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Spending Review: le supplenze non piĆ¹ su tutta la regione ma sulla provincia

Ieri su alcuni quotidiani era circolata la bozza della Spending Review varata dal Consiglio dei Ministri. La parte che comprende la Scuola ĆØ stata modificata nel punto “C” che diventa:

c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purchƩ detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;

a seguire gli articoli che riguardano la Scuola.

13 Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell’interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante ā€” 54 ā€” 6-7-2012 Supplemento ordinario n. 141/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale – n. 156 assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione ĆØ utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.

14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente
amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

15. Con decreto del Ministro dellā€™istruzione, dellā€™universitĆ  e della ricerca, di concerto con il ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dellā€™economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per lā€™attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento delle economie, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dellā€™economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, a decorrere dall’anno 2013, con proprio decreto,alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui allā€™articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008.

17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilitĆ  e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, ĆØ assegnato per la durata dellā€™anno scolastico un posto nella medesima provincia, con prioritĆ  sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

a) posti rimasti disponibili in altri gradi dā€™istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non ĆØ in possesso della relativa abilitazione o idoneitĆ  allā€™insegnamento, purchĆ© il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per lā€™accesso allā€™insegnamento nello specifico grado dā€™istruzione o per ciascuna classe di concorso;

b) posti di sostegno disponibili allā€™inizio dellā€™anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;

c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purchƩ detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;

d) posti che dovessero rendersi disponibili durante lā€™anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata giĆ  disposta la messa a disposizione di detto personale e purchĆ© non sia giĆ  diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;

e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere ĆØ utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata giĆ  disposta la messa a disposizione;

18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.

19. Per la durata dellā€™utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dellā€™ordine di scuola in cui ĆØ impegnato, qualora superiore a quello giĆ  in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza ĆØ erogata dal ā€™istituto scolastico in cui ĆØ prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata allā€™istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente ĆØ erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilitĆ  ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.
21. I risparmi conseguenti allā€™applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui allā€™articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

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