HomeComunicato StampaSCUOLA: SI POSSONO IMPARTIRE DISPOSIZIONI ATTRAVERSO WHATSAPP?

SCUOLA: SI POSSONO IMPARTIRE DISPOSIZIONI ATTRAVERSO WHATSAPP?

di Giorgio Mottola

Manuel Castells, famoso sociologo e Ministro  spagnolo dell’Università , in una sua analisi circa l’evoluzione dei mezzi di comunicazione, affermava che  «negli Stati Uniti la radio ha impiegato trent’anni per raggiungere sessanta milioni di persone, la televisione ha raggiunto questo livello di diffusione in quindici anni; internet lo ha fatto in soli tre anni dalla nascita del world wide web»

E’ innegabile che in un quarto di secolo la diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione di massa hanno apportato significativi cambiamenti nei rapporti umani e sociali.

Il proliferare , poi, in meno di 11 anni,  di servizi di messaggistica (Whatsapp nasce nel 2009) ha posto una serie di questioni che solo parzialmente il legislatore o i Contratti nazionali di lavoro hanno sufficientemente chiarito.
A scuola, soprattutto in questo periodo pandemico, si fa sempre più ricorso ai servizi di messaggistica creando appositi Gruppi attraverso i quali vengono impartite disposizioni, ordini di servizio e comunicazioni rivolte ai docenti, talvolta in orari impossibili o comunque al di fuori degli orari di servizio.

Legittimo, quindi, chiedersi se tale procedura abbia carattere prescrittivo e costituisca una vera e propria prova documentale e se gli ordini di servizio o le comunicazioni inviate ai docenti attraverso questi strumenti abbiano o meno carattere di ufficialità?

Può un Dirigente Scolastico o un suo diretto collaboratore o un fiduciario di plesso costituire un apposito Gruppo attraverso il quale comunicare, convocare o impartire disposizioni?

Si può costringere un docente a controllare, in ogni ora della sua giornata, se nel Gruppo è arrivata o meno una disposizione?

Tutti questi interrogativi a prima vista sembrano banali e di facile risoluzione, in realtà stanno alimentando, nelle scuole, polemiche e conflittualità, soprattutto quando la comunicazione va al di là del suo carattere informale ed assume una valenza probatoria

Andiamo quindi con ordine, facendo innanzitutto riferimento al Contratto Nazionale 20016/18 che all’art. 30 “Linee Guida Sindacati confederati” recita che “Qualunque comunicazione, avviso, circolare o altro, eventualmente inviata al personale tramite l’utilizzo di altri canali (ad esempio facebook, whatsapp, sms o altri social network) non regolamentata dal presente contratto non ha alcun valore prescrittivo per il personale.”. Il personale, quindi, non è tenuto a visionare o ottemperare quanto comunicato attraverso queste vie (facebook o chat di gruppo che siano) che possono assumere solo  un carattere informale e uno strumento rapido di informazione non prescrittiva.
Le comunicazioni  rientrano nel potere di organizzazione, dei dirigenti, così come stabilito  dell’art.5 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001, e devono essere pubblicate e diffuse attraverso un canale ufficiale sia esso l’Albo della scuola o sul sito web ufficiale od eventualmente in una apposita area del Registro elettronico .

In questo caso sussiste, ovviamente, l’obbligo del docente , di controllare la presenza di circolari, disposizioni e ordini di servizio.

A tal proposito il Contratto di lavoro, non prevedendo obblighi di reperibilità, il docente non è tenuto a controllare , al di fuori del proprio orario di servizio, la sussistenza o meno di nuove comunicazioni impartite esercitando il proprio diritto alla disconnessione tanto più se veicolate attraverso gruppi su WhatsApp appositamente costituiti e che comunque non assumono valore di ufficialità.

Nella contrattazione integrativa di Istituto, possono essere stabiliti  ulteriori criteri generali sul diritto del docente a staccare la spina con il lavoro una volta terminato l’orario di servizio

È bene sottolineare che il contratto di lavoro non prevede l’istituto della reperibilità, per cui “nessuno è obbligato a controllare” e, tanto meno, a rispondere agli eventuali messaggi di lavoro inviati dal proprio Dirigente scolastico fuori dall’orario di servizio.

In altre parole il personale della scuola non è tenuto a controllare, a tutte le ore, il proprio cellulare o la propria email per verificare disposizioni di servizio.

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