Dalle ultime notizie di cronaca emerge che a un professore di un istituto superiore della provincia di Novara è stato contestato il reato di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di studenti e studentesse minorenni.
Le condotte illecite sarebbero consistite in: “palpeggiamenti, ammiccamenti e frasi equivoche”.
Questi atti sarebbero stati posti in essere durante le ore di lezione, con l’aggravante di aver agito “abusando del proprio ruolo e in violazione dei doveri connessi alla funzione d’insegnante e alla qualifica di pubblico ufficiale”.
La giurisprudenza distingue tra la contravvenzione di molestie (art. 660 c.p.), che si configura in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o atti di corteggiamento invasivo non graditi, e il più grave delitto di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.). Quest’ultimo si concretizza quando si passa ai “toccamenti a sfondo sessuale”, anche non casuali, di parti del corpo della persona offesa, non necessariamente zone erogene. Nel caso di specie, la contestazione di “palpeggiamenti” qualifica la condotta nell’alveo della violenza sessuale, come previsto dall’art. 609-bis del Codice Penale. L’abuso di autorità, connesso al ruolo di insegnante, costituisce un elemento costitutivo del reato.
Rischi per il Professore: Procedimento Penale e Disciplinare
Il professore indagato è esposto a conseguenze su due piani distinti ma interconnessi: quello penale e quello disciplinare.
- Sul Piano Penale:
Il reato contestato è la violenza sessuale, punito dall’art. 609-bis c.p. con la reclusione da sei a dodici anni. La qualifica di insegnante e la minore età delle vittime costituiscono aggravanti che possono inasprire la pena.
Nei suoi confronti, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha già emesso una misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio. Questa misura, prevista dall’art. 289 c.p.p., ha finalità processuali (es. prevenire la reiterazione del reato) e si distingue nettamente dalle sanzioni disciplinari.
- Sul Piano Disciplinare:
Indipendentemente dall’esito del processo penale, l’amministrazione scolastica è tenuta ad avviare un procedimento disciplinare. I rischi per il professore sono significativi e possono culminare nella sanzione più grave.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, all’art. 48, stabilisce che per il personale docente si applica la disciplina del D.Lgs. 297/1994, ma introduce un’integrazione fondamentale. Prevede espressamente la sanzione del licenziamento per: “atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti”.
Anche il D.Lgs. 165/2001 prevede il licenziamento per gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento.
La giurisprudenza ha confermato che condotte di tale natura ledono irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l’amministrazione e sono incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro, data la particolare odiosità della condotta posta in essere con abuso dell’autorità e in contrasto con le finalità educative.
Altre sanzioni disciplinari previste per il personale docente, a seconda della gravità della mancanza, includono la censura e la sospensione dall’insegnamento e/o dalla retribuzione per periodi variabili.
Provvedimenti che la Scuola Deve Adottare
La scuola, in quanto pubblica amministrazione, ha precisi doveri procedurali e di tutela.
- Avvio e Gestione del Procedimento Disciplinare:
- Segnalazione: Il dirigente scolastico, una volta a conoscenza dei fatti, ha l’obbligo di segnalarli entro dieci giorni all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD).
- Apertura del Procedimento: L’UPD deve avviare il procedimento disciplinare, che prosegue anche in pendenza del procedimento penale (principio di autonomia dei due procedimenti).
- Sospensione Cautelare Disciplinare: L’amministrazione ha la facoltà di disporre la sospensione cautelare del dipendente dal servizio. Questa misura, a differenza di quella penale, ha lo scopo di tutelare l’immagine e il prestigio dell’amministrazione e impedire che la permanenza in servizio del dipendente possa pregiudicare la funzionalità dell’ente. Il CCNL prevede la sospensione cautelare sia in caso di accertamenti per fatti gravi, sia in caso di procedimento penale. La sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito di quello penale non preclude l’adozione della sospensione cautelare dal servizio.
- Provvedimenti a Tutela degli Studenti:
La tutela della comunità studentesca è prioritaria. La scuola deve:
- Garantire un Ambiente Sicuro: Le pubbliche amministrazioni devono assicurare “l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica” e promuovere un “ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo”.
- Adottare Misure Cautelari: La sospensione cautelare del docente è il principale strumento per allontanarlo fisicamente dall’istituto, prevenendo ogni possibile contatto con gli studenti e garantendone la serenità.
- Collaborare con l’Autorità Giudiziaria: Come avvenuto nel caso di specie, la piena e tempestiva collaborazione del dirigente scolastico con le forze dell’ordine è fondamentale per le indagini e per “garantire, fin dalle prime fasi, la tutela della comunità studentesca e il regolare svolgimento delle attività didattiche”.
- Protezione del Minore Testimone: Qualora gli studenti siano chiamati a testimoniare, il sistema processuale offre strumenti di salvaguardia della loro personalità, come l’incidente probatorio con “modalità protette” (es. uso di vetro a specchio) per evitare il contatto visivo con l’imputato e ridurre l’impatto emotivo dell’esame.
Modalità di Difesa del Professore
Il professore ha diritto a difendersi sia nel procedimento penale sia in quello disciplinare, secondo i principi del giusto procedimento.
- Nel Procedimento Penale:
L’indagato/imputato può avvalersi di tutte le garanzie previste dal codice di procedura penale, inclusa l’assistenza di un difensore di fiducia, il diritto di non rispondere, presentare memorie, chiedere l’ammissione di prove a discarico e impugnare i provvedimenti a lui sfavorevoli.
- Nel Procedimento Disciplinare:
Il D.Lgs. 165/2001 e il CCNL garantiscono al dipendente specifici diritti difensivi:
- Contestazione Scritta dell’Addebito: Il procedimento inizia con la notifica di una contestazione dettagliata dei fatti.
- Diritto all’Audizione: Il professore deve essere convocato per essere sentito a sua difesa (contraddittorio) e può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale.
- Accesso agli Atti: Ha diritto di prendere visione e estrarre copia degli atti del procedimento disciplinare.
- Rapporto con il Processo Penale: Se il procedimento disciplinare viene sospeso in attesa della definizione di quello penale, e questo si conclude con una sentenza irrevocabile di assoluzione con formula piena (“il fatto non sussiste”, “l’imputato non lo ha commesso”), il procedimento disciplinare viene riaperto e l’amministrazione deve conformarsi al giudicato penale. In caso di licenziamento e successiva assoluzione, il dipendente ha diritto alla riammissione in servizio. Tuttavia, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non impedisce la prosecuzione e conclusione del procedimento disciplinare.
- Principio di Proporzionalità: La difesa può contestare la proporzionalità della sanzione irrogata rispetto ai fatti commessi. La giurisprudenza richiede che l’amministrazione motivi adeguatamente le ragioni per cui ritiene di irrogare una sanzione piuttosto che un’altra, specie se si tratta della massima sanzione espulsiva.
Avv. Gianfranco Nunziata
(Foro di Salerno)
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