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SBC: l’abbattimento dei vincoli nella mobilità per i neo immessi in ruolo, la proposta organica di SBC a politici e sindacati

Di seguito presentiamo il  documento di SBC  sui vincoli per i docenti neoimmessi in ruolo dall’a.s. 20/21  nella mobilità  definitiva e annuale su cui SBC lavora ormai da mesi.

Il documento elaborato a partire da luglio ora vede finalmente la sua versione definitiva.

Il problema del vincolo è  un grosso problema  tra gli immessi in ruolo nel 20 e nel 21  e ora riguarda circa 81.000 docenti.

Sarà una vertenza lunga e difficile ma non una missione impossibile, come alcuni vogliono far credere.

Di seguito la proposta organica  sui vincoli dei neo immessi in ruolo dal 20/21 ex legge 159/2019 di Scuola Bene Comune rivolta ai Partiti e ai Sindacati rappresentativi di Comparto.

Ritorniamo allo Statuto diceva Sidney Sonnino, deputato della Destra Storica e futuro Presidente del Consiglio, in un  suo famoso articolo del gennaio 1897 pubblicato sulla Nuova Antologia, noi potremmo  dire, sulla materia dei vincoli introdotti nel 2015 dal legislatore ( Governo Conte 2), torniamo alla legge 124 del 1999 ma con qualche adattamento, vista la situazione completamente mutata rispetto a 22 anni fa, non si torna mai indietro come pretendeva di fare in modo anacronistico Sonnino, deputato conservatore  della Destra Storica, ritornando allo Statuto Albertino del lontano  1848.

1) Premessa alla  proposta ( far rientrare la materia dei vincoli in contrattazione integrativa)

Innanzi tutto si chiede che tutta la materia legata alla mobilità anche quella relativa ai neo immessi in ruolo dal 20/21 e l’ intera materia dei  vincoli nella mobilità dei docenti rientri nelle materie contrattuali come tutte le  altre materie legate alla mobilità  dei docenti, del personale educativo ed  del personale ATA.

Quindi tutta  materia va ricondotta interamente,  sia per quanto riguarda i trasferimenti provinciali e interprovinciali sia per quanto riguarda le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provinciali e Interprovinciali,  nell’alveo delle due contrattazioni  collettive nazionali integrative triennali nazionali ( CCNI) che dovranno essere sottoscritte  tra l’ Amministrazione e le  Organizzazioni Sindacali  rappresentative di Comparto nell’ambito di quel  Patto per la  Scuola (  dove è  stato previsto un punto specifico sulla mobilità del personale ), sottoscritto  il giorno 20 maggio  2021 da  Landini CGIL, Sbarra  CISL e Bombardieri  UIL e dal Ministro prof. Patrizio Bianchi su delega del Presidente del Consiglio  Mario Draghi.

In tal senso citiamo anche  un emendamento che, limitatamente ai vincoli per le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie per i neo immessi in ruolo dal 20/21, era stato presentato dal PD in sede di riconversione in legge del DL 73/2021 (decreto  sostegni bis), poi lasciato cadere nel maxi emendamento del Governo su cui fu messa la fiducia.

Il rientro nell’alveo della contrattazione della mobilità  tout court dei neo immessi in ruolo dovrebbe realizzarsi con  urgenza, e su questo SBC impegna la politica,  in un provvedimento normativo prima del rinnovo del contratto collettivo  nazionale  integrativo triennale

( CCNI) sui trasferimenti e i passaggi 23/25.

Bisognerà  quindi individuare un provvedimento normativo, possibilmente specifico per la Scuola , e i suoi  tempi parlamentari per l’urgenza sopra rappresentata.

2) Introduzione alla proposta.

Nel 1999 venne approvata la  legge 124 che al comma 3 dell’art.1 già poneva dei vincoli  alla mobilità per i neo immessi in ruolo, come la legge n. 159 del 2019, che ha imposto però dei vincoli abnormi poi  ridotti da 5 anni a 3 anni dalla legge  106/2021 che  ha convertito in legge  con modifiche e integrazioni il DL 73/2021 ( decreto sostegni bis)  il quale ha introdotto altresì nuovi vincoli nelle tre fasi dei trasferimenti , estendendo il  vincolo triennale  per tutti coloro che,  dal  prossimo anno  scolastico 22/23, chiederanno di trasferirsi, indipendentemente dalla tipologia di  preferenza indicata nella domanda di mobilità sia essa puntuale ( scuola) o sintetica ( distretto, comune, provincia, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali).

Si ricorda che la  legge 124 del 1999, poneva solo  un limite  biennale per il trasferimento provinciale  e un limite triennale per quello interprovinciale.

Ricordiamo altresì che a partire dalla legge 270/82  e fino alla legge  107 del 2015 il docente  neo immesso in ruolo aveva assegnata, all’atto dell’immissione in ruolo, per utilizzazione una sede cosiddetta  provvisoria o di appoggio sull’ organico di diritto o anche su quello di fatto, per poi ottenere per l’anno scolastico successivo la sede definitiva con un  trasferimento a domanda per le sedi richieste   e, in caso di mancato trasferimento, per mancanza di posti nelle sedi richieste nella domanda, la sede definitiva era assegnata d’ufficio con possibilità  di utilizzazione successiva su organico di fatto in quanto trasferito d’ufficio.

Quindi già  22 anni fa si introducevano  dei vincoli, anche se  molto più attenuati,  per la mobilità  dei docenti neoimmessi in ruolo.

Potevano fare trasferimento a domanda per ottenere la sede definitiva e potevano altresì fare domanda di Utilizzazioneve e  Assegnazione provvisoria provinciale e  anche interprovinciale.

Allora però  il Legislatore derogo’ solo  per i beneficiari dell’art. 21 della  legge 104/92, categoria di beneficiari  ora completamente  ignorata dalla legge  159/2019, che ha previsto una deroga oltre che per i sovrannumerari esclusivamente  per  i docenti beneficiari dell’art. 33 commi 3 e 5 a condizione che questi abbiano acquisiti i benefici di legge solo  dopo i bandi dei concorsi o l’ aggiornamento delle GAE,  i docenti  beneficiari dell’art.21, ad esempio, sono quei  docenti con un certificato di handicap  e con un certificato di invalidita’ superiore ai 2/3, essi non sono stati affatto previsti dal legislatore nella legge 159/2019, un grave vulnus che crea disparità  tra beneficiari dei commi 3 e 5 dell’art.33 e dell’ art.21 della stessa legge 124/92, un’altra disparità è  stata creata dal legislatore  tra i docenti beneficiari dei commi 3 e 5 dell’art. 33 della 104 che hanno acquisito i benefici  prima dei bandi dei concorsi e dell’aggiornamento delle GAE e per il 21/22 anche delle GPS di prima fascia che sono soggetti al vincolo e coloro che questi benefici li hanno conseguiti successivamente e che sono esentati dal vincolo.

Su questi aspetti contraddittori sono  già iniziati contenziosi seriali a partire dalla mobilità  20/21.

Ma la legge  124 del 1999 non pose alcun vincolo alla mobilità  annuale sia per quanto riguarda le Utilizzazioni provinciali e interprovinciali sia per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali.

Vincolo imposto invece  dalla legge  159/2019 e confermato poi dal DL 73/2021 per gli immessi in ruolo dal 20/21, riducendo il vincolo abnorme  imposto nel 2019 da  5 anni in 3 anni.

3) Proposta SBC  sul vincolo nella mobilità

( trasferimenti Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie per i neo immessi in ruolo da qualunque procedura  dall’anno scolastico 20/21

In  previsione di una necessaria e opportuna  modifica legislativa e in occasione del rinnovo contrattuale triennale  sui vincoli  per la mobilità mobilità 22/25 si potrebbe prospettare la seguente soluzione  che al momento è  la soluzione che Scuola Bene Comune pone al dibattito di tutti gli interessati,

(associazioni e comitati di vincolati ) Partiti di maggioranza e di opposizione  e  i Sindacati rappresentativi di Comparto Flc CGIL, CISL Scuola ,UIL RUA, SNALS CONFSAL, FGU, ANIEF convinti  come siamo che una soluzione politica  possa e debba essere trovata prima  dell’apertura del tavolo negoziale sulla contrattazione nazionale  integrativa triennale  sulla mobilità e che deve riverberarsi altresì su quella successiva delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, convinti come siamo che il problema vada affrontato e risolto dal Legislatore per ovviare ad una  disparità  di trattamento tra docenti immessi in ruolo prima del 2020 e dopo il 2020, i primi possono partecipare alla mobilità  territoriale, a quella  professionale, alle Utilizzazioni dopo aver superato l’anno di prova , alle Assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali, alla trasformazione  per un anno del loro contratto da tempo indeterminato a tempo determinato ex art.36 del CCNL, mentre ai secondi, e solo a loro, è  precluso tutto ciò, docenti con il medesimo contratto di lavoro  ma con prerogative diverse per quanto riguarda la mobilità.

Quest’anno, come abbiamo denunciato, siamo arrivati  all’assurdo che il non vincolato ha potuto per l’a.s 21/22 chiedere ed ottenere l’assegnazione provvisoria interprovinciale sul sostegno senza titolo di specializzazione, mentre il vincolato, immesso in ruolo l’1.9.2020 , non beneficiario di deroga,  specializzato,  non ha potuto chiedere né  l’utilizzazione provinciale  né  l’assegnazione provvisoria  interprovinciale su sostegno con un grave vulnus della stessa  legge 104/92.

Insomma per non derogare dal  vincolo si è preferito assegnare agli alunni disabili  docenti non specializzati in assegnazione provvisoria interprovinciale anziché i docenti vincolati ma specializzati che avverrebbero potuto chiedere l’ uttilizzazione  provinciale o l’assegnazione Provvisoria interprovinciale su posto di sostegno.

Tale errore comunque non va più  ripetuto nei prossimi anni,  nel pieno  rispetto  appunto della legge 104/92, prevedendo nella  mobilità  per un anno, rebus sic statibus, almeno una deroga   per gli insegnanti specializzati vincolati  in fase di Contratto triennale  sulle Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie.

Dopo questa premessa di  seguito esponiamo   la nostra  proposta, articolata per punti , su cui chiediamo un confronto con gli interessati le loro associazioni formalizzate in comitati  e tutte  le parti politiche e sindacali rappresentative di Comparto.

a)  Nessun vincolo per i neo immessi in ruolo  a partire dall’ anno scolastico  20/21  per quanto riguarda la mobilità provinciale ( fase comunale e intercomunale dei trasferimenti ) nella provincia di  immissione in ruolo da GAE e da quest’anno,  e solo per quest’anno, da GPS di prima fascia e da elenchi aggiuntivi.

( Si tratta di docenti che, nella maggior parte dei casi,  hanno ottenuto l’immissione in ruolo nella loro  provincia di provenienza).

b)  Nessun vincolo altresì per i neo immessi in ruolo a partire dall’ anno scolastico 20/21 per quanto riguarda la mobilità provinciale  ( fase comunale e intercomunale) e quella  interprovinciale nella regione di immissione in ruolo.( Immessi in ruolo dalle graduatorie regionali dei concorsi del 2016, del 2018, del 2020, Concorsi STEM 2021)

Si tratta di docenti che, nella maggior parte dei casi,  hanno ottenuto l’ immissione  in ruolo nella loro  regione, ma a differenza dei docenti di cui al punto b)  in una provincia della loro regione  diversa da quella di provenienza

La mobilità  interprovinciale nella stessa regione  va comunque  effettuata sull’  aliquota  del 25%  come prevede il CCNI triennale sulla mobilità per l’a.s. 21/22. Si potrebbe prevedere al tavolo negoziale per la mobilità 23/25,  un’aliquota del 30%, come per la mobilità 20/21, per i trasferimenti interprovinciali ( nella medesima regione e tra regioni diverse).

Dalle tre alle  quattro fasi dei trasferimenti.

Pertanto i trasferimenti saranno articolati a partire dal 22/23  non più  in tre fasi bensì in quattro fasi:

Fase comunale, fase intercomunale provinciale , fase interprovinciale regionale  ( tra province della medesima  regione)  fase interprovinciale interregionale  tra province di regioni diverse .

c)  Vincolo triennale  per i docenti neoimmessi in ruolo a qualunque titolo  a partire dal 20/21  per il trasferimento interprovinciale tra province non comprese tra quelle della regione di immissione in ruolo,  trattasi di una minoranza di docenti che hanno  scelto, per stabilizzare prima il loro rapporto di lavoro,  di essere immessi in ruolo in una provincia diversa da quella di provenienza, generalmente sono docenti residenti nelle province Sud del Paese  che hanno optato di essere immessi  in ruolo in una provincia del  Nord con procedure  concorsuali per titoli  (GAE o GPS di prima fascia ) o da concorsi ordinari o riservati , ivi compresi i docenti  idonei al concorso del 2016 che  si sono accodati  per il 20/21 alle graduatorie del concorso del  2018 e i partecipanti nel 20/21 alla Call veloce, ai sensi della legge 159/2021.

Per i docenti di cui al punto c)   alle  deroghe  già previste dalla legge 159/2019  senza alcuna distinzione temporale circa il possesso dei requisiti della legge 104/92  ivi compresi i beneficiari dell’art. 21 e quelle  già previste dalla nota di accompagnamento alle utizzazioni e assegnazioni provvisorie per a.s. 21/22,  vanno aggiunte tutte quelle previste dalle precedenze  indicate nell’ articolo di cui al  “sistema delle precedenze”  del CCNI  triennale  ( art.  13 ) sulla mobilità nonché le deroghe  per i genitori con figli minori fino a tre anni  ( deroga più precedenza) e con figli dai tre ai 12 anni ( solo deroga).

Limitatamente ai trasferimenti interprovinciali tra regioni diverse il servizio effettivamente prestato nella scuola di attuale titolarità sarà  valutato il doppio come per il servizio nelle piccole isole, 12 punti ad anno.

Tale modifica deve essere prevista nelle tabelle  dei titoli della mobilità  a domanda e d’ufficio allegate al CCNI triennale.

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie da 22/23

Ipotesi   principale A)

I  docenti neo immessi  in ruolo dal 20/21  in poi come quelli immessi in ruolo negli anni scolastici precedenti  possono presentare domanda di Utilizzazione e di Assegnazione provvisoria,  comunale nei grandi comuni con più  distretti, in fase intercomunale e interprovinciale, ricorrendone i presupposti, senza alcun vincolo in ambito provinciale e interprovinciale.

In sede di Contratto delle Utizzazione Provvisoria,  come già previsto dal personale ATA all’art. 17,  viene ripristinata l’assegnazione provvisoria anche nei comuni metropolitani con più  distretti, nel distretto di ricongiungimento e in subordine in altri distretti, ora questa possibilità è limitata ai soli beneficiari della legge 104/92,.

Ipotesi B)  subordinata all’ipotesi A)

I docenti neo immessi in ruolo a partire dal 20/21 in poi, solo  in  via subordinata all’ ipotesi B)  possono presentare domanda di Utilizzazione e Assegnazione provvisoria senza alcun vincolo nella fase provinciale e interprovinciale  e tra province della stessa regione, i docenti neoimmessi in ruolo dal 20/21 sono  invece vincolati nelle Utilizzazioni e Assegnazione provvisoria  interprovinciali tra province di regioni diverse,  per tali docenti  sono previste tutte  le deroghe per i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art 8 del CCNI triennale  su utizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Trasformazione contratto per accettare supplenze.

I docenti neo immessi in ruolo  dal 20/21 possono altresì  trasformare il loro contratto da tempo  indeterminato a tempo determinato per la durata di un anno per altra tipologia di posto o per altra classe di concorso ex Art.36 del CCNL,  tale proposta va inserita nel CCNL che sarà  rinnovato nei prossimi mesi.

È  bene precisare  nel CCNI che…

Gli anni trascorsi  in utilizzazione e in  assegnazione provvisoria  in una  scuola diversa da quella di  titolarità  per Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria   sono comunque   utili ai fini  del compimento del triennio  del vincolo per i docenti vincolati per tre anni ( ora  soltanto i docenti di cui al punto c).

Deroga contrattuale al vincolo nel trasferimento anche su preferenze indicate come sintetiche  introdotto recentemente  dalla legge 106/2021, la proposta di mediazione.

I docenti che chiedono la mobilità ( trasferimenti e passaggi)  e l’ottengono  dal 22/23, ai sensi del DL 73/2022 convertito nella legge 106/2021  saranno soggetti a vincoli  triennale su preferenza puntuale o sintetica ( distretti e comuni)  limitatamente alla  fase comunale e provinciale dei trasferimenti e dei passaggi di cattedra e di ruolo,  nella fase interprovinciale  nella stessa e tra altre regioni il vincolo sarà  previsto solo se l’aspirante richiede e ottiene una preferenza puntuale.

Libero Tassella SBC

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