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SCUOLA – Pensionamenti 2017, ecco chi può andare e chi no

Pensionamenti nella scuola 2017, molte le novità

 

Con la nota 38646/16 che attua il DM 941/16 sono stati definiti a livello operativo i pensionamenti per la scuola, le cessazioni avverranno il primo di settembre del 2017.

Chi ha maturato i requisiti dovra presentare domanda di pensionamento entri il 20 gennaio 2017.

Le domande di pensionamento occorre presentarle attraverso il sistema POLIS – Instanze on line, chi non è registrato dovrà farlo.

A tal proposito in passato avevamo dedicato un articolo contente un video che spiega i vari passaggi per iscriversi

Dopo essersi loggati nel sistema sarà necessario compilare la domanda di cessazione che sarà indirizzata al MIUR, mentre quella di pensionamento dovrà essere indirizzata all’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale)

 

Quali sono i requisiti per andare in pensione?

 

Così come chiarito dalla nota 38646/16 , i requisiti sono i seguenti:

Vecchiaia

65 anni di età anagrafica – requisito per uomini e donne
61 anni di età anagrafica – requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne

Anzianità

40 anni di contribuzione – requisito della massima anzianità contributiva

Quota

60 anni di età e 36 anni di contribuzione – quota 96
61 anni di età e 35 anni di contribuzione – quota 96

 

Come si raggiunge la quota 96?

La famosa quota 96 si raggiunge – spiega la FLC Cgil – sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

 

Come funziona l’opzione donna (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243)?

 

Precisa ancora il sindacato che per le sole donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, che consente l’accesso alla pensione con 57 anni e 3 mesi di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva.
Il pensionamento è consentito dal 1 settembre 2017 a condizione che il requisito di età e contribuzione sia stato maturato entro il 31 dicembre 2015 e che venga esercitata l’opzione per il calcolo della pensione col sistema contributivo.
Pertanto chi ha maturato i requisiti dei 57 anni e 3 mesi di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2015 potrà presentare domanda di pensione col sistema contributivo. Nella legge di Bilancio 2017, approvata in via definitiva il 7 dicembre 2016, è prevista l’estensione dell’opzione alle lavoratrici che abbiano raggiunto i 57 anni entro il 31 dicembre 2015 (nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, precedentemente escluse a causa dell’aggiunta dei 3 mesi legati all’attesa di vita). Solleciteremo il Miur, una volta che la legge entrerà in vigore (1 gennaio 2017), a fornire chiarimenti in tal senso e a rendere disponibile l’istanza anche per queste lavoratrici.

 

Come funziona il provevdimento di salvaguardia?

 

In seguito agli esiti dell’articolo 1 comma 265, lett.d della legge 208 del 28 dicembre del 2015, in materia di settima salvaguardia, i soggetti che abbiano ricevuto la certificazione da parte dell’INPS potranno accedere al trattamento pensionistico dal 1 settembre 2017.

Nuove regole per l’accesso alla pensione previste dalla Legge 214/11

Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 sono i seguenti:

Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi

66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2017

Pensione anticipata

per le donne, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017;
per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

È confermata l’abolizione della penalizzazione per coloro che, pur avendo i requisiti del servizio, abbiano meno di 62 anni di età.

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