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Gli stipendi dei precari della Scuola sono più bassi, manca l’RPD, la guida al recupero

Perché i supplenti brevi guadagnano fino a 200 euro in meno al mese e come ottenere il rimborso degli arretrati (fino a 6.000 euro) con le nuove sentenze 2026.

Nel 2026, lo stipendio di un docente precario su supplenza “breve e saltuaria” continua a essere significativamente più basso rispetto a quello di un collega con contratto al 30 giugno o 31 agosto. La causa? La mancata erogazione della RPD (Retribuzione Professionale Docenti) per i docenti e della CIA (Compenso Individuale Accessorio) per il personale ATA.

Questa esclusione, definita “discriminatoria” dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Cassazione, priva i lavoratori di una somma che oscilla tra i 170 e i 300 euro lordi mensili.

1. Cos’è la RPD e chi ne ha diritto (ma non la riceve)

La RPD è una voce fissa dello stipendio introdotta per remunerare la professionalità docente. Nonostante sia “fissa e continuativa”, il sistema NoiPA la esclude automaticamente per i contratti brevi (es. sostituzioni maternità, malattie, brevi periodi).

  • Docenti: Perdono circa 194,80€ – 304,30€ lordi al mese (in base all’anzianità).

  • Personale ATA: Perde la CIA, pari a circa 80€ – 90€ lordi al mese.

2. La disparità salariale nel 2026: Una tabella comparativa

Mentre i nuovi contratti (CCNL 2022-2024) hanno portato piccoli aumenti e arretrati per chi è di ruolo o ha contratti annuali, i supplenti brevi restano al palo.

Tipologia Contratto RPD / CIA in Busta Paga Differenza Stipendio Netto (Stima)
Ruolo / Supplente 30 giugno-31 agosto (Automatica) Stipendio Pieno
Supplente Breve (1-29 giorni) No (Esclusa) -160€ / -210€ mensili
Personale ATA Precario No (Esclusa) -70€ / -85€ mensili

3. La svolta legale 2026: Arretrati fino a 6.000 euro

La buona notizia è che la giurisprudenza è ormai unanime. Recentissime sentenze (Tribunali di Roma, Milano e Venezia, gennaio 2026) hanno confermato che anche un solo giorno di supplenza dà diritto alla RPD.

  • Il principio: “Il lavoro ha lo stesso valore, sempre”. Non esiste ragione oggettiva per pagare meno un supplente rispetto a un docente di ruolo a parità di mansioni.

  • Quanto si può recuperare: Un precario che ha lavorato con supplenze brevi negli ultimi 5 anni può richiedere un rimborso che spesso supera i 5.000 o 6.000 euro, oltre agli interessi legali.

4. Come sbloccare i pagamenti: I passi da seguire

Poiché il Ministero dell’Istruzione non adegua automaticamente gli stipendi dei brevi, l’unica strada rimane il ricorso legale.

  1. Raccolta contratti: Conserva tutti i contratti di supplenza breve degli ultimi 5 anni (termine della prescrizione).

  2. Diffida stragiudiziale: Inviare una PEC al Ministero per interrompere i termini di prescrizione.

  3. Ricorso al Giudice del Lavoro: Grazie al patrocinio sindacale o legale, è possibile ottenere una sentenza di condanna. Nel 2026, i tempi medi di risoluzione per questi casi si sono accorciati a circa 8-12 mesi.

Nota Pro: Molti tribunali stanno ora condannando il Ministero anche al pagamento delle spese legali, rendendo il ricorso quasi a “costo zero” per il lavoratore.


Conclusioni: La dignità non ha scadenza

Essere precari non significa essere lavoratori di serie B. Il recupero della RPD non è solo una questione economica, ma un atto di giustizia per migliaia di insegnanti e ATA che garantiscono il funzionamento delle scuole ogni giorno.

Come recuperare l’RPD, intanto occorre diffidare il MIM

Ecco una bozza formale e tecnicamente accurata della lettera di diffida e messa in mora. Questa lettera è fondamentale per interrompere la prescrizione (che per i crediti di lavoro è di 5 anni): una volta inviata, metti “al sicuro” i tuoi arretrati mentre decidi se procedere per info: scuolainformazione@gmail.com

Istruzioni per l’invio

  • Mezzo: Deve essere inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) oppure tramite Raccomandata A/R.

  • Destinatario: Va indirizzata al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e, per conoscenza, all’ultimo istituto scolastico dove hai prestato servizio.

  • Allegati: Fotocopia del documento di identità e, se possibile, un elenco sintetico dei periodi di supplenza breve effettuati negli ultimi 5 anni.


Oggetto: Atto di diffida e costituzione in mora per il mancato pagamento della RPD (Retribuzione Professionale Docenti) / CIA (Compenso Individuale Accessorio).

Al Ministero dell’Istruzione e del Merito Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma (PEC: urp@postacert.istruzione.it)

E p.c. Al Dirigente Scolastico dell’Istituto: ____________________________ (Inserire nome dell’ultima scuola e relativa PEC/Indirizzo)

Il/La sottoscritto/a: ____________________________________________________ Nato/a a: _________________________ il: _____________________________ Codice Fiscale: _______________________________________________________ Residente in: _________________________________________________________ Qualifica: (Docente / Personale ATA) ____________________________________

PREMESSO CHE

  1. Il/La sottoscritto/a ha prestato servizio presso codesto Ministero in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie nel corso degli ultimi 5 anni scolastici;

  2. In relazione a tali periodi di servizio, non è stata corrisposta la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) [oppure il Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA], emolumento che viene invece regolarmente erogato al personale di ruolo e ai supplenti con incarico annuale (30 giugno/31 agosto);

  3. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20015/2018 e successive conferme del 2024 e 2025, nonché la Corte di Giustizia Europea, hanno sancito il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, stabilendo che la RPD/CIA deve essere corrisposta a tutto il personale, indipendentemente dalla durata del contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il/La sottoscritto/a, come sopra identificato/a, con la presente

DIFFIDA E COSTITUISCE IN MORA

il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1219 del Codice Civile, al pagamento immediato di tutte le somme maturate e non percepite a titolo di RPD/CIA in relazione ai servizi prestati con contratti di supplenza breve e saltuaria negli ultimi cinque anni.

La presente vale altresì come atto interruttivo della prescrizione ad ogni effetto di legge, con riferimento a tutti i crediti maturati e maturandi, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali come per legge.

Con riserva, in caso di mancato accoglimento della presente istanza entro 15 giorni dal ricevimento, di adire l’Autorità Giudiziaria competente (Giudice del Lavoro) per la tutela dei propri diritti, con aggravio di spese a carico dell’Amministrazione.

Distinti saluti.

Luogo e Data: _______________________

Firma: _____________________________


Cosa fare dopo aver inviato la lettera?

Una volta ricevuta la ricevuta di consegna della PEC (o la cartolina della raccomandata), conservala gelosamente.

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