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Situazione mobilità 23/24 e vincoli, il punto di Libero Tassella di SBC

Trasferimenti 2022/23 del personale della scuola

Il 19 ottobre si è aperta la contrattazione integrativa per il rinnovo del CCNI sulla mobilità per il biennio 23/24 e 24/25.

In pratica nulla cambia per gli esiti dei trasferimenti e dei passaggi 22/23, effettuati ai sensi del CCNI del 27 gennaio, firmato dalla sola Cisl Scuola e pubblicati lo scorso 17 maggio.

Le riunioni tra il Ministero e le OO.SS maggiormente rappresentative e firmatarie di contratto sono continuate per tutto il mese di ottobre e proseguiranno a novembre ogni mercoledì.

Come SBC vi terremo sempre aggiornati, ma facciamo il punto della situazione della trattativa contrattuale al 6 novembre.

Il problema principale da affrontare in questa contrattazione è ovviamente quello dei vincoli nella mobilità per il prossimo biennio anche alla luce degli interventi legislativi che si sono susseguiti nella diciottesima legislatura dal 2019 a partire dalla legge 159 nel 2019, passando dalla legge 106 nel 2021 fino al DL 36 convertito nella legge 79 del 29.6.2022.

La piattaforma presentata dal Ministero dell’Istruzione e ora anche del Merito agli inizi degli incontri con i sindacati fa riferimento al citato DL 36/2022 che prevede per i neo immessi in ruolo la permanenza per tre anni nella scuola dove hanno superato l’anno di prova, la validità dell’anno di prova, pur se prestato con contratto a tempo determinato al 31 agosto, ai fini del superamento del vincolo triennale nonché la possibilità di presentare già per l’anno successivo al superamento dell’anno di prova, ricorrendone i motivi, la domanda di assegnazione provvisoria provinciale e, se ottenuta, il servizio in assegnazione provvisoria è considerato valido per il superamento del vincolo triennale.

Nell’atto di indirizzo si prevede ancora il vincolo per coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo interprovinciale oltre che con preferenza analitica anche con preferenza sintetica ex legge 160/2021, ribadita anche nel CCNI del 27 gennaio 2017 al comma 3 dell’art 2.
Inoltre si ribadisce che la sede definitiva si ottiene solo all’atto dell’immissione in ruolo e non anche l’anno successivo con domanda volontaria di trasferimento come indicato al comma 7 dell’art.2 del citato CCNI del 27 maggio.

Dopo i vari incontri che si sono succeduti ogni mercoledì nel mese di ottobre possiamo sintetizzare la situazione attuale che comunque è ancora in divenire.

Certo la contrattazione integrativa sulla mobilità per il prossimo biennio sarà influenzata dal cambio di Governo e del Ministro (le forze dell’attuale maggioranza, ad eccezione di FI, nella diciottesima legislatura si sono sempre espresse anche in sede parlamentare con emendamenti contro i vincoli nella mobilità dei docenti, inoltre la contrattazione integrativa sarà anche condizionata dalla parallela contrattazione collettiva nazionale per il rinnovo del CCNL 19/21, ( parte normativa) ricordiamo che la materia relativa alla mobilità del personale della scuola ( docente, educativo e ATA) è contrattualizzata ormai da anni ed è bene che ritorni tout court nell’alveo della contrattazione integrativa come SBC ha sempre sostenuto in ogni sede fin dall’approvazione della legge 159/2019.

Tanto premesso, possiamo riassumere la situazione ad oggi per quanto riguarda i vincoli nella mobilità 23/24 e 24/25:

1) I docenti immessi in ruolo in data antecedente al 22/23 e cioè fino all’a.s. 21/22 sia che abbiano o non abbiano superato l’anno di prova, ivi compresi i docenti assunti con decorrenza economica 22/23 ma con retroattività giuridica 21/22 ( come i docenti assunti da GPS di prima fascia e da elenchi aggiuntivi che hanno superato la prova disciplinare e ottenuto la conferma in ruolo), possono presentare domanda di trasferimento per il 23/24 e anche domanda di passaggio di ruolo, in questo caso a condizione che abbiano superato l’anno di prova e siano in possesso della specifica abilitazione.

2) I docenti di cui al punto 1) sono vincolati per tre anni solo se per l’anno scolastico 22/23 o nel triennio precedente ( vale l’anno in corso) abbiano ottenuto un trasferimento tra comuni diversi ( seconda fase) della stessa provincia o tra province diverse ( terza fase) con una preferenza analitica ( singola scuola), sono soggetti a vincolo triennale altresì i docenti già titolari nel comune che hanno ottenuto il trasferimento nella fase comunale ( prima fase) indipendente dalla preferenza usata ( analitica o sintetica) ovvero il passaggio di cattedra o di ruolo nel comune dove erano già titolari in un altro ordine e grado di scuola e anche in questo caso indipendentemente dalla preferenza espressa dal docente.

Quindi lo ribadiamo per i docenti di cui al punto 1) dai resoconti sindacali ( cfr. ultimo resoconto Uil scuola ) sarebbero caduti i vincoli per coloro che hanno ottenuto la mobilità ( trasferimenti e passaggi) interprovinciali ( terza fase) per il 22/23 indipendentemente dalla preferenza indicata nella domanda trasferimento per tali docenti resterebbe quindi il vincolo triennale solo se hanno chiesto e ottenuto la mobilità interprovinciale con una preferenza analitica ( scuola).

In pratica restano per i docenti assunti fino all’a.s. 2021/22 o con retroattività giuridica al 21/22 i soli vincoli previsti dall’art.14, comma 4, lettera a1 del CCNL, essendo decaduti tutti i vincoli di cui alla legge 159/ 2019 e 106/2021.

Sarebbero decaduti anche i vincoli di cui al comma 7 dell’art.2 del CCNI del 27 gennaio che prevedeva un nuovo vincolo triennale per i docenti immessi in ruolo nel 20/21 e nel 21/22 qualora essi avessero ottenuto il trasferimento per il 22/23 in altra sede rispetto a quella ottenuta all’atto dell’immissione in ruolo indipendentemente dalla preferenza espressa nella domanda.
Questi docenti potranno presentare domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale per il 23/24 e il passaggio di cattedra e di ruolo, sono invece vincolati per tre anni solo se hanno ottenuto il trasferimento con preferenza analitica ( scuola).

3) Resta il nodo ancora non sciolto per i docenti neo immessi in ruolo ( 1.9.2022) indipendentemente dalla procedura della loro assunzione con la sola eccezione per coloro che usufruiscono della legge 104/92 art 33 commi 5 e 6 dopo l’espletamento delle procedure concorsuali o l’inclusione in GAE, per questi docenti, secondo il MI, trova applicazione il DL 36/2022, questi docenti a metà febbraio ( il MI vorrebbe anticipare calendario di tutte le operazioni di mobilità 23/24, lo ha comunicato ai sindacati nell’ultima riunione di ottobre), dovendo restare per tre anni nella sede ottenuta all’atto dell’immissione in ruolo, non potranno presentare la domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale, mentre in estate potranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria ( il contratto non c’è ancora per le Utilizzazioni e le Assegnazioni provvisorie) ma solo nella provincia in cui sono stati immessi in ruolo.

I sindacati sono contrari a questa posizione/interpretazione del MI, per le OO.SS. il DL 36 del 30 aprile 2022 trasformato con modifiche e integrazioni nella Legge n. 79 del 26. 6. 2022 dovrebbe trovare applicazione non retroattivamente come intenderebbe fare il Ministero con i docenti neo immessi in ruolo quest’anno, a cui ha già imposto le nuove regole dell’anno di formazione previste dal DL 36/2022, ma solo per i docenti che entreranno nei ruoli con i concorsi banditi dal DL 36/2022 e non anche per i vincitori dei concorsi già espletati e per i docenti inseriti in GAE e immessi in ruolo nel 22/23.

I docenti assunti quest’anno con un contratto a tempo determinato ( 31.8.) da GPS o da concorso speciale bis, essendo docenti con contratto a tempo determinato, non parteciperanno comunque ai trasferimenti, ai sensi del comma 1 dell’art.2 del CCNI, la mobilità è prevista solo per i docenti che alla scadenza di presentazione della domanda si trovino nello status di docenti con contratto a tempo indeterminato.

La posizione di SBC è chiara da sempre fin dal 2019, la materia deve essere interamente disciplinata dal CCNI, deve essere abrogata la disposizione di cui al DL 36/2022 a cui fa ora riferimento il MI al tavolo della contrattazione per quanto riguarda i vincoli deve essere applicato per tutti i docenti e cioè anche per quelli assunti il primo settembre 2022, l’art.22 comma 4 lett.a1 del CCNL del 19 aprile 2018 che a nostro avviso deve essere novellato tale e quale nel nuovo contratto 2019/21 non è il caso di ripetere gli errori del passato e cioè di discriminare nella mobilità gruppi di docenti in rapporto alla data della loro immissione in ruolo.

Avendo chiarito più volte argomentando che i vincoli non sono funzionali alla continuità didattica e la continuità didattica non è funzionale ai vincoli e che i vincoli pregiudicano la stessa qualità dell’offerta formativa, a nostro avviso nel nuovo CCNI, per incentivare la continuità ( permanenza nella stessa scuola) va rivisto incrementandolo il punteggio di cui alla Tabella A lettera A1 punto C e va ripristinato il punteggio ( bonus) di cui al punto D che era stato previsto solo dall’anno scolastico 2000/2001 fino all’ a.s. 2007/2008 e poi abolito.

Libero Tassella SBC

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