La riforma degli istituti tecnici, introdotta per aggiornare l’offerta formativa a 15 anni dal precedente riordino, presenta un nuovo assetto ordinamentale, ma solleva anche significative criticità e potenziali profili di contenzioso. L’analisi che segue si basa sulla normativa di riferimento e sulle indicazioni operative fornite dal Ministero dell’istruzione e del merito.
Il Nuovo Assetto degli Istituti Tecnici
La revisione dell’ordinamento degli istituti tecnici è stata disposta dall’articolo 26 del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144, e attuata tramite successivi provvedimenti, tra cui il Decreto Ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026. La riforma, che si applica a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2026/2027, non stravolge l’identità dell’istruzione tecnica ma introduce alcune significative innovazioni.
I principi cardine della riforma sono:
- Valorizzazione dell’autonomia scolastica: Alle istituzioni scolastiche viene affidata una maggiore autonomia nella definizione del curricolo, in linea con il D.P.R. 275/99.
- Flessibilità del curricolo: Una quota oraria significativa del percorso di studi è lasciata alla libera determinazione delle scuole per adattare l’offerta formativa alle esigenze del territorio e degli studenti.
- Rafforzamento delle competenze: La riforma mira a potenziare le competenze generali e tecnico-professionali, con un focus sull’innovazione digitale, il “made in Italy” e la connessione con il tessuto socio-economico locale.
Tuttavia, la nuova architettura dei percorsi presenta modifiche sostanziali rispetto al precedente ordinamento (D.P.R. 88/2010). Le critiche sollevate da docenti e organizzazioni sindacali evidenziano una profonda riorganizzazione, attuata “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Le principali modifiche strutturali includono:
- Riduzione del monte ore nazionale: Si registra una riduzione complessiva del curricolo nazionale di 132 ore rispetto al modello precedente.
- Tagli alle discipline di base: Vengono ridotte le ore di lingua italiana (-33 ore), eliminate le ore di scienze integrate (-132 ore) e ridimensionato l’insegnamento della geografia a una sola ora nel primo anno.
- Flessibilità nell’area di indirizzo: Nel quinquennio, vengono sottratte 561 ore dalle discipline di base e/o caratterizzanti per destinarle alla quota di curricolo a disposizione della scuola. Questo comporta una pesante riduzione oraria per le discipline tecniche e professionalizzanti in entrambi i settori, economico e tecnologico.
- Anticipo dei PCTO: I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) possono essere avviati già a partire dalla seconda classe.
Le Criticità della Riforma
La riforma ha suscitato notevoli preoccupazioni, principalmente legate alle tempistiche di attuazione, all’impatto sugli organici e alla coerenza del nuovo modello formativo.
- Tempistiche e Mancanza di Trasparenza
Una delle critiche più forti riguarda l’emanazione tardiva dei decreti attuativi. Il decreto ministeriale con le indicazioni operative è stato pubblicato quando le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 erano già concluse. Questo ha determinato una “mancanza di trasparenza anche nei confronti di studentesse, studenti e famiglie visto che le iscrizioni alle classi prime degli istituti tecnici sono avvenute sostanzialmente al buio”. Le famiglie hanno effettuato una scelta basata su un’offerta formativa che, di fatto, è stata modificata successivamente.
- Impatto sugli Organici e Rischio di Soprannumero
La riduzione del monte ore di molte discipline ha generato un forte allarme per le possibili ricadute sul personale docente. La riorganizzazione rischia di creare “situazioni di soprannumero a livello di scuola e di esubero a livello provinciale”. Il Ministero, consapevole di questa criticità, ha emanato la Circolare n. 1397 del 19 marzo 2026 per fornire indicazioni operative volte a mitigare tale rischio durante la fase di transizione.
La circolare ministeriale stabilisce misure specifiche per l’utilizzo della quota di curricolo a disposizione delle scuole (66 ore per ciascun anno del biennio), con l’obiettivo di “garantire il mantenimento degli organici dei docenti”. Le indicazioni prevedono:
- nel primo biennio degli indirizzi del settore economico, la quota di cui sopra sarà utilizzata per il potenziamento delle ore di geografia e/o di seconda lingua comunitaria;
- nel primo biennio degli indirizzi del settore tecnologico-ambientale, la quota sarà destinata al potenziamento delle discipline scientifiche, afferenti alle scienze sperimentali;
- […] per quanto concerne le tecnologie di base e gli elementi di base degli indirizzi, la scuola potrà programmare l’organizzazione e la determinazione del curricolo nel primo biennio, considerando la possibilità di redistribuire le discipline tra il primo e il secondo anno o, in via subordinata, di ripartire il monte ore d’ambito annuale (99h) tra le due discipline, sempre avendo come fine quello di non determinare soprannumero;
- nel caso in cui una disciplina, come previsto nel nuovo ordinamento, possa essere affidata a più classi di concorso di cui una o più non presenti nel previgente ordinamento, l’insegnamento della medesima, per continuità, sarà assegnato alle classi di concorso già presenti.
Il Ministero ha inoltre annunciato l’intenzione di adeguare la normativa primaria per consolidare tali misure di salvaguardia anche per gli anni futuri.
- Attacco all’unitarietà del Sistema di Istruzione
Sebbene la flessibilità decisionale delle scuole sia proposta come un valore aggiunto, essa desta preoccupazione per la tenuta del sistema scolastico nazionale. La discrezionalità nel definire i programmi rischia di frammentare l’istruzione in base ai territori, scardinando il principio di uguaglianza e omogeneità dell’offerta formativa, pilastro fondamentale del nostro ordinamento.
Potenziali Profili di Contenzioso
Le criticità evidenziate possono dare origine a diverse tipologie di contenzioso legale.
- Contenzioso del Lavoro per Soprannumero ed Esubero
Questo è l’ambito più probabile di contenzioso. Nonostante le misure mitigatrici della circolare ministeriale, la riduzione strutturale delle ore potrebbe comunque portare a dichiarazioni di soprannumerarietà. I singoli docenti o le organizzazioni sindacali potrebbero impugnare i provvedimenti di graduatoria interna, i trasferimenti d’ufficio o le dichiarazioni di esubero, sostenendo l’illegittimità degli atti derivanti da una riforma che comprime le cattedre.
Inoltre, la disposizione che prevede di assegnare per continuità gli insegnamenti alle classi di concorso già presenti potrebbe essere contestata dai docenti abilitati nelle nuove classi di concorso previste dalla riforma, i quali potrebbero vedere leso il loro diritto di accesso all’insegnamento di tali discipline.
- Contenzioso per Violazione dei Diritti di Studenti e Famiglie
Si potrebbe argomentare la lesione del principio di affidamento e del diritto a una scelta consapevole, in quanto l’iscrizione è avvenuta sulla base di un piano di studi diverso da quello che verrà effettivamente erogato. Sebbene un’azione di massa possa essere complessa, non si possono escludere ricorsi individuali volti a contestare la modifica unilaterale dell’offerta formativa.
- Impugnazione degli Atti per Violazione dell’Unitarietà del Sistema Educativo
La riforma potrebbe essere oggetto di un sindacato di legittimità costituzionale. L’eccessiva flessibilità curricolare potrebbe essere interpretata come una violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di “norme generali sull’istruzione” (art. 117, co. 2, lett. n, Cost.). Lo Stato ha il compito di definire la “struttura portante del sistema nazionale di istruzione” per assicurare un’offerta formativa omogenea e la parità di trattamento degli utenti su tutto il territorio nazionale. Un’eccessiva frammentazione dell’offerta formativa, delegata all’autonomia delle singole scuole senza criteri nazionali sufficientemente stringenti, potrebbe essere considerata in contrasto con tale principio.
- Vizi Procedimentali
La necessità di gestire manualmente gli organici per il primo anno di applicazione potrebbero essere invocati come vizi procedurali negli atti applicativi della riforma. In passato, la giurisprudenza amministrativa ha già annullato parti di riforme scolastiche per l’assenza di criteri chiari nella determinazione degli orari, ravvisando un rischio per l’unitarietà dei percorsi di studio.
Avv. Gianfranco Nunziata
(Foro di Salerno)
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