nel comparto scolastico, la violazione delle norme sulla durata massima dei contratti a tempo determinato non comporta la conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato. Tale esito è precluso dal principio costituzionale dell’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico (art. 97 Cost.).

La tutela riconosciuta al lavoratore che ha subito un’abusiva reiterazione di contratti a termine consiste nel diritto al risarcimento del danno. La giurisprudenza ha elaborato la figura del cosiddetto “danno comunitario”, un danno presunto che non richiede una prova specifica da parte del lavoratore circa la perdita di chance lavorative, onere probatorio che sarebbe estremamente difficile da soddisfare.

Calcolo dei 36 Mesi e Distinzione tra Organico di Diritto e di Fatto

La giurisprudenza ha individuato nel superamento della durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi, il parametro per configurare l’abuso nell’utilizzo di contratti a termine .

È fondamentale, tuttavia, la distinzione basata sulla natura del posto coperto:

  1. Organico di Diritto: Riguarda i posti vacanti e disponibili, che si presume siano stabili per l’intero anno scolastico. La Corte di Cassazione ha stabilito che la reiterazione di contratti a termine su questi posti per oltre 36 mesi è di per sé illegittima e configura un abuso [Cass. Civ., Sez. L, N. 14577 del 09-05-2022].
  2. Organico di Fatto: Concerne le supplenze su posti non vacanti ma resisi di fatto disponibili (es. per assenze temporanee del titolare) o per altre esigenze temporanee. In questo caso, la sola reiterazione dei contratti non è sufficiente a configurare automaticamente un abuso. Spetta al lavoratore allegare e provare che l’amministrazione ha fatto un ricorso improprio o distorto a questa tipologia di supplenze, dimostrando che, di fatto, si stavano coprendo esigenze permanenti e durevoli [Cass. Civ., Sez. L, N. 6441 del 06-03-2020].

Calcolo del Risarcimento del Danno

Il calcolo del risarcimento ha subito una recente e significativa evoluzione normativa.

  • Nuova Disciplina (D.L. “Salva Infrazioni” 2024): L’articolo 12 del Decreto Legge n. 131 del 2024 (convertito in Legge n. 166/2024) ha modificato l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, introducendo una disciplina specifica per il danno da abuso nella successione di contratti a termine.

La nuova norma prevede che il giudice stabilisca un’indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR. Questa nuova disciplina, in quanto ius superveniens, è applicabile anche ai giudizi in corso.

  • Prova del Maggior Danno: La nuova normativa fa espressamente salva la facoltà per il lavoratore di provare e richiedere il maggior danno subito, superando così il tetto delle 24 mensilità.
  • Base di Calcolo: La retribuzione da utilizzare come parametro per il calcolo dell’indennità è quella corrispondente al livello formale di inquadramento a cui il lavoratore aveva diritto nel momento in cui si è perfezionato l’illecito (cioè al superamento dei 36 mesi).

L’indennità così calcolata non è soggetta a tassazione.

Impugnazione Stragiudiziale e Termini di Prescrizione

Per far valere il proprio diritto, è necessario attivarsi entro termini specifici.

  • Impugnazione Stragiudiziale: Sebbene la giurisprudenza abbia in passato discusso sulla necessità di impugnare ogni singolo contratto, un orientamento consolidato, ribadito anche da fonti sindacali, sottolinea l’importanza di un atto formale. È indispensabile inviare una lettera di impugnazione stragiudiziale (solitamente tramite raccomandata A/R) al Ministero dell’Istruzione e del Merito entro 180 giorni dalla scadenza dell’ultimo contratto a termine. Il mancato rispetto di questo termine può comportare la decadenza dal diritto al risarcimento.
  • Prescrizione dell’Azione Giudiziaria: Il diritto al risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine è considerato un diritto unitario. La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di prescrizione per l’azione giudiziaria è decennale e decorre dalla data di cessazione dell’ultimo contratto della serie illegittima.

Azione Giudiziaria in Caso di Immissione in Ruolo

L’avvenuta immissione in ruolo (stabilizzazione) non preclude in assoluto la possibilità di agire per il risarcimento del danno, ma la questione è complessa e dipende dalla modalità con cui è avvenuta la stabilizzazione.

  • Stabilizzazione come Misura Riparatoria: La giurisprudenza ha a lungo ritenuto che la stabilizzazione, se avvenuta tramite meccanismi che garantiscono una ragionevole certezza di assunzione (come lo scorrimento di graduatorie ad esaurimento – GAE), possa essere considerata una misura sanzionatoria idonea a “cancellare” il danno pregresso, assorbendolo [Cass. Civ., Sez. 6, N. 23050 del 22.10.2020]
  • Diritto a Danni Ulteriori: Anche in caso di stabilizzazione, la Cassazione ammette che il lavoratore possa agire per il risarcimento di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli riparati dall’immissione in ruolo. In questo scenario, però, l’onere di allegare e provare puntualmente tali danni grava interamente sul lavoratore, che non può più beneficiare della presunzione del “danno comunitario” [Cass. Civ., Sez. L, n. 14577 del 09.05.2022].
  • Stabilizzazione tramite Concorso: Se l’immissione in ruolo avviene a seguito del superamento di un concorso, anche se riservato, la giurisprudenza prevalente ritiene che questa non abbia efficacia sanante. Un concorso, per sua natura selettivo, offre solo una chance di assunzione e non costituisce una misura riparatoria diretta e automatica dell’abuso subito. Pertanto, anche chi viene assunto tramite concorso dopo anni di precariato mantiene il diritto a richiedere il risarcimento del danno per l’illegittima precarizzazione pregressa [Cass. Civ., Sez. L, N. 30779 del 23-11-2025]: “La Corte di Cassazione ha chiarito che non possiede caratteristiche di misura riparatoria “una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l’abuso opera come mero antecedente remoto dell’assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice “chance” di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria”.

Rilevanza della Partecipazione ai Concorsi

La mancata partecipazione a procedure concorsuali bandite durante il periodo di precariato non limita né preclude l’azione giudiziaria per il risarcimento del danno. Il diritto al risarcimento sorge dall’abuso commesso dal datore di lavoro (la Pubblica Amministrazione) nella reiterazione dei contratti, a prescindere dalle scelte individuali del lavoratore riguardo alla partecipazione a selezioni concorsuali, che, come visto, non sono considerate una misura sanante dell’illecito.

Avv. Gianfranco Nunziata

(Foro di Salerno)

Per info scuolainformazione@gmail.com

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