Per i casi particolari e le domande più frequenti, rinvio alle mie Faq sulla mobilità professionale, per i vincoli, per tutti coloro che otterranno il passaggio, rinvio invece al mio vademecum sul sistema dei vincoli nella mobilità 22/23.
1) Il passaggio di ruolo può essere chiesto per un solo grado di scuola per la provincia e anche per più province.
2) Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere chiesto per più classi di concorso.
In caso di passaggio di ruolo, viene annullata la domanda di trasferimento e/o passaggio di cattedra già disposti.
3) Nei passaggi di cattedra e di ruolo provinciali hanno la precedenza i docenti che nell’anno scolastico in corso sono utilizzati nella classe di concorso richiesta per il passaggio per la quale sono in possesso dell’abilitazione.
Questi docenti, per ottenere la precedenza, devono allegare alla domanda di passaggio una dichiarazione personale, ai sensi del DPR 445/2000, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestino tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.
5) Alla mobilità professionale è destinato il 25% dei posti delle disponibilità dopo la fase provinciale dei trasferimenti.
Ad esempio, se 60 sono i posti per la classe di concorso A27 dopo le operazioni dei trasferimenti nella provincia, solo 15 saranno i posti disponibili per la mobilità professionale provinciale e interprovinciale.
6) I passaggi di cattedra e di ruolo provinciali precedono quelli interprovinciali, questi ultimi seguono altresì i trasferimenti interprovinciali.
7) Nei passaggi di cattedra e di ruolo hanno la precedenza assoluta i docenti non vedenti e emodializzati.
8) Nei passaggi di cattedra e di ruolo non sono previste le precedenze di cui al comma 1 dell’art.13 del CCNI 22/25, con la sola eccezione delle categorie indicate al punto 7).
9) Il docente soprannumerario oltre alla domanda di trasferimento è riammesso a presentare anche la domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo, se l’ha già presentata entro la data di presentazione della mobilità a domanda, può sostituire la precedente domanda solo se intende modificarla.
10) Nei passaggi di cattedra e di ruolo non sono valutate le esigenze di famiglia.
11) Nelle domande di passaggio di cattedra e di ruolo si valuta il superamento del concorso ordinario per esami e titoli per l’accesso al ruolo di appartenenza a punteggio pieno ( 12 punti) e ulteriori concorsi ordinari per esami e titoli ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza con un punteggio dimezzato ( 6 punti per ogni superamento di concorso).
12) Per ogni anno di servizio (servizio non inferiore a 180gg.) prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio di cattedra e di ruolo è previsto un credito professionale pari a 3 punti ad anno.
Sarà necessario, per ottenere tale punteggio, allegare alla domanda di passaggio una dichiarazione personale, resa ai sensi del DPR 445/2000, che attesti, sotto la propria responsabilità: l’anno scolastico o gli anni scolastici di utilizzazione, la classe di concorso di titolarità, la classe di concorso di utilizzazione, l’estremo del decreto di utilizzazione, la scuola di servizio, la durata del servizio che non potrà essere inferiore ai 180 giorni ad anno scolastico.
13) I docenti immessi in ruolo nell’a s. 20/21 non possono presentare domanda di passaggio di cattedra e di ruolo per il 22/23, si veda il mio vademecum su sistema dei vincoli trasferimenti 22/23.
14) I docenti immessi in ruolo nell’a.s. 20/21 di cui all’art.33 commi 3 e 6 della legge 104/92, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle GAE, in quanto non vincolati, possono presentare domanda di passaggio di cattedra e di ruolo per il 22/23.
15) Nella compilazione della domanda di passaggio di cattedra e di ruolo, considerando che a tale movimento è riservato un contingente molto limitato di posti, si veda il punto 5), si consiglia, tenendo comunque conto dell’ordine, del grado di scuola e della classe di concorso che si chiede per passaggio, della consistenza degli organici della provincia in cui o per cui si chiede il passaggio, della differenza di disponibilità di posti dei vari contesti territoriali , l’utilizzo delle preferenze sintetiche ( distretti, comuni, distretti subcomunali, provincia.
Per i docenti che presentano domanda di passaggio di ruolo e di cattedra nella scuola secondaria di primo e secondo grado si consiglia altresì la richiesta della cattedra oraria esterna nello stesso e tra comuni diversi.
Riferimenti normativi.
1) Articoli 4,7,8,13 del CCNI 22/25
2) Allegato 1 al CCNI 22/25 Effettuazione terza fase.
3) Art 33 commi 3 e 6 legge 104/92
4) Art.58 comma 2 lettera f) D.L. 73 del 25.5.2021, convertito con la legge 106 del 23.7. 2021.
Libero Tassella mailto: [email protected]
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