La mancata presa di servizio il primo settembre del supplente annuale (supplenza al 31 agosto) o del supplente temporaneo con supplenza annuale (30 giugno) è considerata come una rinuncia alla supplenza e viene sanzionata. Vediamo come.
Il docente rinunciatario perde la possibilità di conseguire per il 25/26 supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GAE e GPS.
In caso di loro esaurimento o incapienza perde la possibilità per il 25/26 di conseguire supplenze al 41 agosto o al 30 giugno dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione a cui l’aspirante ha titolo.
Il docente rinunciatario potrà accettare per il 25/26 solo supplenze temporanee dalle Graduatorie di Istituto.
Libero Tassella
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