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Sanzioni per rinuncia e abbandono supplenze biennio 22/24 Le Faq complete di Libero Tassella

Cosa si rischia quando si abbandona una supplenza?

5) Si accetta una supplenza da GPS, si prende servizio ma dopo due giorni si rinuncia. Qual è la sanzione?

Si tratta di abbandono del servizio e per il biennio 22/24 la sanzione prevista è molto severa. Il docente sia in GPS, come in questo caso, sia in GAE:

a) non potrà accettare una supplenza al 31/8 e al 30/6 da GAE e da GPS per il 22/23 e per il 23/24;

b) in caso di esaurimento o incapienza non potrà accettare supplenze al 31/8 e al 30/6 dalla graduatoria di istituto.

6) Chi abbandona una supplenza da GAE o da GPS non potrà accettare per un biennio nessuna supplenza?

Per le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GAE e da GPS certamente sì, come abbiamo detto nella risposta alla Faq n. 5, invece si possono accettare le supplenze brevi e temporanee da graduatorie di istituto conferite dal Dirigente Scolastico.

7) Il docente ha rinunciato a una supplenza da GPS per la scuola primaria, se il 7 gennaio il DS lo convoca da graduatoria di istituto per una supplenza fino al 30 giugno, il docente può accettare?

Si può accettare purché trattasi di posto resosi disponibile dopo il 31 dicembre.

8) Il caso previsto nella Faq n.7 vale anche per chi ha abbandonato una supplenza da GPS al 31 dicembre o al 30 giugno.

Si, sempre se trattasi di posti che si siano resi vacanti ( 31.8) o disponibili ( 30.6) dopo il 31 dicembre.

9) Un docente non ha ottenuto una supplenza da GPS e ha presentato una domanda di messa a disposizione in acronimo MAD, se lo convocano e accetta la supplenza a quali conseguenze andrà incontro, sarà cancellato dalle GPS.?

I docenti inseriti in GPS ma anche in GAE, ai sensi dell’ OM 112 del 6.5.2022, non possono presentare domanda di MAD nella stessa o in altra provincia. Se si accetta una supplenza da MAD al momento non sono state previste sanzioni, infatti l’OM 112 non prevede il depennamento dalle GPS, bisognerà però capire se il servizio prestato oltre a livello economico sarà valido anche dal punto di vista giuridico ( maturazione del punteggio). Si auspica che il Ministero con Ordinanza voglia ripristinare come per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, a partire dal primo gennaio 2023, la possibilità, per i docenti inseriti in GPS, di poter presentare le MAD nella medesima provincia o in altre province.
Tale richiesta è stata più volte rappresentata ed auspicata sia dalle OO.SS. rappresentative sia da gruppi di docenti su Facebook tra cui il gruppo SBC che ha sottolineato il problema sin dalla pubblicazione della 112.

10) Se una docente rinuncia a un Contratto del DS da Graduatoria di Istituto, cosa succede? Sarà depennata anche dalle altre Graduatorie di Istituto in cui è inserita?

La docente non potrà conseguire una supplenza per un intero anno scolastico ( 22/23) dalla graduatoria di istituto di quella scuola per lo stesso insegnamento o per il posto di sostegno.

11) Se invece la docente rinuncia alla proroga di una supplenza, quali sono le conseguenze?

Le conseguenze sono le stesse di quelle indicate nella Faq n.10.

12) Una docente già impegnata in una supplenza rinuncia ad una proposta contrattuale in un’altra scuola, quali sono le conseguenze?

Non è prevista nessuna conseguenza per la docente.

13) Una docente rinuncia da GI ad una supplenza su posto di sostegno, ci saranno delle conseguenze per un’ eventuale convocazione in questa scuola su posto comune?

Se la docente è specializzata per l’ insegnamento su posto di sostegno, non sarà più convocata da graduatoria di istituto di quella scuola per il 22/23 su posto comune. Se invece la docente non è specializzata non ci sarà alcuna conseguenza nell’anno di riferimento ( 22/23) per alcuna convocazione in quella scuola
su posto comune.

14) Un docente accetta una supplenza breve di 20 giorni ma dopo 7 giorni rinuncia alla supplenza. Quali conseguenze?

In questo caso si tratta di abbandono della supplenza e la sanzione prevista dall’OM 112/2022 è molto severa. Si ricorda che in fase di informativa sindacale sull’OM i sindacati contestarono aspramente questa sanzione.
In pratica il docente che abbandona una supplenza da GAE, da GPS e da GI, come nel caso prospettato in questa Faq, per due anni ( 22/23 e 23/24) non potrà accettare supplenze per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto).

15) Il docente che abbandona la supplenza non ha proprio alcuna possibilità di insegnare nel biennio 22/24?

Sic stantibus rebus, la risposta è negativa come abbiamo appena detto nella Faq 14.
Se fosse invece ripristinata la possibilità di presentare la MAD con una modifica dell’OM 112, questi docenti potrebbero lavorare con la domanda di messa a disposizione ma anche in tal caso ci dovrebbe essere uno specifico chiarimento nell’OM per i docenti che hanno abbandonato una supplenza nel corso della vigenza delle graduatorie.

Concludiamo questo lavoro ricordando che per quanto riguarda le supplenze brevi e temporanee, cioè quelle assegnate dal DS per scorrimento delle Graduatorie di Istituto (GI), la rinuncia, la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione, la mancata risposta equivalgono tutte a rinuncia esplicita.

Libero Tassella

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