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Reiterazione dei contratti, anche chi è di ruolo ha diritto al risarcimento, ma attenzione alla prescrizione

Abuso di precariato: come recuperare il danno eurounitario oltre i 36 mesi di servizio. Focus tecnico su termini di prescrizione e atti interruttivi.

Il contenzioso sulla reiterazione abusiva dei contratti a termine è diventato uno dei pilastri della giurisprudenza scolastica nel 2026. Grazie a una serie di sentenze storiche, ultima tra tutte la Cassazione n. 30779/2025, è stato confermato che superare i 36 mesi di servizio su posti vacanti senza una stabilizzazione equa costituisce un illecito che dà diritto a un risarcimento economico rilevante, anche per chi è già stato immesso in ruolo.

Tuttavia, il vero ostacolo per migliaia di docenti e ATA non è il merito del diritto, ma la prescrizione. Capire quando scatta e, soprattutto, come fermarla è fondamentale per non perdere somme che possono variare dalle 4 alle 24 mensilità.

Il diritto al risarcimento: chi può ricorrere?

Il diritto sorge per il solo fatto di aver prestato servizio per oltre 3 anni (36 mesi) su “organico di diritto” (posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto) tramite contratti a tempo determinato reiterati.

  • Docenti e ATA precari: Che continuano a lavorare con contratti al 31 agosto.

  • Docenti e ATA di ruolo: Che hanno subito l’abuso prima dell’immissione in ruolo. La Cassazione ha chiarito che il concorso o la stabilizzazione tardiva non cancellano il danno subito negli anni di precariato.

  • Insegnanti di Religione (IRC): Categoria particolarmente colpita, per la quale i tribunali stanno riconoscendo risarcimenti esemplari.

La Prescrizione: quando scade il tuo diritto?

La questione della prescrizione è stata a lungo dibattuta. Ad oggi, l’orientamento consolidato della Suprema Corte distingue tra diverse tipologie di pretese, ma per il risarcimento del danno da abuso di contratti a termine la situazione è la seguente:

  • Termine Decennale (10 anni): Trattandosi di responsabilità contrattuale o derivante dalla violazione di norme comunitarie (Direttiva 1999/70/CE), il termine di prescrizione ordinario è di 10 anni.

  • Da quando decorre? Questo è il punto critico. La prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione dell’ultimo contratto della serie abusiva.

    • Esempio: Se hai lavorato come precario dal 2010 al 2018 e poi sei entrato in ruolo, i 10 anni iniziano a contarsi dal termine dell’ultimo contratto a tempo determinato (giugno o agosto 2018). Il tuo diritto scadrà nel 2028.

Attenzione alle differenze: Se invece richiedi il recupero degli arretrati stipendiali (differenze retributive per mancata equiparazione), il termine è quinquennale (5 anni) e decorre mese per mese. Per questo motivo, molti legali consigliano di agire sempre entro i 5 anni per tutelare ogni voce di credito.

Come fermare la prescrizione: la Diffida Interruttiva

Per “congelare” il tempo e impedire che il diritto cada in prescrizione, non è necessario iniziare subito una causa in tribunale. È sufficiente un atto formale di costituzione in mora.

Cosa deve contenere la diffida?

  1. I dati anagrafici completi del lavoratore.

  2. L’elencazione dei contratti a termine sottoscritti (periodi e sedi).

  3. La richiesta esplicita del risarcimento del danno per violazione della Direttiva 1999/70/CE e della normativa nazionale.

  4. La formula di rito: “La presente vale quale atto formale di interruzione di ogni termine di prescrizione e decadenza”.

Come inviarla?

La diffida deve essere inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o Raccomandata A/R al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). L’invio cartaceo semplice o via email ordinaria non ha alcun valore legale ai fini dell’interruzione.

Gli importi del risarcimento

La quantificazione del danno (il cosiddetto “danno eurounitario”) è stata recentemente rimodulata. Il giudice non valuta più il danno caso per caso, ma applica un’indennità onnicomprensiva:

  • Minimo 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

  • Massimo 24 mensilità nei casi di precariato estremo (oltre i 10-15 anni di servizio).

  • Media risarcitoria: Per chi ha circa 5-8 anni di precariato, il risarcimento si attesta solitamente tra le 6 e le 12 mensilità.

Anni di precariato (oltre i 3) Risarcimento stimato (mensilità)
1-3 anni extra 4 – 6 mensilità
4-7 anni extra 8 – 12 mensilità
Oltre 10 anni extra 14 – 24 mensilità

Agire tempestivamente

Il contenzioso contro l’abuso dei contratti a termine è oggi una strada spianata dalla giurisprudenza, ma la burocrazia resta il nemico principale. Anche se pensi di avere ancora tempo, inviare una diffida oggi ti garantisce la protezione del tuo credito per i prossimi 10 anni, mettendoti al riparo da eventuali mutamenti legislativi restrittivi.

Hai superato i 36 mesi di servizio e vuoi sapere se i tuoi contratti rientrano tra quelli impugnabili per ottenere il risarcimento massimo?

Scrivi alla Redazione scuolainformazione@gmail.com

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