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Scuola – Trasferimenti con precedenza per assistenza art 13 comma 1 punto IV CCNI 22/25

1) La precedenza è prevista e disciplinata dal CCNI 22/25 al punto IV del comma 1 dell’art.13 secondo il seguente ordine:

a) per i genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o per chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita la tutela legale del disabile in situazione di gravità;

b) per il coniuge (per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile di cui all’art.1 commi 36 e 37 della legge 76/2016);

c) per il figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

GENITORI

2) La precedenza prevista per I genitori, qualora questi siano impossibilitati, perché completamente inabili a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave, come nel caso della scomparsa di entrambi i genitori, viene riconosciuta ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi.
Lo stato di totale inabilità deve essere comprovato con idonea documentazione di invalidità.

La precedenza è prevista nella prima fase dei trasferimenti ( comunale) solo nei comuni con più distretti, nella seconda fase ( tra comuni della provincia) e nella terza fase dei trasferimenti ( trasferimento tra province).

CONIUGE

3) La precedenza è prevista nella prima fase dei trasferimenti limitatamente ai comuni con più distretti, nella seconda fase e nella terza fase dei trasferimenti ( trasferimenti interprovinciali)

FIGLIO/A

4) In caso di figlio/a che assiste il proprio genitore in qualità di referente unico, la preferenza viene riconosciuta in presenza delle tre sottoelencate condizioni:

a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi ( da certificare con dichiarazione)

b) solo nel caso il figlio non sia convivente con il genitore disabile ( convivenza da dichiarare) documentata impossibilità, da parte di ciascun figlio/a di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive ( da documentare con dichiarazioni da parte di ciascun figlio/a);

C) essere l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’a.s. in cui si presenta la domanda di trasferimento dei tre giorni di permesso mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario di cui all’art.42 comma 5 del DL.vo 151/2001.
Nel caso la documentazione della certificazione della situazione di grave disabilità venga rilasciata nel corso dell’anno di riferimento ( ad esempio nel mese di dicembre) sono valide le richieste di fruizione dei tre giorni di permesso retribuito presentate successivamente all’inizio dell’anno scolastico, purché entro il termine di scadenza previsto per le domande delle domande di mobilità.
La fruizione dei permessi mensili ovvero del congedo straordinario va documentata con dichiarazione personale ai sensi del DPR 445/2000.

Nel caso una sola delle tre condizioni non sia documentata in allegato alla domanda di trasferimento, al figlio unico che assiste un genitore in presenza del coniuge o di altri figli, non viene riconosciuta la precedenza nei trasferimenti provinciali, potrà invece chiedere successivamente, ricorrendone le condizioni, l’assegnazione provvisoria con precedenza.

La precedenza per il/la figlio/a che assiste è prevista nella prima fase dei trasferimenti in quei comuni con più distretti, nella seconda fase, ma non è prevista nei terza fase cioè nei trasferimenti interprovinciali.

ALTRI FAMILIARI DISABILI

5) Ad eccezione per le categorie previste ai punti 2), 3) e 4) non sono previste precedenze nei trasferimenti per parenti, affini o affidatari che intendano assistere il familiare ai sensi dell’art.33 commi 5 e 7 della legge 104/92 in qualità di referenti unici (art.14 del CCNI 2022/25).

INDICAZIONE DELLE PREFERENZE PER LA PRECEDENZA PER ASSISTENZA

6) Il docente che fruisce della precedenza nei trasferimenti di cui al punto IV comma 1 dell’art 13 del CCNI 22/25 ( vedi i punti 2,3 e 4) devono necessariamente indicare come PRIMA preferenza il comune o il distretto subcomunale nel caso di comuni con più distretti dove risulta domiciliato il soggetto disabile.

Possono anche indicare una o più scuole ( preferenze analitiche) comprese nel comune o nel distretto, tuttavia il comune o il distretto andrà NECESSARIAMENTE indicato.

Ribadiamo, l’indicazione come prima preferenza dell’intero comune di residenza del disabile o del distretto relativo al suo domicilio, anche se si possono indicare prima delle singole scuole afferenti a quel comune o a quel distretto è OBBLIGATORIA per ottenere la precedenza sia per il comune sia per il distretto subcomunale dove si assiste sia per eventuali altre preferenze ( scuole, distretti, comuni), non indicare il comune e il distretto dove si assiste non comporta l’annullamento dell’intera domanda, che in questo caso sarà presa in considerazione ma senza riconoscere il diritto di precedenza nel movimento.

7) Ricordiamo che, tranne per i figli con disabilità, la condizione fisica del disabile che si assiste, deve avere il carattere permanente.

8) Per i vincoli nella mobilità 22/23 dei docenti trasferiti con precedenza per assistenza al disabile in situazione di gravità, rinvio al mio vademecum sul sistema dei vincoli nella mobilità 22/23.

9) DOCUMENTAZIONE

Per la documentazione da allegare alla domanda rinvio alla puntuale lettura dell’art 4 dell’ OM n.45 del 25.2.2022 in particolare:

A) il punto 5 lettere a) per la certificazione dello stato di disabilità della persona che si assiste;

B) il punto 7 lettere a),c), d), e), g), il punto 13 e il punto 19 per le dichiarazioni che possono anche raccolte in una pluridichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.

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Libero Tassella

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